Cessioni intracomunitarie: non necessaria l’iscrizione al Vies per la non imponibilità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10.006 del 24/04/2018, interviene sul tema della non imponibilità IVA nelle cessioni intracomunitarie. Nello specifico la Suprema Corte ha chiarito che la mancata iscrizione al VIES non è un ostacolo al fine dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA.
Nel caso analizzato dalla Corte di Cassazione, l’Agenzia delle Entrate, ricorrente nella controversia, aveva contestato l’effettività dell’operazione intracomunitaria poichè l’impresa spagnola, controparte dell’impresa italiana, non risultava iscritta al Vies. La Suprema Corte nel proprio giudizio ha richiamato la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che nella causa C21/16 del 09/02/2017 aveva avuto modo di chiarire che la mancata iscrizione al Vies non può costituire un ostacolo all’applicazione del regime di non imponibilità IVA nelle cessioni intracomunitarie, se non vi sono seri indizi legati alla sussistenza di una frode e sono rispettati i requisiti sostanziali dell’operazione.
La Corte UE considera infatti necessarie, per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, solamente le condizioni sostanziali previste dall’art. 138, par. 1, della Direttiva UE n. 2006/112/CE, qualificando come mero requisito formale, non rilevante, l’iscrizione al Vies del soggetto passivo IVA comunitario.
Sulla base di queste considerazioni, nella controversia trattata dalla Corte di Cassazione, la mancata iscrizione dell’impresa spagnola cessionaria nel registro Vies non poteva perciò costituire un indizio dell’inesistenza dell’operazione di cessione, non essendo stata dimostrata l’insussistenza delle sopra indicate condizioni sostanziali richieste dalla normativa comunitaria.