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	<title>Dott. Mauro Michelini</title>
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	<description>Dottore Commercialista e Revisore Legale</description>
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		<title>Ne IL MONDO: I passi da fare per vendere online</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Mauro Michelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[.blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[IL MONDO]]></category>

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		<description><![CDATA[Pubblicata riposta ne IL MONDO del 10/02/2012 sul tema "I passi da fare per vendere online".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1431" title="IL MONDO" src="http://www.mauromichelini.it/wp-content/uploads/2012/02/ilmondo.jpg" alt="IL MONDO" width="250" height="47" />Il numero prossimamente in edicola del settimanale economico <a title="IL MONDO" href="http://www.ilmondo.rcs.it/" target="_blank"><strong>IL MONDO</strong></a> di RCS &#8211; Corriere della Sera, dà spazio alla nuova rubrica &#8220;PROFESSIONHELP&#8221;, nella quale i lettori possono rivolgere domande tecniche ai professionisti che la redazione ha selezionato come esperti in vari ambiti. Ho avuto il piacere di essere stato scelto e ho quindi dato risposta ad un lettore che chiedeva quali passi sono da compiere per poter iniziare a vendere tramite internet. Di seguito riporto il testo della domanda e della risposta che è stata pubblicata sul settimanale.<span id="more-1430"></span></p>
<p style="text-align: justify;">-</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Sono socio e amministratore di una s.r.l. attiva nel settore del commercio al dettaglio di telefoni cellulari. Abbiamo 4 punti vendita ma vorremmo iniziare a vendere anche online, sia tramite il sito internet della società, sia tramite siti di aste come eBay. Quali adempimenti dobbiamo osservare?</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Per prima cosa va verificato se l&#8217;oggetto sociale consente di effettuare vendite tramite internet, altrimenti è opportuno che l&#8217;oggetto sia integrato. Va quindi presentata, nel Comune dove ha sede la società, la Scia (già &#8220;mod. com.6-bis&#8221;) per segnalare l&#8217;inizio dell&#8217;attività di ecommerce. Tale documento è da depositare alla CCIAA competente unitamente alla pratica telematica (ComUnica) con cui si comunica l&#8217;avvio della nuova attività. Dal punto di vista fiscale, va compilato e allegato alla pratica telematica il modello AA7/10, nel quale si compilerà in particolare sia l&#8217;ultima sezione del quadro B, sia il quadro G, dove sarà riportato l&#8217;inizio dell&#8217;attività con codice Ateco 47.91.10.</em></p>
<p style="text-align: justify;">-</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1440" title="IL MONDO 10.02.2012" src="http://www.mauromichelini.it/wp-content/uploads/2012/02/ilmondo20120210.jpg" alt="IL MONDO 10.02.2012" width="600" height="218" /></p>
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		<title>Le novità IVA per i servizi intracomunitari</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Mauro Michelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[.blog]]></category>
		<category><![CDATA[art. 7-ter]]></category>
		<category><![CDATA[intrastat]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[servizi intracomunitari]]></category>

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		<description><![CDATA[Il 17/03/2012 entrano in vigore importanti novità in materia di applicazione dell&#8217;IVA nei servizi intracomunitari, effettuati cioè fra soggetti passivi IVA europei. A partire da quella data, per i servizi ricevuti, l&#8217;operatore italiano non dovrà più provvedere ad emettere autofattura ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, ma dovrà procedere con l&#8217;integrazione della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>17/03/2012</strong> entrano in vigore importanti <strong>novità in materia di applicazione dell&#8217;IVA nei servizi intracomunitari</strong>, effettuati cioè fra soggetti passivi IVA europei. A partire da quella data, per i servizi ricevuti, l&#8217;operatore italiano non dovrà più provvedere ad emettere autofattura ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, ma dovrà procedere con l&#8217;<strong>integrazione della fattura del fornitore UE</strong>, alla stregua di quanto già accade nel caso degli acquisti intracomunitari di beni. Cambia anche il momento in cui si considera effettuata l&#8217;operazione ai fini IVA: non rileva più il pagamento del corrispettivo bensì <strong>il momento di ultimazione</strong> della prestazione. <span id="more-1420"></span></p>
<p style="text-align: justify;">È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 02/01/2012, la <strong>Legge n. 217 del 15/12/2011</strong>, conosciuta come &#8220;Legge Comunitaria 2010&#8243; e relativa in particolare al recepimento delle Direttive in materia di IVA (n. 2009/69/CE e n. 2009/162/UE).</p>
