Dal 17/09/2011 l’aliquota IVA ordinaria passa dal 20% al 21%

Un’importante novità di immediata applicazione è stata introdotta dalla Legge 14/09/2011 n. 148 che ha convertito il D.L. n. 138 del 13/08/2011. La Legge in questione che, fra le altre cose, aumenta l’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16/09/2011 entrando quindi in vigore il giorno successivo, sabato 17/09/2011.

Aumento dell’aliquota IVA – La novità più importante che entra in vigore dal 17/09/2011 è, appunto, l’aumento di un punto dell’aliquota IVA ordinaria che passa dal 20% al 21%. Le aliquote ridotte al 4% e al 10% rimangono invece invariate. L’aumento di un punto dell’aliquota IVA ordinaria si ripercuote sulla stragrande maggioranza delle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate dal 17/09/2011. Tale aliquota colpisce, infatti, la parte prevalente delle cessioni e delle prestazioni di servizi, in quanto viene applicata in via ordinaria. Se il bene o il servizio non è contemplato da una norma speciale, che concede l’aliquota del 4% o del 10%, si applica l’aliquota del 21%. Le aliquote ridotte del 4% e 10% sono comprese nella tabella A, parte II e III, allegata alla legge Iva e comprendono beni di primaria necessità come alimentari o prima casa ovvero forniture di combustibile.

Momento di effettuazione dell’operazione – Alla luce della novità introdotta diventa fondamentale capire quando un’operazione si intende effettuata e quindi quale aliquota IVA applicare. Per individuare il momento impositivo nelle cessioni di beni occorre distinguere se si tratta di beni immobili o di beni mobili. Per i beni immobili l’imposta diviene esigibile alla stipula del contratto traslativo della proprietà o costitutivo o traslativo di un diritto reale limitato. Per i beni mobili la cessione si considera effettuata nel momento della consegna o della spedizione restando irrilevante la stipula del contratto che può essere verbale o scritto. Se però gli effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento successivo rispetto ai suddetti eventi, la cessione si considera effettuata nel momento in cui tali effetti si producono (ma non oltre un anno per la consegna di beni mobili). Le prestazioni di servizi, invece, si considerano effettuate all’atto del pagamento (e nella misura in cui esso avviene). Non ha alcuna rilevanza l’avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte della prestazione.

Casi particolari – Sugli acconti pagati prima dell’entrata in vigore della maggiorazione, si applicherà il 20% vigente alla data del pagamento, mentre la maggiorazione riguarderà solo le fatture a saldo. Se una fattura ha preceduto la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo, sull’importo fatturato si applicherà l’aliquota del 20% vigente alla data di emissione della fattura. Per la consegna di beni con fattura differita è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la successiva fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia aliquota del 20% esistente alla data della consegna.

Note di variazione – Le modifiche relative a fatture già emesse non danno luogo a nuove operazioni, così che un documento di variazione, continuerà a riportare l’aliquota del documento al quale si riferisce, dato che determina la variazione della base imponibile a suo tempo calcolata.

Articolo ripreso da fiscal-focus.info

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