La deduzione dei costi sostenuti nell’ambito di operazioni intercorse con imprese residenti in Paesi “black-list”

Le imprese italiane che pongono in essere operazioni di acquisto, sia di beni che di servizi, con soggetti residenti o localizzati in Paesi c.d. “black-list”, devono osservare quanto previsto dall’art. 110 Tuir. Il comma 10 dell’articolo in parola prevede una generale indeducibilità dei costi di cui sopra, mentre il successivo comma 11 consente la deduzione di tali spese qualora l’impresa italiana fornisca la prova che il soggetto “black-list” svolge prevalentemente un’attività commerciale vera e propria, ovvero che le operazioni effettuate siano legate ad un reale interesse economico e che siano state concretamente eseguite.

In dichiarazione dei redditi devono poi essere separatamente indicati i costi in questione, evidenziando la sola variazione in aumento, se il costo si considera indeducibile ex comma 10, oppure riportando anche una variazione in diminuzione ex comma 11, se l’impresa residente è in grado di fornire le prove richieste dal dettato normativo.

Esiste un’alternativa che consente al contribuente di avere conferma dall’Erario che i costi in esame possano essere dedotti, senza dover fornire successive le prove di cui al comma 11. L’impresa può infatti presentare il c.d. interpello antielusivo previsto dall’art. 21 della Legge n. 413/1991.

Le sanzioni per l’omessa indicazione in Unico dei costi relativi a fornitori residenti in paradisi fiscali sono pari al 10% delle spese non evidenziate negli appositi righi, con un minimo di € 500  ed un massimo di € 50.000.

L’errata compilazione della dichiarazione non determina l’indeducibilità dei costi “black-list” che è in ogni caso subordinata all’esistenza delle prove previste dal comma 11. Allorquando l’impresa residente non riesca a fornire adeguate prove, indipendentemente dalla separata evidenziazione dei costi in Unico, trova applicazione la sanzione per infedele dichiarazione, quantificata dal 100% al 200% della maggiore imposta che emerge.

Le disposizioni ora esaminate non si applicano nei casi disciplinati dagli artt. 167 e 168, Tuir (c.d. “C.F.C.”).

Ecco la “black-list” dei Paesi a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dall’attività svolta dalle imprese residenti in tali Paesi, ai sensi del D.M. 23/01/2002 (modificato dai DD.MM. 22/03/2002, 27/12/2002 e 27/07/2010):

Alderney (Isole del Canale)
Andorra
Anguilla
Antille Olandesi
Aruba
Bahamas
Barbados
Barbuda
Belize
Bermuda
Brunei
Corea del Sud (fino al 03/08/2010)
Filippine
Gibilterra
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Guernsey (Isole del Canale)
Herm (Isole del Canale)
Hong Kong
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Marshall
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
Isole Vergini statunitensi
Jersey (Isole del Canale)
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Maldive
Malesia
Montserrat
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Polinesia francese
Saint Kitts e Nevis
Salomone
Samoa
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant’Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Vanuatu

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