<p style="text-align: justify;">Come scritto in premessa, la Legge in parola introduce <strong>due importanti innovazioni</strong> che entrano <strong>in vigore dal 17/03/2012</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per prima cosa l’art. 8 della citata Legge Comunitaria, ha aggiunto al comma 2 dell&#8217;art. 17, D.P.R. n. 633/1972, il seguente periodo:</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">“<em>Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò significa che <strong>i committenti italiani che ricevono servizi generici da fornitori comunitari, anziché emettere l&#8217;autofattura dovranno integrare la fattura del prestatore UE</strong> secondo quanto previsto dagli artt. n. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993. L’integrazione della fattura per servizi intracomunitari, consentita dall&#8217;Agenzia delle Entrate ma non prevista esplicitamente dal previgente testo normativo, diventa quindi un preciso <strong>obbligo</strong> da osservare, senza che siano previste deroghe. La disciplina degli acquisti intracomunitari ha ora un identico trattamento, indipendentemente dal fatto che siano acquisiti beni ovvero servizi da fornitori UE.</p>
<p style="text-align: justify;">Va precisato che ai fini della compilazione degli <strong>elenchi Intrastat per i servizi ricevuti</strong>, il numero di fattura da riportare non è quello attribuito dal prestatore comunitario, ma <strong>il numero che viene assegnato dal committente italiano</strong> per la registrazione del documento fra le vendite (fittizie), così come chiarito dalla Circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate n. 14/E del 18/03/2010. A tal fine potrà essere istituito, per maggior praticità, un sezionale ad hoc destinato ad ospitare le registrazioni delle fatture di acquisto comunitarie in contropartita fra le fatture emesse, in modo tale da avere una numerazione progressiva solo per tali documenti di acquisto.</p>
<p style="text-align: justify;">Da notare inoltre che <strong>nulla cambia per i servizi ricevuti da soggetti non residenti nell&#8217;Unione Europea</strong>: per tali prestazioni <strong>continua ad essere in vigore la disciplina dell&#8217;autofatturazione</strong> ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconda importante novità riguarda <strong>il momento di effettuazione dell&#8217;operazione nelle prestazioni di servizi</strong> <strong>UE ed extra-UE</strong>, <strong><em>ex</em> art. 7-ter</strong>, D.P.R. n. 633/1972. In tal caso la portata della novella è quindi più ampia, interessando anche le prestazioni di servizi con soggetti residenti al di fuori dell&#8217;Unione Europea.</p>
<p style="text-align: justify;">È infatti stato aggiunto, all&#8217;art. 6 del D.P.R. in commento, il comma 6 che, in deroga ai commi n. 3 e 4, <strong>individua il momento impositivo delle prestazioni di servizi, con soggetti non residenti, nel momento in cui la prestazione</strong> <strong>è ultimata</strong> e non più quando viene effettuato il pagamento del corrispettivo. Nel caso poi di operazioni a carattere periodico o continuativo, il momento di effettuazione dell&#8217;operazione dei servizi UE o extra-UE, coincide con la data di maturazione dei relativi corrispettivi. Qualora infine il corrispettivo sia pagato prima dell&#8217;ultimazione della prestazione, questa si considera effettuata in tale data ma limitatamente all’importo pagato.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Società di capitali socie di società di persone</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Mauro Michelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[.blog]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2361 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[nota integrativa]]></category>
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		<category><![CDATA[società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[società di persone]]></category>

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		<description><![CDATA[Nella prassi è abituale trovare persone fisiche socie di società in nome collettivo (s.n.c.) o di società in accomandita semplice (s.a.s.). Dal 1° gennaio 2004 è espressamente consentito anche alle società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.) di entrare nel capitale di s.n.c. o s.a.s., qualora vengano rispettate determinate condizioni. Prima della c.d. riforma del Diritto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nella prassi è abituale trovare <strong>persone fisiche</strong> socie di società in nome collettivo (s.n.c.) o di società in accomandita semplice (s.a.s.). Dal <strong>1° gennaio 2004</strong> è espressamente <strong>consentito anche alle società di capitali</strong> (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.) <strong>di entrare nel capitale di s.n.c. o s.a.s.</strong>, qualora vengano rispettate determinate condizioni. <span id="more-1403"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Prima della c.d. <strong>riforma del Diritto societario</strong>, di cui al D.Lgs. n. 6/2003, la giurisprudenza riteneva che le società di capitali non potessero entrare nel capitale delle società di persone (una parte minoritaria riteneva invece ciò possibile ma soltanto nella veste di soci accomandanti delle s.a.s.). La citata riforma è intervenuta sul tema ribaltando la tesi della giurisprudenza con la modifica innovativa dell&#8217;<strong>art. 2361 c.c.</strong> che così ora disciplina il possesso di partecipazioni per la società per azioni:</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em>Art. 2361 c.c.<br />
Partecipazioni</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>L&#8217;assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l&#8217;oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l&#8217;oggetto sociale determinato dallo statuto.</em><br />
