IFRS Interpretations Committee: le criptovalute non hanno natura monetaria
L’IFRS Interpretations Committee (IC), che ha l’importante compito di interpretare i principi contabili internazionali su richiesta dello IASB, è intervenuto chiarendo che le criptovalute non possono avere natura monetaria e quindi non possono essere contabilizzate tra le disponibilità liquide o tra gli strumenti finanziari.
Secondo l’IC, le criptovalute devono infatti essere qualificate:
- come rimanenze, da contabilizzare secondo lo IAS 2, se detenute per la vendita nell’ambito dell’attività ordinaria;
- ovvero come attività immateriali da contabilizzare secondo lo IAS 38.
Quest’ultimo principio internazionale si applica infatti a tutti gli asset intangibili che non rientrano già nell’ambito di altri principi e in particolare dei financial asset di cui allo IAS 32.
L’IC, nel paper 12, esclude pertanto che le criptovalute possano avere natura monetaria e che possano essere contabilizzate tra le disponibilità liquide o tra gli strumenti finanziari, discostandosi da una lettura, soprattutto ai fini fiscali, che vuole invece paragonare le criptovalute alle valute estere (si veda ad esempio: Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 72/E/2016 e risposta n. 14/2018; sentenza 22 ottobre 2015, Causa C-264/14, della Corte di giustizia UE).
La posizione dell’IC parte dalla considerazione che le valute virtuali non assolvono la funzione tradizionale della moneta, non essendo utilizzate universalmente come mezzo di pagamento e in più alle stesse non si aggancia alcun diritto od obbligo contrattuale, requisito fondamentale per la classificazione come disponibilità liquidità o strumenti finanziari.