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	<title>Commenti per Dott. Mauro Michelini</title>
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	<link>http://www.mauromichelini.it</link>
	<description>Dottore Commercialista e Revisore Legale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:52:50 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Commenti su Il nuovo regime dei minimi dal 2012 di Dott. Mauro Michelini</title>
		<link>http://www.mauromichelini.it/il-nuovo-regime-dei-minimi-dal-2012/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>Dott. Mauro Michelini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:52:50 +0000</pubDate>
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		<description>Un caso frequente riguarda i soggetti che nei tre anni precedenti l&#039;inizio dell&#039;attività con partita iva, hanno effettuato prestazioni occasionali. In merito ai requisiti della &quot;mera prosecuzione&quot; e dell&#039;esercizio di attività &quot;nei tre anni precedenti&quot;, occorre precisare che ai fini di quest&#039;ultimo requisito, l&#039;Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 239/2009, ritiene che le prestazioni occasionali, tassate come redditi diversi, non rientrano come attività svolte nel triennio precedente l&#039;avvio dell&#039;attività d&#039;impresa o lavoro autonomo.
Invece, in merito alla &quot;mera prosecuzione&quot; occorre verificare, caso per caso, se ciò che è stato fatto occasionalmente prima dell&#039;apertura della partita iva, può essere o meno collegato e valutabile come semplice prosecuzione di attività. Deve infatti sempre essere presente la novità dell&#039;attività rispetto a quanto eventualmente fatto in precedenza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un caso frequente riguarda i soggetti che nei tre anni precedenti l&#8217;inizio dell&#8217;attività con partita iva, hanno effettuato prestazioni occasionali. In merito ai requisiti della &#8220;mera prosecuzione&#8221; e dell&#8217;esercizio di attività &#8220;nei tre anni precedenti&#8221;, occorre precisare che ai fini di quest&#8217;ultimo requisito, l&#8217;Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 239/2009, ritiene che le prestazioni occasionali, tassate come redditi diversi, non rientrano come attività svolte nel triennio precedente l&#8217;avvio dell&#8217;attività d&#8217;impresa o lavoro autonomo.<br />
Invece, in merito alla &#8220;mera prosecuzione&#8221; occorre verificare, caso per caso, se ciò che è stato fatto occasionalmente prima dell&#8217;apertura della partita iva, può essere o meno collegato e valutabile come semplice prosecuzione di attività. Deve infatti sempre essere presente la novità dell&#8217;attività rispetto a quanto eventualmente fatto in precedenza.</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Per effettuare operazioni intracomunitarie è necessaria l&#8217;autorizzazione dell&#8217;Agenzia delle Entrate di Dott. Mauro Michelini</title>
		<link>http://www.mauromichelini.it/per-effettuare-operazioni-intracomunitarie-e-necessaria-lautorizzazione-dellagenzia-delle-entrate/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>Dott. Mauro Michelini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauromichelini.it/?p=1313#comment-229</guid>
		<description>Il 18/01/2012, l&#039;Agenzia delle Entrate, nel corso di un forum fiscale, ha fornito dei chiarimenti sul tema delle operazioni intracomunitarie dopo l&#039;introduzione del regime autorizzatorio che prevede l&#039;iscrizione al VIES dei soggetti passivi che intendono effettuare operazioni con altri soggetti passivi UE.
In particolare viene confermato che il soggetto passivo italiano che effettua acquisti intracomunitari, senza essere iscritto nell’archivio VIES, deve pagare l’IVA del Paese del fornitore UE, senza poterla chiedere a rimborso. Il fornitore evidentemente dovrà emettere la fattura applicando l&#039;imposta prevista nel proprio Stato, come se effettuasse una cessione/prestazione interna.
Per quanto concerne invece le cessioni/prestazioni di soggetti passivi italiani a favore di soggetti passivi UE, viene ribadita la necessità per l&#039;operatore nazionale di emettere fattura con IVA italiana, secondo le regole generali applicabili per gli scambi interni.
Tutte le operazioni intracomunitarie compiute da soggetti non iscritti al VIES, non determinano alcun obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat.
La Circolare dell&#039;Agenzia delle Entrate n. 39/E del 01/08/2011 dava già indicazioni in tal senso, tuttavia è da ritenersi utile questo chiarimento da parte della stessa Agenzia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il 18/01/2012, l&#8217;Agenzia delle Entrate, nel corso di un forum fiscale, ha fornito dei chiarimenti sul tema delle operazioni intracomunitarie dopo l&#8217;introduzione del regime autorizzatorio che prevede l&#8217;iscrizione al VIES dei soggetti passivi che intendono effettuare operazioni con altri soggetti passivi UE.<br />
In particolare viene confermato che il soggetto passivo italiano che effettua acquisti intracomunitari, senza essere iscritto nell’archivio VIES, deve pagare l’IVA del Paese del fornitore UE, senza poterla chiedere a rimborso. Il fornitore evidentemente dovrà emettere la fattura applicando l&#8217;imposta prevista nel proprio Stato, come se effettuasse una cessione/prestazione interna.<br />
Per quanto concerne invece le cessioni/prestazioni di soggetti passivi italiani a favore di soggetti passivi UE, viene ribadita la necessità per l&#8217;operatore nazionale di emettere fattura con IVA italiana, secondo le regole generali applicabili per gli scambi interni.<br />
Tutte le operazioni intracomunitarie compiute da soggetti non iscritti al VIES, non determinano alcun obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat.<br />
La Circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate n. 39/E del 01/08/2011 dava già indicazioni in tal senso, tuttavia è da ritenersi utile questo chiarimento da parte della stessa Agenzia.</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I versamenti dei soci nelle società di capitali: versamenti in conto capitale o finanziamenti rimborsabili? di Dott. Mauro Michelini</title>
		<link>http://www.mauromichelini.it/i-versamenti-dei-soci-nelle-societa-di-capitali-versamenti-in-conto-capitale-o-finanziamenti-rimborsabili/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>Dott. Mauro Michelini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauromichelini.it/?p=706#comment-227</guid>
		<description>Un versamento in conto capitale non va confuso con un&#039;operazione direttamente effettuata sul capitale sociale come un incremento dello stesso che può anche determinare un aumento della quota di partecipazione di un socio. E il sovrapprezzo è cosa altrettanto diversa rispetto ad un versamento del socio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un versamento in conto capitale non va confuso con un&#8217;operazione direttamente effettuata sul capitale sociale come un incremento dello stesso che può anche determinare un aumento della quota di partecipazione di un socio. E il sovrapprezzo è cosa altrettanto diversa rispetto ad un versamento del socio.</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I versamenti dei soci nelle società di capitali: versamenti in conto capitale o finanziamenti rimborsabili? di Marco</title>
		<link>http://www.mauromichelini.it/i-versamenti-dei-soci-nelle-societa-di-capitali-versamenti-in-conto-capitale-o-finanziamenti-rimborsabili/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauromichelini.it/?p=706#comment-226</guid>
		<description>Gentile Dott. Michelini, 