<em>L&#8217;assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall&#8217;assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il primo comma prevede una prima condizione di portata generale: la s.p.a. può assumere partecipazioni in altre società soltanto se tale acquisizione non finisce per modificare nella sostanza l&#8217;oggetto sociale indicato nello statuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma successivo disciplina invece nello specifico la partecipazione della s.p.a. nella veste di socio illimitatamente responsabile, come nel caso dei soci di s.n.c. o s.a.s. (accomandatari). In tal caso la s.p.a. che intende partecipare al capitale di una società di persone come socio illimitatamente responsabile, deve innanzi tutto <strong>convocare un&#8217;assemblea ordinaria</strong> (si veda a questo proposito il punto 5, comma 1, art. 2364 c.c.) che deliberi sull&#8217;assunzione della partecipazione e poi, una volta perfezionato l&#8217;acquisto della partecipazione, deve <strong>fornire un&#8217;informativa dettagliata nella nota integrativa al bilancio</strong>, per ogni esercizio in cui la partecipazione sarà posseduta, considerando evidentemente i rischi che la società va ad assumere per le obbligazioni sociali nei confronti dei creditori della partecipata.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si è visto, la norma in commento è stata scritta nell&#8217;ambito delle disposizioni che disciplinano la società per azioni. L&#8217;art. 2361 c.c., secondo comma, è tuttavia pacificamente <strong>applicabile per analogia anche alla società a responsabilità limitata</strong> (ad es. Tribunale di Torino 04/04/2007), che può quindi assumere partecipazioni in società di persone come socio illimitatamente responsabile, rispettando le condizioni esposte dal comma citato (approvazione assembleare e informativa in bilancio).</p>
<p style="text-align: justify;">Va infine ricordato che qualora i soci illimitatamente responsabili di società di persone siano tutti società di capitali, è obbligatorio che venga redatto il bilancio secondo le norme previste in materia di società di capitali (art. 111 duodecies, disp. att. c.c.), anche in tema di bilancio consolidato qualora ne ricorrano le condizioni.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Il nuovo regime dei minimi dal 2012</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Mauro Michelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[.blog]]></category>
		<category><![CDATA[apertura partiva iva]]></category>
		<category><![CDATA[avvio attività]]></category>
		<category><![CDATA[regime dei minimi]]></category>
		<category><![CDATA[regime nuove iniziative]]></category>

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		<description><![CDATA[La prima manovra correttiva del 2011 (D.L. n. 98/2011, convertito con modifiche dalla Legge n. 111/2011) ha modificato le disposizioni che regolano il c.d. regime dei minimi (introdotto dall’art. 1, commi 96-117, L. 244/2007, nota come Legge Finanziaria 2008). Il regime agevolato in questione, previsto per le attività d'impresa e professionali esercitate da persone fisiche residenti, ha subito cambiamenti sia nell'aliquota dell'imposta sostitutiva IRPEF applicabile (che si abbassa al 5%), che nelle condizioni di accesso o permanenza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La prima manovra correttiva del 2011 (D.L. n. 98/2011, convertito con modifiche dalla <strong>Legge n. 111/2011</strong>) <strong>ha modificato le disposizioni che regolano il c.d. regime dei minimi</strong> (introdotto dall’art. 1, commi 96-117, L. 244/2007, nota come <em>Legge Finanziaria 2008</em>). Il regime agevolato in questione, previsto per le<strong> attività d&#8217;impresa e professionali </strong>esercitate da persone fisiche residenti, ha subito cambiamenti sia nell&#8217;aliquota dell&#8217;imposta sostitutiva IRPEF applicabile (che si abbassa al <strong>5%</strong>), che nelle condizioni di accesso o permanenza.<span id="more-1376"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dal 01/01/2012</strong> sarà in vigore il <strong>nuovo regime dei minimi</strong> a favore delle <strong>persone fisiche</strong> residenti in Italia che:<br />
- intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo;<br />
- l’hanno intrapresa, in generale, dal 2008 in poi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il regime, che prevede il versamento di un’<strong>imposta sostitutiva</strong> IRPEF e relative addizionali del <strong>5% </strong>(non più del 20%), è applicabile:</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong>per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 successivi</strong> (in totale 5 periodi d&#8217;imposta) ovvero anche oltre <strong>il 4° periodo d’imposta successivo</strong>,<strong> fino al compimento del 35° anno di età</strong>;</p>
<p style="text-align: justify;">- a condizione che:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">il contribuente <strong>non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti,</strong> attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;</li>
<li style="text-align: justify;">l’attività da esercitare <strong>non costituisca mera prosecuzione</strong> di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione;</li>
