Dal 1° aprile 2011 operativo il reverse charge nel commercio all’ingrosso di telefonini e componenti per personal computer

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 59/E del 23/12/2010 dà gli opportuni chiarimenti sull’introduzione nell’ordinamento IVA italiano del meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) nelle cessioni di telefonini e di componenti per personal computer, a seguito dell’ottenimento, nel mese di novembre 2010, della necessaria autorizzazione UE a derogare l’ordinaria applicazione dell’IVA, che ha reso operativa la previsione contenuta nel comma 45 della legge finanziaria per il 2007.

Innanzi tutto è importante sottolineare come l’assolvimento dell’imposta con il particolare meccanismo “inverso” abbia la finalità di prevenire frodi IVA, in particolare realizzate tramite i c.d. “caroselli”.

I beni oggetto della norma sono i seguenti:

a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
b) dispositivi (leggasi componenti per personal computer) a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Per quanto concerne l’applicazione del reverse charge, viene chiarito che il commercio al dettaglio è escluso dalle novità in esame, anche se l’acquirente finale è un soggetto passivo IVA.

La decorrenza delle nuove disposizioni è fissata per il giorno 1 aprile 2011. Chi non rispetterà il nuovo meccanismo di applicazione dell’imposta sarà soggetto alla disciplina sanzionatoria di cui al comma 9-bis dell’art. 6 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 che prevede, tra l’altro, l’irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra il cento ed il duecento per cento dell’imposta, con un minimo di 258 euro a carico del cessionario che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l’imposta secondo il metodo dell’inversione contabile. Medesima sanzione è applicata al cedente che erronamente addebita l’IVA in fattura omettendone il versamento.

Va infine precisato che i contribuenti minimi:

– nella veste di cedenti non devono compiere alcun particolare adempimento;

– qualora cessionari dei prodotto sopra menzionati, sempre nell’ambito di acquisti di beni destinati alla rivendita, dovranno integrare la fattura di acquisto versando la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, alla stregua di quanto già previsto in caso di acquisti intracomunitari.

Link:

Circolare A.d.E. n. 59/E del 23/12/2010

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