Il nuovo regime dei minimi dal 2012

La prima manovra correttiva del 2011 (D.L. n. 98/2011, convertito con modifiche dalla Legge n. 111/2011) ha modificato le disposizioni che regolano il c.d. regime dei minimi (introdotto dall’art. 1, commi 96-117, L. 244/2007, nota come Legge Finanziaria 2008). Il regime agevolato in questione, previsto per le attività d’impresa e professionali esercitate da persone fisiche residenti, ha subito cambiamenti sia nell’aliquota dell’imposta sostitutiva IRPEF applicabile (che si abbassa al 5%), che nelle condizioni di accesso o permanenza.

Dal 01/01/2012 sarà in vigore il nuovo regime dei minimi a favore delle persone fisiche residenti in Italia che:
– intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo;
– l’hanno intrapresa, in generale, dal 2008 in poi.

Il regime, che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 5% (non più del 20%), è applicabile:

per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 successivi (in totale 5 periodi d’imposta) ovvero anche oltre il 4° periodo d’imposta successivo, fino al compimento del 35° anno di età;

– a condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione;
  • qualora l’attività sia il proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta precedente non sia superiore a € 30.000.

A queste nuove condizioni, si aggiungo quelle già previste e applicate dal 01/01/2008 ossia dal momento di entrata in vigore del regime:
ricavi o compensi annuali non superiori a € 30.000;
nessuna cessione all’esportazione (vale a dire vendite fuori dall’Unione Europea) ed operazioni assimilate (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. 633/1972);
nessuna spesa per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), ossia borsisti o tirocinanti, collaboratori a progetto o coordinati e continuativi, anche se familiari; è consentita l’esistenza di familiari collaboratori dell’impresa familiare ed inoltre è consentito avvalersi di collaborazioni occasionali (vedi approfondimento);
– nessuna erogazione di quote di utili ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
– acquisto, anche mediante contratti di appalto, locazione (anche di immobili) o leasing, di beni strumentali di valore complessivo non superiore a € 15.000 in un triennio, considerando al 50% del loro valore i beni che sono ad uso promiscuo (autovettura, cellulare, ecc.).

È bene ricordare che chi inizia l’attività nel corso dell’anno potendo adottare il regime dei minimi, deve considerare il limite di fatturato di € 30.000 ragguagliato ad anno: ad esempio se l’attività è svolta per 6 mesi, il limite di fatturato è di € 15.000 per il primo anno.

Occorre poi sottolineare che non possono adottare il regime dei minimi i contribuenti che sono contestualmente soci di società di persone, che fanno parte di associazioni professionali o che sono soci in s.r.l. in regime di trasparenza (ex art. 116, Tuir).

Sempre in tema di esclusioni dal regime dei minimi, è bene ricordare che la Circolare AdE n. 73/E dell’anno 2007 ha chiarito che sono escluse dal regime in questione le attività di:
– in via esclusiva o prevalente, cessione di immobili ex art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/1972 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, D.L. n. 331/1993;
– agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972);
– vendita sali e tabacchi (art. 74, D.P.R. n. 633/1972);
– commercio dei fiammiferi (art. 74, D.P.R. n. 633/1972);
– editoria (art. 74, D.P.R. n. 633/1972);
– gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, D.P.R. n. 633/1972);
– rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, D.P.R. n. 633/1972);
– intrattenimenti, giochi e altre attività (art. 74, D.P.R. n. 633/1972);
– agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972);
– agriturismo (art. 5, comma 2, legge n. 413/1991);
– vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973);
– rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. n. 41/1995);
– agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, D.L. n. 41/1995).

Per adottare questo regime fiscale è necessario spuntare l’apposita casella della dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/11), anche se di fatto il regime in commento è considerato “naturale” per i soggetti che ne soddisfano le condizioni.

