La nuova base imponibile IRAP e la Circolare n. 36/E
La grande novità che ha interessato la liquidazione delle imposte per il periodo d’imposta 2008 ha riguardato essenzialmente l’IRAP. La Finanziaria 2008 aveva infatti, con un evidente intento di semplificazione, fortemente legato la quantificazione dell’imponibile IRAP sulla base delle risultanze del conto economico. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 36/E di ieri, ha stravolto l’intervento del legislatore elaborando una tesi priva di logica perché contraria allo spirito e all’intento, chiaramente espresso, nella Finanziaria dello scorso anno. Il tal modo il calcolo dell’IRAP non avrebbe più sostanzialmente grandi novità rispetto agli anni precedenti, cosa invece non prevista dal nuovo art. 5 del D.Lgs. 446/1997.
L’art. 5, come noto, è applicato dalle società di capitali e dai soggetti IRPEF che hanno optato per l’applicazione dell’IRAP sulla base delle regole valide per i soggetti IRES. L’articolo in discussione del D.Lgs. 446/1997, così come modificato dalla citata Finanziaria, porta a quantificare l’imponibile IRAP, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, prendendo il differenziale “A-B” di conto economico, senza considerare i costi relativi al personale dipendente oltre alle svalutazioni (B 10 e 11, lettere c e d) e agli accantonamenti per rischi ed oneri. Tutto ciò comporta la disapplicazione delle norme del Tuir nel calcolo della “nuova” IRAP e nessuno, fino a ieri, ha mai messo in dubbio questa novità introdotta dal legislatore proprio per rendere più semplice e immediata la determinazione del tributo.
L’Agenzia delle Entrate ha invece pubblicato ieri, 16 luglio 2009 (!), la Circolare n. 36/E dove, arrampicandosi un po’ sugli specchi, ritiene applicabili ancora le norme (e quindi le limitazioni) del Tuir. In sostanza, dunque, secondo l’Agenzia, non vi sarebbero di fatto rilevanti novità rispetto all’applicazione del tributo per i passati periodi d’imposta. E verrebbe meno anche la distinzione fra le regole sulla determinazione dell’imponibile di cui all’art. 5 rispetto a quanto prescritto dall’art. 5-bis, eccezion fatta per alcune componenti, ma che si giustifica per la presenza, solo nel caso delle società di capitali, di un conto economico obbligatorio (e pubblicato). E’ bene ricordare inoltre che i soggetti IRPEF, che applicano l’art. 5-bis, anche dopo le modifiche della Finanziaria 2008, continuano a considerare le norme del Tuir per la determinazione dell’imponibile IRAP. Perciò, in sostanza, l’Agenzia arriva a equiparare i soggetti IRPEF a quelli IRES a proposito dell’applicazione delle regole del Tuir nell’IRAP in tema, in particolare, di deducibilità di alcune componenti di costo (ad esempio spese telefoniche e costi autovetture).
Tralasciando ogni commento circa la tempestività dell’intervento dell’Agenzia, appare del tutto non condivisibile questa presa di posizione che non interpreta una norma ma la snatura contribuendo a creare incertezza nell’applicazione del diritto tributario e andando quindi nella direzione opposta rispetto a quella voluta dal legislatore: le prospettive di coltivare nuovi contenziosi sulla base della Circolare n. 36/E non sembrano infatti essere compatibili con le esigenze di semplificazione nel calcolo e nell’applicazione del tanto discusso tributo regionale.
Link:
Da Il Sole 24 Ore del 18/07/2009, pag. 21:
Da Informativa Fiscale SEAC n. 171 del 20/07/2009:
Da Il Sole 24 Ore del 21/07/2009, pag. 25: