Accantonamenti non dedotti, sopravvenienze non tassate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 41 del 13/01/2021, ha confermato che la sopravvenienza attiva che si genera a fronte del mancato utilizzo di fondi accantonati in bilancio in esercizi precedenti e non dedotti fiscalmente, in applicazione dell’art. 107 del Tuir, non concorre a tassazione nel periodo d’imposta in cui la stessa emerge.

Nella risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dell’articolo 88, comma 1, del Tuir, “si considerano sopravvenienze attive, come tali soggette a tassazione, «i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi»“.

Da ciò ne deriva che, “allorché l’onere, la spesa o la perdita a fronte dei quali si è generato il componente reddituale non siano stati dedotti, la sopravvenienza o insussistenza attiva che si genera a fronte degli stessi non concorre a tassazione“.

Nel caso specifico, affrontato nella risposta sopra citata, considerato che la società incorporata, applicando l’articolo 107, comma 4, del Tuir, ha reso a suo tempo indeducibili le somme accantonate mediante variazioni in aumento del reddito pari agli stanziamenti effettuati al fondo rischi, l’utilizzo parziale del fondo, in virtù della conclusione della questione che aveva portato alla creazione del fondo stesso:

  • concorre alla formazione del reddito mediante una variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 109, comma 4, lettera a), del Tuir, per la quota di utilizzo del fondo;
  • non costituisce sopravvenienza attiva imponibile, ai sensi dell’art. 88 del Tuir, per la quota non utilizzata e, quindi, oggetto di stralcio a causa dell’azzeramento del fondo. L’Agenzia delle Entrate precisa che tale conclusione “è in linea con il principio generale di divieto di doppia imposizione sancito dall’art. 163 del TUIR“.

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Risposta n. 41 del 13/01/2021

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