I contribuenti che adottano il regime dei minimi:
non sono soggetti passivi IVA e quindi non sono tenuti ad alcun adempimento IVA, tranne per gli acquisiti intracomunitari (obbligo di integrare le fatture di acquisto, anche in caso di servizi ricevuti, versando l’IVA entro il 16 del mese successivo, e di presentare gli elenchi INTRASTAT) e per le importazioni;
non sono soggetti passivi IRAP;
non sono soggetti agli Studi di Settore, qualora previsti per l’attività svolta, o ai parametri;
non sono soggetti alla disciplina ordinaria relativa all’applicazione della ritenuta d’acconto del 20%, qualora sia svolta attività di lavoro autonomo (come chiarito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 185820/2011 del 22/12/2011); a tal fine i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva;
– sulle fatture di importo superiore a € 77,47 devono applicare una marca da bollo di € 1,81.

I “minimi” sono tenuti a versare all’Erario soltanto un’imposta sostitutiva IRPEF del 5%, calcolata come differenza fra i ricavi incassati e i costi pagati nell’anno (principio di cassa), che va corrisposta in acconto e saldo, come da regole ordinarie. La determinazione dell’imposta dovuta è illustrata nell’apposito quadro CM della dichiarazione dei redditi UNICO PF. In tale quadro è altresì possibile dedurre i contributi previdenziali pagati nell’anno d’imposta.

In conclusione va considerato che le modifiche normative che hanno interessato il nuovo regime dei minimi non hanno determinato l’abrogazione del regime delle nuove iniziative produttive di cui art. 13, L. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001) che rimante tutt’ora adottabile dalle persone fisiche che iniziano una nuova attività di lavoro autonomo o d’impresa.

7 pensieri riguardo “Il nuovo regime dei minimi dal 2012

  1. Aggiornamento del 22/12/2011

    Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 185820/2011 del 22/12/2011 ha stabilito che i lavoratori autonomi che adottano il regime dei “nuovi” minimi, non sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 20%. A tal fine i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva, similmente a quanto già previsto per i contribuenti lavoratori autonomi in regime delle nuove iniziative produttive.

  2. Un caso frequente riguarda i soggetti che nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività con partita iva, hanno effettuato prestazioni occasionali. In merito ai requisiti della “mera prosecuzione” e dell’esercizio di attività “nei tre anni precedenti”, occorre precisare che ai fini di quest’ultimo requisito, l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 239/2009, ritiene che le prestazioni occasionali, tassate come redditi diversi, non rientrano come attività svolte nel triennio precedente l’avvio dell’attività d’impresa o lavoro autonomo.
    Invece, in merito alla “mera prosecuzione” occorre verificare, caso per caso, se ciò che è stato fatto occasionalmente prima dell’apertura della partita iva, può essere o meno collegato e valutabile come semplice prosecuzione di attività. Deve infatti sempre essere presente la novità dell’attività rispetto a quanto eventualmente fatto in precedenza.

  3. Articolo modificato a seguito dell’entrata in vigore delle novità in tema di IVA e servizi UE (obbligo di integrazione delle fatture in luogo dell’autofatturazione):
    http://www.mauromichelini.it/le-novita-iva-per-i-servizi-intracomunitari/

  4. Articolo modificato con il riferimento al nuovo modello AA9/11.

  5. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 17/E del 30/05/2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito al nuovo regime dei minimi:
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/67ba69804b700be0b2f2b3dc987dc2b1/circolare+17e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=67ba69804b700be0b2f2b3dc987dc2b1

  6. Michele ha detto:

    Buongiorno, ho un dubbio su uno dei requisiti per poter accedere al regime dei minimi. Leggo che non è applicabile nel caso si pensi di vendere beni fuori UE: la vendita di software online come si configura?
    Faccio un esempio pratico: da un sito web registrato e gestito in italia è possibile acquistare e scaricare un’applicazione software (realizzata anch’essa in italia) utilizzabile su un personal computer. Se l’acquirente è fuori UE, si tratterebbe di esportazione venendo quindi a decadere i requisiti per i minimi?

  7. La vendita di software online rientra nell’ambito dell’ecommerce diretto che è classificato fra le prestazioni di servizi e non fra le cessioni di beni. La fattispecie da te indicata non è quindi cessione all’esportazione vietata nel regime dei minimi.

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