<li style="text-align: justify;">qualora l’attività sia il <strong>proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto</strong>, l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta precedente <strong>non sia superiore a € 30.000</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A queste nuove condizioni, si aggiungo quelle già previste e applicate dal 01/01/2008 ossia dal momento di entrata in vigore del regime:<br />
- <strong>ricavi o compensi annuali non superiori a </strong><strong>€ 30.000</strong>;<br />
- <strong>nessuna cessione all&#8217;esportazione</strong> (vale a dire vendite fuori dall&#8217;Unione Europea) ed operazioni assimilate (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. 633/1972);<br />
- <strong>nessuna spesa per lavoro dipendente o per collaboratori</strong> di cui all&#8217;art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), ossia borsisti o tirocinanti, collaboratori a progetto o coordinati e continuativi, anche se familiari; è consentita l&#8217;esistenza di familiari collaboratori dell&#8217;impresa familiare ed inoltre è consentito avvalersi di collaborazioni occasionali (<a href="http://www.mauromichelini.it/le-prestazioni-occasionali-nel-regime-dei-minimi/" target="_self">vedi approfondimento</a>);<br />
- nessuna erogazione di quote di utili ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;<br />
- acquisto, anche mediante contratti di appalto, locazione (anche di immobili) o leasing, di <strong>beni strumentali di valore complessivo non superiore a € 15.000 in un triennio</strong>, considerando al 50% del loro valore i beni che sono ad uso promiscuo (autovettura, cellulare, ecc.).</p>
<p style="text-align: justify;">È bene ricordare che chi inizia l&#8217;attività nel corso dell&#8217;anno potendo adottare il regime dei minimi, deve considerare il limite di fatturato di € 30.000 <strong>ragguagliato ad anno</strong>: ad esempio se l&#8217;attività è svolta per 6 mesi, il limite di fatturato è di € 15.000 per il primo anno.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre poi sottolineare che<strong> non possono adottare il regime dei minimi</strong> i contribuenti che sono contestualmente <strong>soci di società di persone</strong>, che fanno parte di associazioni professionali o che sono <strong>soci in s.r.l. in regime di trasparenza</strong> (<em>ex</em> art. 116, Tuir).</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre in tema di <strong>esclusioni </strong>dal regime dei minimi, è bene ricordare che la Circolare AdE n. 73/E dell&#8217;anno 2007 ha chiarito che sono escluse dal regime in questione le attività di:<br />
- in via esclusiva o prevalente, cessione di immobili <em>ex</em> art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/1972 e di mezzi di trasporto nuovi <em>ex</em> art. 53, comma 1, D.L. n. 331/1993;<br />
- agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972);<br />
- vendita sali e tabacchi (art. 74, D.P.R. n. 633/1972);<br />
- commercio dei fiammiferi (art. 74, D.P.R. n. 633/1972);<br />
- editoria (art. 74, D.P.R. n. 633/1972);<br />
- gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, D.P.R. n. 633/1972);<br />
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, D.P.R. n. 633/1972);<br />
- intrattenimenti, giochi e altre attività (art. 74, D.P.R. n. 633/1972);<br />
- agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972);<br />
- agriturismo (art. 5, comma 2, legge n. 413/1991);<br />
- vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973);<br />
- <strong>rivendita di beni usati</strong>, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. n. 41/1995);<br />
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, D.L. n. 41/1995).</p>
<p style="text-align: justify;">Per adottare questo regime fiscale è necessario spuntare l&#8217;apposita casella della dichiarazione di inizio attività (<a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Modelli+di+istanza_richiesta_domanda/IVA+AA9_10+AA7_10/Modello+IVA+AA9_10/" target="_blank">mod. AA9/10</a>), anche se di fatto il regime in commento è considerato &#8220;naturale&#8221; per i soggetti che ne soddisfano le condizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">I contribuenti che adottano il regime dei minimi:<br />
- <strong>non sono soggetti passivi IVA</strong> e quindi non sono tenuti ad alcun adempimento IVA, tranne per gli acquisiti intracomunitari (obbligo di integrare le fatture di acquisto o di emettere autofattura <em>ex</em> art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 in caso di servizi ricevuti, versando l&#8217;IVA entro il 16 del mese successivo, e di presentare gli elenchi INTRASTAT) e per le importazioni;<br />
- <strong>non sono soggetti passivi IRAP</strong>;<br />
- <strong>non sono soggetti agli Studi di Settore</strong>, qualora previsti per l&#8217;attività svolta, <strong>o ai parametri</strong>;<br />
- <strong>non sono soggetti alla disciplina</strong> ordinaria relativa all&#8217;applicazione <strong>della ritenuta d&#8217;acconto del 20%</strong>, qualora sia svolta attività di lavoro autonomo (<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a740268049847019921cfe52ef1f0d1b/schema+provv+regime+di+vantaggio+-+vers++16+12+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=a740268049847019921cfe52ef1f0d1b" target="_blank">come chiarito dal Provvedimento del Direttore dell&#8217;Agenzia delle Entrate n. 185820/2011 del 22/12/2011</a>); a tal fine i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva;<br />
- sulle fatture di importo superiore a € 77,47 devono applicare una <strong>marca da bollo di € 1,81</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">I &#8220;minimi&#8221; sono tenuti a versare all&#8217;Erario soltanto un&#8217;<strong>imposta sostitutiva IRPEF del 5%</strong>, calcolata come differenza fra i ricavi incassati e i costi pagati nell&#8217;anno (<strong>principio di cassa</strong>), che va corrisposta in acconto e saldo, come da regole ordinarie. La determinazione dell&#8217;imposta dovuta è illustrata nell&#8217;apposito quadro CM della dichiarazione dei redditi UNICO PF. In tale quadro <strong>è altresì possibile dedurre i contributi previdenziali</strong> pagati nell&#8217;anno d&#8217;imposta.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione va considerato che le modifiche normative che hanno interessato il nuovo regime dei minimi <strong>non hanno determinato l&#8217;abrogazione del regime delle nuove iniziative</strong> produttive di cui art. 13, L. 388/2000 (<em>Legge Finanziaria 2001</em>) che rimante tutt&#8217;ora adottabile dalle persone fisiche che iniziano una nuova attività di lavoro autonomo o d&#8217;impresa. Sul punto si attende comunque un chiarimento esplicito dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
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		<title>La Legge di stabilità 2012 e le nuove norme sul collegio sindacale</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Mauro Michelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[.blog]]></category>
		<category><![CDATA[collegio sindacale]]></category>
		<category><![CDATA[s.p.a.]]></category>
		<category><![CDATA[s.r.l.]]></category>

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		<description><![CDATA[La c.d. Legge di stabilità 2012 interviene nella disciplina che riguarda l'assetto e le funzioni del collegio sindacale.Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, evidenziando molte perplessità su metodo e merito delle norme approvate, ha pubblicato un'interessante nota interpretativa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La c.d. <strong>Legge di stabilità 2012</strong>, approvata il 12/11/2011, interviene nella disciplina che riguarda l&#8217;assetto e le funzioni dell&#8217;organo di controllo delle società di capitali italiane, vale a dire il <strong>collegio sindacale</strong>. Le norme che regolano tale organo, a cui è demandato il c.d. controllo di legalità, subiscono importanti modifiche in particolare nell&#8217;ambito della<strong> società a responsabilità limitata</strong>. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, evidenziando molte perplessità su metodo e merito delle norme approvate, ha pubblicato un&#8217;interessante <strong>nota interpretativa</strong>.<span id="more-1382"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le riflessioni e le conclusioni contenute nella nota del CNDCEC sembrano <strong>corrette e condivisibili</strong>. C&#8217;è davvero da chiedersi se le nuove disposizioni sul collegio sindacale inserite nella Legge di stabilità siano davvero utili a raggiungere la finalità di risolvere la crisi del Paese e quindi delle imprese italiane, oppure se i problemi da affrontare per sostenere risanamento, competività e crescita siano ben altri.</p>
<p style="text-align: justify;">Link:</p>
<p style="text-align: justify;">- <a href="http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/322f581d-d2e2-48ef-bac5-1eaae703c776/La%20disciplina%20del%20collegio%20sindacale%20e%20del%20sindaco%20unico%20nelle%20Spa_%20e%20nelle%20Srl%20alla%20luce%20della%20Legge%20di%20stabililita%27.pdf" target="_blank">Nota interpretativa CNDCEC del 21/11/2011</a></p>
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		<title>Dal 17/09/2011 l&#8217;aliquota IVA ordinaria passa dal 20% al 21%</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Mauro Michelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[.blog]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 17/09/2011 aumenta l'aliquota IVA ordinaria che passa dal 20% al 21%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un&#8217;importante novità di immediata applicazione è stata introdotta dalla Legge 14/09/2011 n. 148 che ha convertito il D.L. n. 138 del 13/08/2011. La Legge in questione che, fra le altre cose, <strong>aumenta l&#8217;aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%</strong>, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16/09/2011<strong> entrando quindi in vigore</strong> il giorno successivo, <strong>sabato 17/09/2011</strong>. <span id="more-1367"></span><br />
<strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Aumento dell’aliquota IVA</strong> – La novità più importante che entra in vigore dal 17/09/2011 è, appunto, l’aumento di un punto dell’aliquota IVA ordinaria che passa dal 20% al 21%. <strong>Le aliquote ridotte al 4% e al 10% rimangono invece invariate.</strong> L’aumento di un punto dell&#8217;aliquota IVA ordinaria si ripercuote sulla stragrande maggioranza delle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate dal 17/09/2011. Tale aliquota colpisce, infatti, la parte prevalente delle cessioni e delle prestazioni di servizi, in quanto viene applicata in via ordinaria. Se il bene o il servizio non è contemplato da una norma speciale, che concede l&#8217;aliquota del 4% o del 10%, si applica l’aliquota del 21%. Le aliquote ridotte del 4% e 10% sono comprese nella tabella A, parte II e III, allegata alla legge Iva e comprendono beni di primaria necessità come alimentari o prima casa ovvero forniture di combustibile.