Cassazione: inammissibile la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. da parte del Sindaci, anche obbligatoriamente nominati, delle S.R.L.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 403 del 13 gennaio 2010, interviene sulla applicabilità dell’art. 2409 c.c. nell’ambito della società a responsabilità limitata. Nello specifico la Corte, dovendo decidere sull’ammissibilità di un ricorso ex art. 2409 c.c., presentato dal Collegio Sindacale di una s.r.l., stabilisce che, senza alcun dubbio, il citato articolo non sia applicabile per le s.r.l. e che, quindi, il ricorso dei Sindaci sia da rigettare.

La Cassazione ritiene infatti che la riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 6/2003, abbia modellato la s.r.l. come un autonomo tipo societario e non come una “piccola” s.p.a., da cui riprenderne in toto la disciplina.

Il rinvio previsto dall’art. 2477, ultimo comma, c.c. va pertanto inteso non come un generico richiamo a tutto l’articolato delle s.p.a., ma va riferito solamente alle seguenti disposizioni: requisiti professionali, cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei Sindaci (artt. 2397 e ss. c.c.); funzioni e poteri (artt. 2403 e ss. c.c.).

Non è corretto perciò, secondo la Corte, interpretare il rinvio di cui all”art. 2477 c.c., assegnando ai Sindaci il potere di sollecitare il controllo giudiziario in relazione a ravvisate irregolarità gestionali compiute dagli amministratori.

Nella sentenza in commento, la Cassazione ricorda infine come sia manifestamente palese l’intento del legislatore della riforma societaria di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci, prevedendo specifiche norme al fine di rendere possibile tale controllo (diritto dei soci di ottenere notizie dagli amministratori, diritto dei soci di procedere ad ispezione di libri sociali e documenti, ecc.).

Link:

Cassazione, sentenza n. 403 del 13/01/2010

3 pensieri riguardo “Cassazione: inammissibile la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. da parte del Sindaci, anche obbligatoriamente nominati, delle S.R.L.

  1. Il documento del 12/04/2010 dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec), avente ad oggetto il controllo giudiziario di cui all’art. 2409 c.c., stabilisce che di fronte a gravi irregolarità dell’organo amministrativo di società a responsabilità limitata, non si deve ritenere preclusa la denuncia al tribunale da parte dei componenti dell’organo di controllo. Ciò in quanto l’intervento giudiziario garantisce anche l’interesse generale dei terzi, ancorché non previsto specificatamente.

  2. Dottor Gianfranco Melli ha detto:

    Il problema non va affrontato richiamando l’art. 2409, bensì l’art. 2403.
    L’art. 2403 fra i doveri del Collegio Sindacale evidenzia quello di vigilanza …sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
    Tutte le volte che il Collegio Sindacale rileva che non vengono applicati tali principi ha l’obbligo di denuncia. La mia esperienza personale è quella della denuncia alla Procura della Repubblica (di Como nel mio caso), la quale è prontamente intervenuta al fine di evitare atti prgiudizievoli alla integrità del patrimonio sociale e pregiudizievoli per i diritti dei terzi.

  3. Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 26 marzo 2010, smentisce la Cassazione sull’articolo 2409 del codice civile e stabilisce che anche nelle società a responsabilità limitata, in caso di gravi irregolarità degli amministratori, il controllo giudiziario è ammissibile su richiesta del collegio sindacale. In precedenza la Suprema corte, con la sentenza n. 403 del 13 gennaio 2010, aveva negato tale possibilità ai sindaci.

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