Il nuovo bilancio di esercizio dal 2016
Il D.Lgs. n. 139 del 18/08/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 04/09/2015, ha dato attuazione alla direttiva europea n. 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il D.L. n. 87 del 1992.
Si tratta di una “rivoluzione contabile” di stretta derivazione internazionale (IAS/IFRS), i cui effetti sono pienamente operativi dal 1° gennaio 2016 e quindi sostanzialmente dall’esercizio 2016 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare. Va precisato tuttavia che già dall’esercizio 2015 può essere opportuno tener conto di alcune novità seppur valide solo dall’esercizio successivo.
Le novità più importanti sono le seguenti:
Principi di redazione del bilancio
Il D.Lgs. 139/2015 modifica gli artt. 2423 e 2423-bis c.c. introduce la possibilità di non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio, qualora gli effetti della loro inosservanza siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. Viene inoltre eliminato il riferimento alla funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo al fine di dare rilevanza contabile alla sostanza dell’operazione e del contratto (ad esempio, nel caso dei leasing, significa contabilizzare l’operazione con il metodo finanziario e non quello patrimoniale, anche se sul punto esiste incertezza applicativa stante l’omessa cancellazione del punto 22 dell’art. 2427 c.c.).
Viene introdotto il metodo del costo ammortizzato (di precisa derivazione IAS/IFRS) per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. In particolare, il D.Lgs. n. 139/2015 stabilisce che “le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”, cioè solamente nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo permettano. Inoltre, “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”. Tale criterio vuole dare evidenza al tasso di rendimento effettivo in luogo di quello nominale, chiedendo anche un’operazione di attualizzazione dei flussi generati da crediti e debiti.
Schemi di bilancio
Gli artt. 2424 e 2425 c.c. sono stati riscritti con la conseguenza che sono variati gli schemi di stato patrimoniale e conto economico. In particolare:
– i costi di ricerca e pubblicità spariscono dalle immobilizzazioni (i costi vanno quindi spesati a conto economico); rimangono capitalizzabili solo i costi di sviluppo;
– le azioni proprie non sono più contabilizzate tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante in quanto vanno rilevate a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l’iscrizione di una specifica voce avente segno negativo;
– nelle immobilizzazioni, nell’attivo circolante e nei debiti è richiesta ora l’indicazione dei rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
– nel patrimonio netto è ora prevista la voce VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
– spariscono i conti d’ordine: le relative informazioni vanno riportate in nota integrativa.
– nel conto economico, nell’aggregato C) Proventi e oneri finanziari, vanno indicati separatamente i proventi e gli oneri derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
– sono previste voci specifiche per i contratti derivati;
– è stata eliminata integralmente la macroclasse E) relativa a costi e ricavi straordinari; i proventi e gli oneri straordinari devono trovare idonea indicazione, se di importo rilevante, all’interno della nota integrativa;
– l’avviamento va ammortizzato secondo la vita utile stimata e solo se, in casi eccezionali, non è possibile stimarla, entro un periodo non superiore a dieci anni
– i contratti derivati, tutti, vanno valutati (e contabilizzati) al fair value;
– le informazioni sulle voci di stato patrimoniale e conto economico, da esporre nella nota integrativa, vanno ora esplicitamente presentate secondo l’ordine delle voci nei rispettivi schemi;
– i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio vanno rappresentati nella nota integrativa e non più nella relazione sulla gestione.
Rendiconto finanziario
Un’ulteriore importante novità è prevista dal nuovo art. 2423 c.c. che, al primo comma, stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio ora costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. Si aggiunge pertanto, obbligatoriamente, il prospetto di rendiconto finanziario che fino ad ora era soltanto consigliato dai principi contabili. La struttura e le caratteristiche di questo nuovo prospetto sono disciplinate dal nuovo art. 2425-ter c.c. secondo il quale il rendiconto finanziario deve evidenziare:
– l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine dell’esercizio;
– i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, di investimento e di finanziamento (con autonoma indicazione le operazioni con i soci).
La redazione del rendiconto finanziario non è obbligatoria soltanto per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c. e per le micro-imprese di cui al nuovo 2435-ter c.c., ossia le società che per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. Le micro-imprese sono altresì esonerate della redazione della nota integrativa qualora in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 c.c., numeri 9) e 16), nonché della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 c.c.
Adeguamento principi contabili e normativa fiscale
Le modifiche sopra descritte comporteranno un necessario adeguamento dei principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità, con la probabile pubblicazione di raccomandazioni transitorie per gestire il passaggio alle nuove norme contabili.
Si attende quanto prima una opportuna modifica e revisione della normativa fiscale al fine di prendere atto del nuovo bilancio d’esercizio, adeguando conseguentemente le disposizioni tributarie.