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Momento di effettuazione dell’operazione</strong> &#8211; Alla luce della novità introdotta diventa fondamentale capire quando un’operazione si intende effettuata e quindi quale aliquota IVA applicare. Per individuare il momento impositivo nelle cessioni di beni occorre distinguere se si tratta di beni immobili o di beni mobili. Per i beni immobili l&#8217;imposta diviene esigibile alla stipula del contratto traslativo della proprietà o costitutivo o traslativo di un diritto reale limitato. Per i beni mobili la cessione si considera effettuata nel momento della consegna o della spedizione restando irrilevante la stipula del contratto che può essere verbale o scritto. Se però gli effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento successivo rispetto ai suddetti eventi, la cessione si considera effettuata nel momento in cui tali effetti si producono (ma non oltre un anno per la consegna di beni mobili). Le prestazioni di servizi, invece, si considerano effettuate all’atto del pagamento (e nella misura in cui esso avviene). Non ha alcuna rilevanza l’avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte della prestazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Casi particolari</strong> &#8211; Sugli acconti pagati prima dell&#8217;entrata in vigore della maggiorazione, si applicherà il 20% vigente alla data del pagamento, mentre <strong>la maggiorazione riguarderà solo le fatture a saldo</strong>. Se una fattura ha preceduto la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo, sull&#8217;importo fatturato si applicherà l&#8217;aliquota del 20% vigente alla data di emissione della fattura. Per la consegna di beni con fattura differita è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la successiva fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia aliquota del 20% esistente alla data della consegna.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Note di variazione</strong> &#8211; Le modifiche relative a fatture già emesse non danno luogo a nuove operazioni, così che un documento di variazione, continuerà a riportare l&#8217;aliquota del documento al quale si riferisce, dato che determina la variazione della base imponibile a suo tempo calcolata.</p>
<p><em>Articolo ripreso da <a href="http://www.fiscal-focus.info/fisco/manovra-bis-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale,3,2851" target="_blank">fiscal-focus.info</a></em></p>
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		<title>Nuove regole per il riporto delle perdite per i soggetti IRES</title>
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		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 06:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Mauro Michelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[.blog]]></category>
		<category><![CDATA[art. 84 Tuir]]></category>
		<category><![CDATA[debiti tributari]]></category>
		<category><![CDATA[IRES]]></category>
		<category><![CDATA[perdite]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Legislatore nell&#8217;ambito della c.d. Manovra correttiva, D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111/2011, ha modificato l&#8217;art. 84 Tuir, cambiando la disciplina del riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRES.  Secondo quanto previsto dalla nuova norma, viene introdotto il riporto (sempre in avanti) delle perdite fiscali senza limiti di tempo ma a fronte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Legislatore nell&#8217;ambito della c.d. Manovra correttiva, D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111/2011, ha modificato l&#8217;<strong>art. 84 Tuir</strong>, cambiando la disciplina del riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRES. <span id="more-1364"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto previsto dalla nuova norma, viene introdotto il riporto (sempre in avanti) delle perdite fiscali <strong>senza limiti di tempo</strong> ma a fronte di un utilizzo in <strong>abbattimento</strong> del reddito imponibile IRES degli anni successivi <strong>fino ad un massimo dell&#8217;80%</strong>. Ciò sta a significare che i contribuenti in parola dovranno versare IRES in ogni periodo d&#8217;imposta successivo a quello in cui si realizzano perdite fiscali, almeno sul 20% del reddito imponibile.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il nuovo limite quantitativo non è previsto soltanto per le perdite realizzate nei primi tre periodi d&#8217;imposta</strong> dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva. Tali perdite possono quindi trovare capienza nell&#8217;intero utile imponibile realizzato negli anni successivi.</p>
<p style="text-align: justify;">È stato quindi eliminato il vincolo quinquennale per il riporto delle perdite fiscali realizzate negli anni successivi ai primi tre periodi d&#8217;imposta, introducendo però un tetto quantitativo dell&#8217;80% nell&#8217;utilizzo di dette perdite.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre precisare che la Manovra non ha modificato le norme che disciplinano il riporto delle perdite per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria. L&#8217;art. 8 Tuir resta pertanto invariato, consentendo il riporto in avanti delle perdite entro il quinto anno successivo e per l’intero importo che trova capienza nei redditi conseguiti (salvo il riporto illimitato per le perdite fiscali conseguite nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione).</p>