   A fronte di un versamento in conto capitale il socio che eroga vede la sua partecipazione aumentata come se si trattasse di un &quot;normale&quot; aumento di capitale ? E&#039; possibile intervenire in qualche maniera per gestire qualcosa di equivalente ad un sovrapprezzo ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gentile Dott. Michelini, </p>
<p>   A fronte di un versamento in conto capitale il socio che eroga vede la sua partecipazione aumentata come se si trattasse di un &#8220;normale&#8221; aumento di capitale ? E&#8217; possibile intervenire in qualche maniera per gestire qualcosa di equivalente ad un sovrapprezzo ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I versamenti dei soci nelle società di capitali: versamenti in conto capitale o finanziamenti rimborsabili? di Dott. Mauro Michelini</title>
		<link>http://www.mauromichelini.it/i-versamenti-dei-soci-nelle-societa-di-capitali-versamenti-in-conto-capitale-o-finanziamenti-rimborsabili/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Dott. Mauro Michelini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:46:03 +0000</pubDate>
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		<description>Buongiorno Alessandro, la ringrazio.
In merito alla domanda che espone: se il versamento viene fatto in conto capitale sarà contabilmente rilevato nel Patrimonio Netto della beneficiaria e in incremento della partecipazione per il socio che eroga.
Ai fini IVA non è prevista alcuna tassazione (fra l&#039;altro non rileverebbe neppure in caso di finanziamento fruttifero, dovendo applicare l&#039;esenzione di cui all&#039;art. 10, comma 1, D.P.R. n. 633/1972).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno Alessandro, la ringrazio.<br />
In merito alla domanda che espone: se il versamento viene fatto in conto capitale sarà contabilmente rilevato nel Patrimonio Netto della beneficiaria e in incremento della partecipazione per il socio che eroga.<br />
Ai fini IVA non è prevista alcuna tassazione (fra l&#8217;altro non rileverebbe neppure in caso di finanziamento fruttifero, dovendo applicare l&#8217;esenzione di cui all&#8217;art. 10, comma 1, D.P.R. n. 633/1972).</p>
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		<title>Commenti su I versamenti dei soci nelle società di capitali: versamenti in conto capitale o finanziamenti rimborsabili? di Alessandro</title>
		<link>http://www.mauromichelini.it/i-versamenti-dei-soci-nelle-societa-di-capitali-versamenti-in-conto-capitale-o-finanziamenti-rimborsabili/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 08:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauromichelini.it/?p=706#comment-223</guid>
		<description>Gent. Dott. Michelini grazie di cuore per questo magnifico sito!

In merito all&#039;articolo avrei una piccola curiosita&#039;. Supponiamo di avere due societa&#039; di capitali l&#039;una che procede con versamento in conto capitale sulla seconda, ovvero una societa&#039; che crea liquidita&#039; ed una seconda che capitalizza. Supponiamo che in un solo trimestre la prima societa&#039; incassa 100 e spende 50. Utile lordo 50. Questo 50 lo utilizza totalmente come versamento socio nella seconda societa&#039;.

Cosa risulterebbe in termini di bilancio nelle due societa&#039;?

Cosa avviene a livello tassazione e di iva?

Saluti,
Alessandro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gent. Dott. Michelini grazie di cuore per questo magnifico sito!</p>
<p>In merito all&#8217;articolo avrei una piccola curiosita&#8217;. Supponiamo di avere due societa&#8217; di capitali l&#8217;una che procede con versamento in conto capitale sulla seconda, ovvero una societa&#8217; che crea liquidita&#8217; ed una seconda che capitalizza. Supponiamo che in un solo trimestre la prima societa&#8217; incassa 100 e spende 50. Utile lordo 50. Questo 50 lo utilizza totalmente come versamento socio nella seconda societa&#8217;.</p>
<p>Cosa risulterebbe in termini di bilancio nelle due societa&#8217;?</p>
<p>Cosa avviene a livello tassazione e di iva?</p>
<p>Saluti,<br />
Alessandro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il nuovo regime dei minimi dal 2012 di Dott. Mauro Michelini</title>
		<link>http://www.mauromichelini.it/il-nuovo-regime-dei-minimi-dal-2012/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>Dott. Mauro Michelini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:18:05 +0000</pubDate>
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		<description>&lt;em&gt;Aggiornamento del 22/12/2011&lt;/em&gt;

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 185820/2011 del 22/12/2011 ha stabilito che i lavoratori autonomi che adottano il regime dei &quot;nuovi&quot; minimi, non sono soggetti alla ritenuta d&#039;acconto del 20%. A tal fine i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva, similmente a quanto già previsto per i contribuenti lavoratori autonomi in regime delle nuove iniziative produttive.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>Aggiornamento del 22/12/2011</em></p>
<p>Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 185820/2011 del 22/12/2011 ha stabilito che i lavoratori autonomi che adottano il regime dei &#8220;nuovi&#8221; minimi, non sono soggetti alla ritenuta d&#8217;acconto del 20%. A tal fine i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva, similmente a quanto già previsto per i contribuenti lavoratori autonomi in regime delle nuove iniziative produttive.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Regime dei minimi o nuove iniziative produttive: quale scegliere? di Dott. Mauro Michelini</title>
		<link>http://www.mauromichelini.it/regime-dei-minimi-o-nuove-iniziative-produttive-quale-scegliere/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>Dott. Mauro Michelini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauromichelini.it/?p=1033#comment-218</guid>
		<description>Dal 2012 sarà in vigore il nuovo regime dei minimi, così come modificato nel corso del 2011.
Per un dettaglio delle nuove condizioni di accesso e di permanenza:
http://www.mauromichelini.it/il-nuovo-regime-dei-minimi-dal-2012/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 2012 sarà in vigore il nuovo regime dei minimi, così come modificato nel corso del 2011.<br />
Per un dettaglio delle nuove condizioni di accesso e di permanenza:<br />
<a href="http://www.mauromichelini.it/il-nuovo-regime-dei-minimi-dal-2012/" rel="nofollow">http://www.mauromichelini.it/il-nuovo-regime-dei-minimi-dal-2012/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Dati societari anche nel sito internet: il nuovo art. 2250 c.c. di Dott. Mauro Michelini</title>
		<link>http://www.mauromichelini.it/dati-societari-anche-nel-sito-internet-il-nuovo-art-2250-c-c/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>Dott. Mauro Michelini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauromichelini.it/?p=881#comment-217</guid>
		<description>Al fine di identificare correttamente l&#039;ente societario, appare necessario riportarne anche la denominazione sociale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al fine di identificare correttamente l&#8217;ente societario, appare necessario riportarne anche la denominazione sociale.</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Dati societari anche nel sito internet: il nuovo art. 2250 c.c. di Andrea</title>
		<link>http://www.mauromichelini.it/dati-societari-anche-nel-sito-internet-il-nuovo-art-2250-c-c/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauromichelini.it/?p=881#comment-216</guid>
		<description>Buongiorno,

nella norma non si fa espresso riferimento alla denominazione sociale. E&#039; obbligatorio inserire, quindi, anche il tipo di società utilizzato oppure questo può essere omesso?

Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno,</p>
<p>nella norma non si fa espresso riferimento alla denominazione sociale. E&#8217; obbligatorio inserire, quindi, anche il tipo di società utilizzato oppure questo può essere omesso?</p>
<p>Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
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