I conferimenti nelle s.p.a. e le novità introdotte con il recepimento della Direttiva 2006/68/CE: i nuovi artt. 2343 ter e quater c.c.

Con l’emanazione del d.lgs. 4 agosto 2008, n. 1421, in vigore dal 30 settembre 2008, è stata recepita la Direttiva
2006/68/CE (di seguito «Seconda Direttiva»), che modifica la Direttiva 77/91/CEE in materia di costituzione
delle società per azioni, nonché di salvaguardia e modificazioni del loro capitale sociale.
Il decreto attuativo apporta significative modifiche alle disposizioni del codice civile inerenti ai conferimenti di
beni in natura o crediti, all’acquisto e alle altre operazioni sulle proprie azioni, nonché all’aumento di capitale
mediante conferimento di beni in natura e di crediti nell’ambito delle società per azioni.
Nella presente circolare l’attenzione è circoscritta alla nuova disciplina dei conferimenti di beni in natura o
crediti in sede di costituzione e di aumento del capitale sociale delle società per azioni, contenuta negli artt.
2343-ter e 2343-quater c.c. introdotti dall’art. 1 del d.lgs. n. 142/2008.

Il legislatore, con il D.Lgs. n. 1421 del 04/08/2008, entrato in vigore il 30/09/2008, ha recepito la Direttiva 2006/68/CE che modifica la Direttiva 77/91/CEE in materia di costituzione delle società per azioni, nonché di salvaguardia e modificazioni del loro capitale sociale. La precedente disciplina era incentrata nell’applicazione dell’art. 2343 c.c. che prevedeva, al fine di garantire l’integrità iniziale del capitale sociale e dei suoi successivi aumenti, l’intervento di un esperto nominato dal tribunale, terzo, competente ed indipendente. Il decreto in parola, con un generale intento di semplificazione, apporta rilevanti modifiche alle disposizioni del codice civile inerenti ai conferimenti di beni in natura o crediti, all’acquisto e alle altre operazioni sulle proprie azioni, nonché all’aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura e di crediti nell’ambito delle società per azioni. L’Istituto di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha elaborato di recente la Circolare n. 11/IR che analizza in dettaglio le novità introdotte lo scorso settembre, concentrandosi in particolare sulla nuova disciplina dei conferimenti di beni in natura o crediti in sede di costituzione e di aumento del capitale sociale delle società per azioni, contenuta nei nuovi artt. 2343-ter e 2343-quater c.c.

Gli aspetti analizzati nella Circolare n. 11/IR riguardano sia questioni “pratiche”, come quando vengono affrontate le modalità di determinazione del prezzo medio ponderato dei valori mobiliari ex art. 2343-ter c.c., sia questioni prettamente “dottrinali”, al fine di comprendere meglio l’impatto che le nuove disposizioni avranno nel nostro sistema normativo in generale. La parte più interessante è proprio legata a quest’ultimo punto: le possibilità alternative introdotte dal legislatore per evitare l’applicazione dell’art. 2343 c.c. lasciano molti dubbi circa l’affidabilità delle valutazioni con ovvie conseguenze sull’integrità del capitale sociale. E’ senza dubbio consivisibile, ad esempio, quanto afferma l’Istituto di Ricerca a proposito della figura dell’esperto ex art. 2343-ter, secondo comma, lettera b), c.c.: i requisiti di indipendenza e professionalità richiesti dal comma citato possono essere garantiti solamente da un professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti, in quanto solo negli iscritti a tale Albo è possibile ritrovare oggettivamente l’adeguata e comprovata professionalità richiesta dal codice civile. Questo a fronte anche delle nuove responsabilità introdotte a carico degli amministratori, i quali possono tutelarsi scegliendo proprio un esperto per il quale sia agevole e soprattutto oggettivo dimostrare la soddisfazione dei requisiti soggettivi di cui all’art. 2343-ter c.c.

Link:

Circolare n. 11/IR

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