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		<title>Le sponsorizzazioni sportive sono deducibili come spese di rappresentanza e non come spese di pubblicità</title>
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		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 07:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Mauro Michelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[.blog]]></category>
		<category><![CDATA[art. 108 Tuir]]></category>
		<category><![CDATA[IRES]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[spese di rappresentanza]]></category>
		<category><![CDATA[spese di sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazioni sportive]]></category>

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		<description><![CDATA[Secondo la Corte di Cassazione, le spese di sponsorizzazione sportiva sono qualificabili come spese di rappresentanza, deducibili nei limiti consentiti dal D.M. 19/11/2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La sezione tributaria della <strong>Corte di Cassazione</strong>, con la sentenza n. 08679/11 depositata il 15/04/2011, si è pronunciata in merito alla deducibilità delle <strong>spese di sponsorizzazione</strong> erogate dalle imprese a favore di <strong>società sportive </strong>o di eventi sportivi. Secondo la Suprema Corte, i costi in questione sono da qualificare come <strong>spese di rappresentanza</strong> in quanto l&#8217;impresa erogante, tramite la sponsorizzazione, intende accrescere il prestigio dell&#8217;impresa stessa senza però avere un immediato e tangibile impatto in termini di incremento delle vendite dei propri beni e/o servizi. <span id="more-1343"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza della Cassaziane trova origine da una causa del 1990 che un&#8217;impresa avviò a seguito della notifica di un avviso di accertamento nel quale l&#8217;Ufficio delle imposte contestava l&#8217;inerenza e quindi la deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti e poi dedotti in dichiarazione dal contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, le squadre sponsorizzate si erano obbligate a <strong>mostrare sulle proprie divise da gioco e sui cartelloni pubblicitari dell&#8217;impianto sportivo, il marchio di due società</strong> facenti parte di un gruppo a cui apparteneva anche la società ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo grado il ricorso era stato accolto e in secondo grado la Commissione Tributaria Regionale dell&#8217;Emilia Romagna aveva respinto l&#8217;appello dell&#8217;Ufficio. In Cassazione viene invece rivista la qualificazione delle spese di sponsorizzazione: anziché essere riconducibili nell&#8217;alveo delle spese di pubblicità (deducibili senza limitazioni qualora inerenti l&#8217;attività) come di fatto affermato nei primi due gradi di giudizio, la Suprema Corte ritiene che siano da considerare come <strong>spese di rappresentanza</strong> perché sostenute &#8220;<em>per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l&#8217;immagine dell&#8217;impresa ed a potenziare le possibilità di sviluppo</em>&#8220;. Le spese di pubblicità, sempre secondo la Cassazione, sono invece quelle erogate &#8220;<em>per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell&#8217;attività svolta</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerando i costi delle sponsorizzazioni sportive come spese di rappresentanza, viene ad esserne <strong>limitata la deducibilità fiscale</strong> ai fini IRES. Oggi è infatti previsto che, ai sensi del <strong>secondo comma dell&#8217;art. 108 Tuir</strong>, le spese in parola siano deducibili nel periodo d&#8217;imposta di sostenimento ma <strong>nei limiti previsti dal D.M. 19/11/2008</strong> che sono determinati in funzione dei ricavi prodotti dalla gestione caratteristica (in sintesi identificabili nell&#8217;aggregato &#8220;A&#8221; del Conto Economico). Fino ad € 10.000.000 di ricavi, si possono dedurre spese di rappresentanza fino all&#8217;ammontare pari all&#8217;1,3% dei ricavi realizzati; per la parte eccedente € 10.000.000 e fino ad € 50.000.000, la percentuale diventa dello 0,5%; oltre € 50.000.000, il plafond di deducibilità si abbassa allo 0,1%.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, a titolo esemplificativo, se un&#8217;impresa realizza nell&#8217;esercizio ricavi caratteristici per € 20.000.000, qualificando le spese di sponsorizzazione sportive come spese di rappresentanza, potrà dedurre tali costi al massimo fino ad € 180.000: se ha sostenuto spese per € 150.000 le può dedurre interamente; se invece ha erogato spese per € 200.000, dovrà rendere indeducibile la differenza fra il plafond disponibile e l&#8217;importo effettivamente sostenuto (€ 20.000).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, ai sensi dell&#8217;<strong>art. 19-bis1, lettera h), D.P.R. n. 633/1972</strong>, <strong>non è consentita la detrazione dell&#8217;IVA relativa alle spese di rappresentanza</strong> (eccezion fatta per gli acquisti di beni di costo unitario non superiore ad € 25,82). Ciò significa che per le spese in commento, seguendo la linea tracciata dalla Cassazione, non solo si verificherebbe una limitazione nella deducibilità del costo ai fini delle imposte sul reddito, come sopra descritto, ma si determinerebbe anche la <strong>totale indetraibilità dell&#8217;IVA applicata</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante la sentenza in commento abbia riguardato un caso abbastanza specifico e non comunemente riscontrabile (una società che sostiene spese di sponsorizzazione per pubblicizzare marchi di altre società all&#8217;interno dello stesso gruppo), può essere certamente utile tenere in considerazione i principi generali sul tema che la Cassazione evidenzia. Di fatto la Suprema Corte torna su posizioni già espresse negli anni &#8217;70, esprimendo concetti che sembravano superati da giurisprudenza e prassi dagli anni &#8217;90 in poi.</p>
