La nuova base imponibile IRAP e la Circolare n. 36/E

La grande novità che ha interessato la liquidazione delle imposte per il periodo d’imposta 2008 ha riguardato essenzialmente l’IRAP. La Finanziaria 2008 aveva infatti, con un evidente intento di semplificazione, fortemente legato la quantificazione dell’imponibile IRAP sulla base delle risultanze del conto economico. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 36/E di ieri, ha stravolto l’intervento del legislatore elaborando una tesi priva di logica perché contraria allo spirito e all’intento, chiaramente espresso, nella Finanziaria dello scorso anno. Il tal modo il calcolo dell’IRAP non avrebbe più sostanzialmente grandi novità rispetto agli anni precedenti, cosa invece non prevista dal nuovo art. 5 del D.Lgs. 446/1997.

L’art. 5, come noto, è applicato dalle società di capitali e dai soggetti IRPEF che hanno optato per l’applicazione dell’IRAP sulla base delle regole valide per i soggetti IRES. L’articolo in discussione del D.Lgs. 446/1997, così come modificato dalla citata Finanziaria, porta a quantificare l’imponibile IRAP, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, prendendo il differenziale “A-B” di conto economico, senza considerare i costi relativi al personale dipendente oltre alle svalutazioni (B 10 e 11, lettere c e d) e agli accantonamenti per rischi ed oneri. Tutto ciò comporta la disapplicazione delle norme del Tuir nel calcolo della “nuova” IRAP e nessuno, fino a ieri, ha mai messo in dubbio questa novità introdotta dal legislatore proprio per rendere più semplice e immediata la determinazione del tributo.

L’Agenzia delle Entrate ha invece pubblicato ieri, 16 luglio 2009 (!), la Circolare n. 36/E dove, arrampicandosi un po’ sugli specchi, ritiene applicabili ancora le norme (e quindi le limitazioni) del Tuir. In sostanza, dunque, secondo l’Agenzia, non vi sarebbero di fatto rilevanti novità rispetto all’applicazione del tributo per i passati periodi d’imposta. E verrebbe meno anche la distinzione fra le regole sulla determinazione dell’imponibile di cui all’art. 5 rispetto a quanto prescritto dall’art. 5-bis, eccezion fatta per alcune componenti, ma che si giustifica per la presenza, solo nel caso delle società di capitali, di un conto economico obbligatorio (e pubblicato). E’ bene ricordare inoltre che i soggetti IRPEF, che applicano l’art. 5-bis, anche dopo le modifiche della Finanziaria 2008, continuano a considerare le norme del Tuir per la determinazione dell’imponibile IRAP. Perciò, in sostanza, l’Agenzia arriva a equiparare i soggetti IRPEF a quelli IRES a proposito dell’applicazione delle regole del Tuir nell’IRAP in tema, in particolare, di deducibilità di alcune componenti di costo (ad esempio spese telefoniche e costi autovetture).

Tralasciando ogni commento circa la tempestività dell’intervento dell’Agenzia, appare del tutto non condivisibile questa presa di posizione che non interpreta una norma ma la snatura contribuendo a creare incertezza nell’applicazione del diritto tributario e andando quindi nella direzione opposta rispetto a quella voluta dal legislatore: le prospettive di coltivare nuovi contenziosi sulla base della Circolare n. 36/E non sembrano infatti essere compatibili con le esigenze di semplificazione nel calcolo e nell’applicazione del tanto discusso tributo regionale.

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Circolare n. 36/E

3 pensieri riguardo “La nuova base imponibile IRAP e la Circolare n. 36/E

  1. Da Il Sole 24 Ore del 18/07/2009, pag. 21:

    “Il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Claudio Siciliotti, definisce ‘un tentativo di restaurazione’ la circolare n. 36/E dell’Agenzia delle Entrate. A tempo scaduto il fisco, in pratica, dice che le spese per telefonini, auto ed altri beni strumentali hanno gli stessi limiti di deducibilità dell’Ires. L’impressione, secondo Siciliotti, è che le Entrate tornino al passato, cioè prima della finanziaria del 2008 del governo Prodi.”

  2. Da Informativa Fiscale SEAC n. 171 del 20/07/2009:

    “Le interpretazioni sopra riportate, oltre a riflettersi sulle dichiarazioni IRAP il cui versamento potrebbe essere già stato effettuato ovvero è ormai prossimo, influisce anche sulla valutazione della convenienza della scelta per il metodo “da bilancio”, fatta dal contribuente (e vincolante per un triennio!) proprio in considerazione dei precisi riferimenti normativi ai valori risultanti dalle voci di Conto economico. Appaiono quindi “discutibili” le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate, non solo per il chiaro scostamento dal tenore letterale della norma ma anche per il fatto che snaturano l’obiettivo del Legislatore di agganciare la determinazione della base imponibile IRAP delle società di capitali alle regole civilistiche di formazione del bilancio d’esercizio. Le nuove interpretazioni fanno inoltre sorgere l’interrogativo in merito alle motivazioni che giustificano la sussistenza di 2 metodi, dal momento che gli stessi risultano “governati” dalle medesime regole fiscali (salvo che per il trattamento delle plusvalenze).

  3. Da Il Sole 24 Ore del 21/07/2009, pag. 25:

    “Dopo la circolare n. 36/E dell’Agenzia delle Entrate sono molte le perplessità fra gli operatori ed i contribuenti. Con la pronuncia è stata decretata la prevalenza delle norme fiscali sui principi di rilevazione del bilancio ai fini Irap, mettendo così anche in discussione tutto il percorso di riavvicinamento al bilancio dell’esercizio che era stato attuato con la Finanziaria 2008. Le indicazioni delle Entrate risultano in contrasto con la legge, per cui, se gli uffici effettueranno le rettifiche seguendo quanto riportato dalla circolare saranno numerosi i contenziosi che si apriranno.

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