Compensazione crediti/debiti tributari: Principi contabili OIC 19 e 25
Nel nostro ordinamento contabile esiste un generale divieto alla compensazione di partite (art. 2423 ter, sesto comma, c.c.). Sono tuttavia previsti alcuni casi, molto limitati, che consentono al redattore del bilancio, di esporre le voci dell’attivo e del passivo per il loro saldo. Nello specifico voglio soffermarmi sulla corretta esposizione dei crediti e dei debiti tribuari, così come indicato dai Principi contabili OIC 19 e 25.
Il sistema tributario italiano prevede la corresponsione, durante l’anno, di acconti d’imposta al fine di ravvicinare il momento in cui si verifica il presupposto d’imposta, che determina il sorgere dell’obbligazione tributaria, con il momento in cui viene effettivamente versata l’imposta dovuta. IRES e IRAP, restando nell’ambito delle società di capitali, richiedono il versamento di due acconti durante l’esercizio più il saldo entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. Le società con esercizio coincidente con l’anno solare, versano il primo acconto IRES e IRAP il 16 giugno, il secondo acconto il 30 novembre e il saldo il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il debito tributario.
Durante l’anno verranno perciò moviementati dei conti che possono essere ricompresi nella categoria crediti tributari, mentre il debito effettivo dell’anno d’imposta, liquidato in occasione della redazione del bilancio di esercizio, sarà esposto fra i debiti tributari. Completate tutte le registrazioni contabili necessarie per redigere correttamente il bilancio, ci si troverà perciò con più conti riferibili alla medesima obbligazione tributaria.
Il debito IRES effettivo da saldare per l’esercizio non coinciderà infatti con il dato riportato nel passivo in quanto la società dovrà effettivamente versare all’Erario soltanto il saldo IRES determinato come differenza fra debito IRES liquidato e acconti IRES versati durante l’esercizio. Può altresì accadere che il saldo finale sia a credito e quindi la società si potrebbe trovare nella situazione di non dover versare alcunché per chiudere l’obbligazione tributaria sorta nell’esercizio. Inoltre, qualora siano stati percepiti, nel corso dell’anno, interessi attivi bancari, si avrà un ulteriore credito IRES dovuto alla ritenuta a titolo di acconto del 27% trattenuta e quindi versata dalla Banca all’Erario in occasione della liquidazione degli interessi attivi di c/c.
Il Principio contabile OIC 25 afferma che “i debiti per le singole imposte sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta, che siano legalmente compensabili, tranne nel caso in cui ne sia stato chiesto il rimborso; in quest’ultimo caso gli importi di cui è stato chiesto il rimborso sono esposti tra i crediti tributari alla voce C.II.4 bis) dell’attivo di stato patrimoniale.“
Ciò significa che, tornando alla situazione prima esposta, il debito IRES dell’esercizio deve essere ridotto degli acconti versati (che non verranno perciò esposti fra i crediti tributari), comprendendo fra gli acconti anche la ritenuta sugli interessi attivi bancari. Il saldo tributario potrà risultare a debito o a credito e sarà quindi esposto correttamente o fra i crediti ovvero fra i debiti tributari.
Allo stesso modo ci si deve quindi comportare con il debito/credito IRAP dell’esercizio. Non si dovrà effettuare la compensazione in discussione soltanto se, come ricordato dal Principio 25, il credito è richiesto a rimborso e pertanto non potrà essere legalmente compensato.
Anche il Principio contabile OIC 19, trattando i debiti, afferma che “i debiti per le singole imposte sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta, tranne nel caso in cui ne sia stato chiesto il rimborso.“.
Ciò che questi due Principi non dicono riguarda le indicazioni da fornire in nota integrativa. Una volta completati i giroconti per evidenziare il credito/debito finale, sarà necessario dare evidenza delle operazioni effettuate in nota integrativa, al fine di chiarire al lettore del bilancio la posizione fiscale della società per ciascuna imposta.
La compensazione di crediti e debiti tributari in commento, seppur palesemente prevista dai Principi contabili, non è molto frequente nella prassi. Non credo che per questa “mancanza” si possa parlare di rappresentazione non veritiera e corretta, tuttavia appare più corretto esporre nello stato patrimoniale l’effettiva posizione tributaria per ciascuna imposta, dando gli opportuni chiarimenti in nota integrativa.