• Assistenza fiscale
  • Consulenza alle imprese
  • Contabilità, bilanci e revisione
  • Curriculum
  • Contatti

Dott. Mauro Michelini

Dottore Commercialista e Revisore Legale

  • Assistenza fiscale
  • Consulenza alle imprese
  • Contabilità, bilanci e revisione
  • Curriculum
  • Contatti

Cassazione: paga l’IRAP il professionista con attrezzature avanzate

14 Maggio 2012 .blog No Comments

La sesta sezione della Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che è soggetto all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) il libero professionista che utilizza beni strumentali sofisticati, avvalendosi anche del lavoro di terzi in modo non occasionale e per importi rilevanti.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 5320 del 3 aprile 2012, riguarda un medico specialista in otorinolaringoiatra che aveva presentato istanza di rimborso per l’IRAP dallo stesso versata nell’anno 1998, ritenendo di non soddisfare il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dal D. Lgs. n. 446/1997.

Le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado sentenziarono a favore del contribuente, rilevando l’insussistenza del presupposto impositivo, nonostante il professionista utilizzasse attrezzature avanzate, per un valore di L. 241.623.000, nonché usufruisse abitualmente della consulenza di terzi erogando compensi rilevanti, pari a L. 52.071.000.

Gli Ermellini, ribaltando il giudizio di merito, ricordano nella Sentenza n. 5320/2012 che:

“[…] in tema di IRAP, l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

Basandosi su principi considerati ormai consolidati anche da sentenze precedenti (n. 3672/07, SSUU 12108/09, 10240/10, 21122/10, 8556/11), la Suprema Corte dà quindi ragione all’Agenzia delle Entrate, ritenendo integrato il requisito dell’autonoma organizzazione.

Innanzi tutto la Cassazione mette sullo stesso piano l’esistenza di personale dipendente con il sostenimento di spese per servizi (dalla telefonia al segretariato) forniti da altri soggetti sulla base di un contratto di fornitura, a nulla rilevando che la prestazione sia svolta da personale alle dirette dipendente del professionista oppure da personale alle dipendenze di terzi. Sotto questo aspetto gli Ermellini non si soffermano sulla forma (assenza di dipendenti, come evidenziato dalle Commissioni Tributarie), ma valutano la sostanza (medesimi servizi che presterebbe un dipendente, svolti sulla base di un contratto di fornitura), riconoscendo gli elementi costituenti l’autonoma organizzazione.

Inoltre, a proposito dei beni strumentali, considerando gli stessi tecnologicamente sofisticati e di importo certamente rilevante (L. 241.623.000), viene integrato ancora una volta, secondo la Suprema Corte, il requisito caratterizzante l’imposizione IRAP.

Corte di CassazioneIRAP

Le circolari dell'Agenzia delle Entrate non sono impugnabili

Contratti di leasing: il metodo finanziario ha riconoscimento fiscale

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

TAG
apertura partiva iva art. 7-ter art. 96 Tuir art. 108 Tuir avvio attività bilancio circolari agenzia delle entrate collegio sindacale continuità aziendale Corte di Cassazione crediti tributari debiti tributari detrazione 55% donazioni e-commerce fusioni imposte anticipate intrastat IRAP IRES IRPEF IVA leasing nota integrativa OIC operazioni intracomunitarie PEC plusvalenze Principi contabili redditometro regime dei minimi regime nuove iniziative rivalutazione immobili s.p.a. s.r.l. scambi intracomunitari servizi intracomunitari sito internet società di capitali spese di rappresentanza spese vitto/alloggio studi di settore trasformazioni Vies webmaster
Commenti
  • Dott. Mauro Michelini su Cassazione: le sponsorizzazioni sportive sono deducibili come spese di rappresentanza e non come spese di pubblicità
  • Dott. Mauro Michelini su Cassazione: le sponsorizzazioni sportive sono deducibili come spese di rappresentanza e non come spese di pubblicità
  • Dott. Mauro Michelini su L’OIC pubblica il Documento Interpretativo n. 7 sulle rivalutazioni di beni d’impresa e partecipazioni
  • Omar su Società di capitali socie di società di persone
  • Dott. Mauro Michelini su I versamenti dei soci nelle società di capitali: versamenti in conto capitale o finanziamenti rimborsabili?
Copyright © Dott. Mauro Michelini - P.IVA 04255540280
Proudly powered by WordPress | Theme: Doo by ThemeVS.
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella Cookie Policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookie Policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.OkRifiutaCookie Policy