Il nuovo regime forfetario agevolato dal 2015

La Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) ha rivoluzionato i regimi fiscali agevolati introducendo un nuovo regime agevolato rivolto alle persone fisiche residenti in Italia che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale. Il nuovo regime ha comportato l’abrogazione dal 2015 del regime dei minimi (riammesso per il 2015 dal Decreto Milleproroghe di fine febbraio, vedi in fondo all’articolo), del regime degli ex-minimi e del regime delle nuove iniziative produttive; i contribuenti già attivi nel regime dei minimi potranno comunque mantenere in essere tale regime fino a esaurimento del periodo (es. fino al 35° anno di età ovvero al compimento del 5° anno nel regime) o comunque fino al mantenimento di tutti i requisiti necessari al mantenimento del vecchio regime (es. limite beni strumentali, assenza di spese per lavoro dipendente, ecc.).

Il nuovo regime forfetario (naturale per chi possiede i requisiti di ingresso e quindi non riservato a coloro che iniziano nuove attività) comporta la determinazione forfetaria del reddito con una tassazione sostitutiva di Irpef, addizionali e Irap, con un’imposta del 15%. Dal punto di vista degli adempimenti fiscali sono previste numerose semplificazioni alla stregua di quanto già previsto per il “vecchio” regime dei minimi. Si aggiunge una facoltà agevolativa anche a livello previdenziale in quanto chi esercita attività d’impresa con iscrizione INPS artigiani o commercianti può scegliere di non essere assoggettato alla contribuzione previdenziale minima, calcolando i contributi sulla base del reddito dichiarato, senza pertanto dover sottostare al c.d. minimale INPS.

Dal punto di vista IVA, è prevista l’esclusione dall’applicazione dell’imposta che significa da un lato non addebitare l’IVA ai clienti e, dall’altro, non poter detrarre l’IVA in acquisto che diventa perciò una maggiorazione del costo del bene o servizio acquistato.

A livello di imposte sul reddito, la tassazione è forfettizzata al 15% con applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito determinato con una percentuale differenziata di redditività a seconda del settore di attività (codice Ateco): si va dall’86% di redditività per le attività di costruzioni e attività immobiliari, al 40% di attività come il commercio all’ingrosso e al dettaglio.

La differenziazione per tipologia di attività incide anche nell’individuazione del limite dei ricavi che consente di adottare il nuovo regime forfetario. A differenza del regime dei minimi che prevedeva un tetto di 30.000 euro uguale per tutti, il nuovo regime introduce limiti di ricavi diversi che vanno dai 15.000 euro per le attività di costruzioni e attività immobiliari, le attività degli intermediari del commercio e le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi, fino ai 40.000 euro per le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio nonché per le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione. Il codice Ateco che corrisponde all’attività esercitata è infatti collegato ad una soglia di ricavi massima nonché ad uno specifico coefficiente di redditività.

I contributi previdenziali versati nel periodo d’imposta si possono portare in deduzione del reddito imponibile calcolato applicando l’indice di redditività sopra descritta. Su quanto residua viene calcolato il 15% di imposta sostitutiva.

Oltre al limite dei ricavi, per poter adottare il regime forfetario agevolato non si possono sostenere spese superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio e/o dipendente, per collaborazioni ex art. 50, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir, per associati in partecipazioni e prestazioni di lavoro familiari ex art. 60 Tuir. Inoltre il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al 31/12 di ogni anno, non deve superare i 20.000 euro. A tal fine non vanno considerati i beni immobili e i beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro.

Un’ulteriore condizione penalizzante, del tutto nuova rispetto ai regimi agevolati previgenti, concerne il rapporto fra lavoro d’impresa o autonomo e il lavoro dipendente che si dovesse svolgere in contemporanea. Chi intende intraprendere un’attività d’impresa o lavoro autonomo, mantenendo il proprio lavoro dipendente, se supera complessivamente (reddito dipendente più reddito di impresa o lavoro autonomo) un reddito lordo annuo di 20.000 euro, per poter applicare il regime forfetario deve verificare che il reddito soggetto al regime forfetario sia superiore rispetto a quello dipendente, altrimenti si perde il regime agevolato e si deve rientrare in quello ordinario. In caso di rapporto di lavoro dipendente cessato o se la somma dei due redditi non supera i 20.000 euro, non vi sono invece problemi ad applicare il regime forfetario agevolato.

Non possono altresì adottare il regime forfetario i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA o che esercitano in via esclusiva o prevalente attività di cessioni di fabbricati, porzioni di fabbricati o di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE. Inoltre, sono esclusi dal regime forfetario anche coloro i quali partecipano a società di persone, associazioni professionali o s.r.l. fiscalmente trasparenti.

 In merito agli adempimenti è previsto:

esonero dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo per acquisti intracomunitari di beni se di importo annuo superiore a 10.000 euro e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;

– impossibilità di detrarre l’IVA in acquisto;

non sono soggetti ad operare ritenute alla fonte: i contribuenti forfetari non sono sostituti di imposta e nei loro confronti non si applicano ritenute. Sono però tenuti ad indicare nella dichiarazione dei redditi sia il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte sia l’ammontare degli stessi redditi corrisposti;

esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili; vige solo l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bolle doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei documenti;

esonero da studi di settore e/o parametri;

esonero da comunicazione elenco clienti e fornitori (c.d. spesometro) e da comunicazione black-list.

In caso di inizio attività che soddisfi i requisiti di novità (mancato esercizio nei tre anni precedenti di altra attività professionale o d’impresa anche associata o familiare; attività che non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo; proseguimento di attività esercitata da altro soggetto che non rispetta i limiti di ricavi nel periodo d’imposta precedente) è previsto che per i primi tre periodi d’imposta il reddito su cui calcolare l’imposta del 15% sia ridotto di 1/3.

In merito alla durata non è previsto nessun limite temporale né tanto meno esistono limiti anagrafici come nel precedente regime dei minimi.

Non possono avvalersi del regime forfetario:

– le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito (ad esempio: agricoltura e attività connesse e pesca; vendita di sali e tabacchi; agenzia di viaggio e turismo; rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione; vendite a domicilio; ecc.);
– i non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
– i contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
– gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate (articolo 5 del Tuir), ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti.

* Aggiornamento del 28/02/2015 *

Via libera definitivo del Senato al decreto “milleproroghe” (D.L. n. 192/2014), nel testo già approvato dalla Camera. Il decreto prevede la proroga a tutto il 2015 della possibilità di avvalersi del regime fiscale agevolato per i contribuenti minimi, quello cioè che la Legge di Stabilità aveva eliminato dal 01/01/2015. È il regime previsto dall’articolo 27 del D.L. n. 98/2011 in favore dell’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità, di cui ne abbiamo già parlato qui.

Link:

Il nuovo regime forfetario agevolato – Agenzia delle Entrate

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