Gli effetti contabili della cancellazione del saldo IRAP 2019

La cancellazione del saldo IRAP 2019, introdotta dall’art. 24 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), ha fatto emergere dubbi a proposito del corretto trattamento contabile da applicare. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), hanno pubblicato uno specifico documento al fine di fornire i necessari chiarimenti.

Occorre ricordare che la norma citata stabilisce, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori nel 2019 a 250 milioni di euro, e in ogni caso, ritenendo esclusi intermediari finanziari e holding (art. 162-bis, Tuir), imprese di assicurazione e amministrazioni pubbliche, che non è dovuto il versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo di imposta 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta;
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta 2020; l’importo di tale versamento sarà comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

Il CNDCEC sottolinea come siano prospettabili due trattamenti contabili differenti per le società che approvano il bilancio 2019 nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio in forza delle disposizioni statutarie oppure della norma derogatoria di cui all’art. 106 del D.L. n. 18/2020 convertito (c.d. decreto “Cura Italia”). Le disposizioni del decreto “Rilancio” rientrano, per le società che devono ancora approvare il bilancio, tra i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio, vale a dire quei fatti che avvengono tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte dell’organo amministrativo.

Appare necessario citare innanzi tutto il Principio contabile OIC 29 che, come lo IAS 10, distingue tra:

  • fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, in quanto evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio;
  • fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, perché di competenza dell’esercizio successivo, ma soltanto illustrati in Nota integrativa, se rilevanti.

Va poi tenuto presente che il Principio contabile OIC 25, prevede che il costo derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio.

Il CNDCEC evidenzia che i principi contabili non contengono indicazioni specifiche per un caso del tutto straordinario e imprevedibile come quello in commento, per cui in mancanza di una interpretazione ufficiale dell’OIC, la soluzione deve essere individuata in base ai principi di redazione del bilancio e, in particolare, ai principi di competenza e di rilevanza.

Qualora il bilancio 2019 sia stato già approvato dall’assemblea, appare evidente che il problema non sussiste: la cancellazione del saldo IRAP 2019 deve essere rilevata nel bilancio 2020 nella voce 20 del Conto economico. Nel caso in cui, invece, il bilancio 2019 sia stato approvato dall’organo amministrativo ma non dall’assemblea, non dovrebbero porsi problemi pratici ove l’IRAP non dovuta non sia di entità rilevante (in caso di rilevanza è invece necessaria la riapprovazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo).

Il problema più evidente si pone quando il bilancio 2019 deve ancora essere approvato dall’organo amministrativo; in tal caso, se l’IRAP non (più) dovuta è di importo rilevante, secondo il CNDCEC è preferibile imputare la riduzione dell’IRAP corrente già nell’esercizio 2019. L’eliminazione del saldo a debito IRAP dell’anno d’imposta 2019, rientrerebbe quindi fra i fatti successivi da considerare nel bilancio 2019, stante la retroattività della norma così come scritta dal legislatore.

Va tuttavia osservato che, vista l’incertezza esistente, secondo il CNDCEC, è giustificabile anche imputare il “taglio” del saldo IRAP 2019 all’esercizio 2020, sposando la tesi che si concentra sul fatto che il D.L. n. 34/2020 è un evento di competenza del 2020. Il documento ricorda infatti che “potrebbe essere evidenziato che la decisione normativa trova competenza nel 2020 e che OIC ha già indicato, anche se il contesto era completamente dissimile, che le conseguenze degli effetti del COVID trovano riflesso nel bilancio 2020(OIC, Impairment test e COVID-19 – comunicazione. OIC 9 e COVID-19 – Valore d’uso di un’immobilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2019, 5 maggio 2020). In Nota integrativa (se redatta), è opportuno indicare il trattamento adottato ex art. 2427, comma 1, n. 1, del codice civile.

Infine, laddove l’importo dell’IRAP a debito sia di importo non rilevante, si ritiene che la società sia sostanzialmente libera di scegliere il trattamento contabile, fermo restando che, vista l’eccezionalità dell’operazione, in ogni caso la Nota integrativa (se predisposta) deve indicare la tecnica utilizzata per la determinazione delle imposte di competenza.

In conclusione, il CNDCEC ricorda che le disposizioni di carattere generale, indicate nel documento, sono valide e applicabili anche per la redazione del bilancio consolidato, raccomandando un comportamento uniforme delle società del gruppo.

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