<p style="text-align: justify;">Alcuni principi ribaditi dalla Cassazione sembra siano da considerarsi nella generalità dei casi e non solo nell&#8217;ambito circoscritto del ricorso esaminato, come ad esempio la necessità di ricollegare in generale la pubblicità di un logo o di un marchio a dei prodotti specifici (beni o servizi) offerti dall&#8217;impresa, così da rendere evidente l&#8217;obiettivo di stimolare le vendite e non solo quello di migliorare il prestigio e l&#8217;immagine aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sembra tuttavia completamente condivisibile quanto affermato nella recente sentenza: pubblicizzare solo il nome di un&#8217;azienda potrebbe infatti essere inteso come pubblicizzazione dell&#8217;intera gamma di prodotti/servizi offerti. Il giudizio della Cassazione appare troppo rigido perché, fra l&#8217;altro, non considera il fatto che in molte altre situazioni, fuori dall&#8217;ambito sportivo, si hanno analoghe esposizioni di loghi e &#8220;banner&#8221; pubblicitari delle aziende, anche composti dal solo nome dell&#8217;impresa, senza che nessuno metta in dubbio le finalità pubblicitarie delle spese connesse, anche dal punto di vista fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione non si può che affermare che sarebbe opportuno un intervento del legislatore tributario che chiarisca e semplifichi la distinzione fra spese di rappresentanza e costi di pubblicità, eliminando l&#8217;attuale incertezza che può arrivare anche a frenare o quanto meno a modificare le scelte imprenditoriali nel mercato pubblicitario e delle sponsorizzazioni.</p>
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		<title>La società di leasing paga il bollo auto</title>
		<link>http://www.mauromichelini.it/la-societa-di-leasing-paga-il-bollo-auto/</link>
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		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 07:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Mauro Michelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[.blog]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bollo auto]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>

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		<description><![CDATA[La società di leasing è tenuta al pagamento del bollo auto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza n. 3928/2011 della <strong>Corte di Cassazione</strong>, è stato precisato che <strong>il bollo auto deve essere pagato dalla società di leasing</strong> e non dall&#8217;utilizzatore. Per la Corte, il tributo in esame è dovuto in ogni caso dal <strong>proprietario </strong>del bene fino all&#8217;eventuale esercizio dell&#8217;opzione di riscatto da parte dell&#8217;utilizzatore, che può verificarsi al termine del periodo stabilito nel contratto di leasing. <span id="more-1337"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ordinanza in commento viene sottolineato che sulla base delle norme vigenti sono tenuti al versamento del c.d. bollo auto, tutti <strong>i soggetti che risultano iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA)</strong> per i veicoli in esso annotati. Non risultando iscritto in tale registro l&#8217;utilizzatore, è conseguentemente incisa del tributo in parola la sola società di leasing.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Il libro verde sul futuro dell&#8217;IVA</title>
		<link>http://www.mauromichelini.it/il-libro-verde-sul-futuro-dell-iva/</link>
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		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 17:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Mauro Michelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[.blog]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>

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		<description><![CDATA[La Commissione Europea ha pubblicato un interessante documento intitolato "Libro verde sul futuro dell'IVA - Verso un sistema dell’IVA più semplice, solido ed efficiente".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <strong>Commissione Europea</strong> ha pubblicato un interessante documento intitolato &#8220;<strong>Libro verde sul futuro dell&#8217;IVA &#8211; Verso un sistema dell’IVA più semplice, solido ed efficiente</strong>&#8220;. L&#8217;obiettivo del libro verde è di sollevare un dibattito sul sistema IVA attualmente vigente, al fine di semplificare l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta, riducendo anche i numerosi adempimenti burocratici oggi previsti.<span id="more-1330"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Entro il 31 maggio 2011 è possibile inviare propri contributi alla Commissione, scrivendo all&#8217;indirizzo e-mail TAXUD-VAT-greenpaper@ec.europa.eu</p>
<p style="text-align: justify;">Link:</p>
<p style="text-align: justify;">- <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0695:FIN:IT:PDF" target="_blank">Libro verde sul futuro dell&#8217;IVA</a></p>
]]></content:encoded>
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