Con il D.L. 18/2020 bilanci approvati entro 180 giorni e assemblee con mezzi di telecomunicazione

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. Decreto Cura Italia, approvato per introdurre molteplici misure nell’ambito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ha dedicato l’art. 106 alle Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società prevedendo per legge la possibilità di approvare i bilanci di esercizio entro il termine lungo di 180 giorni dalla fine dell’esercizio, in deroga alle vigenti norme del codice civile e alle eventuali previsioni statutarie.

Il primo comma del citato art. 106 prevede infatti che:

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Ciò significa ad esempio che l’assemblea di una società che ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, potrà approvare il bilancio d’esercizio 2019 entro il 28 giugno 2020 (prima convocazione). Considerando tale maggior termine, andranno poi calcolate le date limite per l’approvazione della bozza di bilancio da parte degli amministratori e per la relazione degli eventuali organi di controllo e/o revisione.

Il Decreto Cura Italia si preoccupa di garantire inoltre la regolarità delle assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione considerando che questa è la modalità più idonea al fine di evitare il contagio da COVID-19. La possibilità di svolgere le assemblee con mezzi di telecomunicazione non è prevista di base per tutte le società dal codice civile, essendo una facoltà, e pertanto potrebbe non essere disciplinata dagli statuti societari. Ecco quindi che il Decreto Cura Italia rende possibile la modalità in parola grazie al secondo e terzo comma dell’art. 106:

2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Il settimo comma specifica infine che le disposizioni in commento si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale per l’epidemia da COVID-19.

– Link D.L. 17/03/2020 n. 18

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