Ancora sulla deducibilità IRAP: il problema delle imposte anticipate

La nuova disposizione, introdotta dal D.L. 185/2008, che prevede la deducibilità dell’IRAP pagata nell’anno dall’imponibile IRES nella quota forfetaria del 10%, entrerà necessariamente anche nella fiscalità differita del bilancio di esercizio 2008 giacché la sua corretta applicazione comporta un differimento della deducibilità di una parte dei costi imputati, per competenza, nel conto economico.

L’IRAP corrente dell’esercizio 2008, rilevata fra i costi per imposte dell’anno, comprenderà una quota, pari al saldo da pagarsi nel 2009, che sarà deducibile per cassa nel periodo d’imposta 2009 e quindi nell’anno successivo a quello di competenza. Il costo legato all’IRAP 2008 è infatti tutto di competenza, ovviamente, del 2008 ma una sua quota, pari al 10% del saldo pagato nel 2009, sarà deducibile dal reddito in via differita, facendo emergere una differenza temporanea deducibile che comporta, qualora siano rispettate le condizioni indicate nel Principio contabile OIC 25, la rilevazione di attività per imposte anticipate (IRES) pari al 27,50% calcolato sul 10% del saldo a debito dell’IRAP 2008.

A questo punto ci si possono porre alcune domande.

1) Se il saldo IRAP 2008 è a credito? In questo caso è evidente che non ci sarà nessuna deduzione rinviata al 2009 e quindi non si dovranno rilevare imposte anticipate nel bilancio di esercizio 2008.

2) Se il contribuente non pagherà il saldo? Per il calcolo della deduzione è necessario considerare l’IRAP pagata applicando il c.d. principio di cassa; pertanto appare scontato che qualora il contribuente non versi nell’anno 2009 il saldo 2008, questi non avrà diritto alla deduzione dall’IRES del 10% del saldo IRAP 2008. Quindi, prima di rilevare le imposte anticipate non si dovrà soltanto avere la consueta prudenza richiesta dal citato Principio OIC 25 ma diverrà necessario avere la ragionevole certezza che, al massimo entro il 31/12/2009, il debito del saldo IRAP 2008 sarà pagato, altrimenti le imposte anticipate non potranno mai essere riassorbite.

3) Se il contribuente non ha nel 2009 costi del personale e/o interessi passivi? Come ben evidenziato nella Circolare 16/E/2009 dell’AdE, la deduzione del 10% dell’IRAP pagata dall’imponibile IRES è subordinata all’esistenza di costi del personale e/o interessi passivi correttamente imputati a conto economico. Potrà accadere che alcuni contribuenti, mentre nel 2008 soddisfavano questa previsione magari esponendo 1 euro di interessi passivi di c/c e basta, nel 2009 potrebbero non rilevare a conto economico nessun costo riferibile o al personale o ad interessi passivi. Questo non lo si potrà sapere entro l’approvazione del bilancio di esercizio 2008, tuttavia si potranno rilevare le imposte anticipate sul 10% del saldo IRAP 2008 in quanto l’imposta fa riferimento ad un esercizio nel quale vi sono costi del personale e/o interessi passivi. Invece nel caso contrario (2008 senza i predetti costi in conto economico e 2009 con almeno una delle due voci movimentate) la deducibilità del 10% del saldo IRAP 2008 sarà persa definitivamente e non si dovranno rilevare attività per imposte anticipate nel bilancio di esercizio 2008. Su questo punto, si vedano le pagg. 7 e 8 della citata Circolare 16/E.

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