• Assistenza fiscale
  • Consulenza alle imprese
  • Contabilità, bilanci e revisione
  • Curriculum
  • Contatti

Dott. Mauro Michelini

Dottore Commercialista e Revisore Legale

  • Assistenza fiscale
  • Consulenza alle imprese
  • Contabilità, bilanci e revisione
  • Curriculum
  • Contatti

La Posta Elettronica Certificata (PEC)

26 Aprile 2009 .blog 1 Comment

L’art. 16, commi da 6 a 10, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009, ha introdotto l’obbligo per le società (sia di capitali che di persone), i professionisti iscritti in Albi o elenchi e le Pubbliche Amministrazioni, di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (c.d. PEC), che consenta ad essi di comunicare in via telematica garantendo la stessa efficacia legale che si otterrebbe mediante l’invio delle tradizionali lettere raccomandate con ricevuta di ritorno. Anzi, assicurando altresì la certezza del contenuto della raccomandata, cosa non possibile con il “vecchio” sistema.

Tra i vari vantaggi meritano di essere ricordati il risparmio generale di carta e la riduzione del tempo e dei costi per l’invio delle raccomandate. La PEC infatti ha costi di gestione davvero limitati: si trovano online svariati Gestori che vendono caselle PEC a prezzi esigui (6 euro l’anno, IVA compresa). Altri Gestori propongono il medesimo servizio a costi decisamente più alti, senza però offrire nulla di più.

Per quanto concerne i tempi, l’obbligo di attivare una casella PEC per le imprese costituite entro il 29/11/2008, scade il 29/11/2011 mentre per i professionisti tale obbligo scade già quest’anno e precisamente il 29/11/2009. Dell’attivazione della PEC deve essere informato il Registro delle Imprese (ovvero l’Albo di appartenenza se il soggetto è professionista) attraverso la presentazione telematica di apposita pratica di integrazione dei dati già in possesso del Registro. Ovviamente, dal 29/11/2008, le imprese di nuova costituzione devono, al momento della nascita, avere già un indirizzo PEC attivo e pronto da essere comunicato al Registro delle Imprese.

In conslusione è necessario evidenziare un aspetto tecnico che ha grande rilevanza sostanziale. La raccomandata PEC si considera ricevuta dal destinatario quando la stessa è messa a disposizione del Gestore, senza che sia riconosciuta rilevanza alla effettiva apertura del messaggio da parte del destinatario. Facilmente si intuisce che ciò ha conseguenze rilevanti quando, dalla ricezione della raccomandata, vengono fatti decorrere termini di prescrizione o decadenza.

La PEC quindi ha sicuramente vantaggi evidenti, tuttavia appare necessario controllare quotidianamente la ricezione di messaggi, magari attivando specifici alert sms o su altri indirizzi e-mail anche non certificati, in modo tale da essere subito avvisati dell’arrivo di nuove raccomandate telematiche.

Per la preparazione e l’invio della pratica telematica di comunicazione dell’attivazione della PEC al Registro delle Imprese, è possibile contattarmi.

PEC

Parziale deducibilità IRAP: i chiarimenti dell'AdE

Ancora sulla deducibilità IRAP: il problema delle imposte anticipate

1 thought on “La Posta Elettronica Certificata (PEC)”
  1. Dott. Mauro Michelini
    13 Febbraio 2012 at 08:54

    L’art. 37, D.L. n. 5/2012, ha prorogato il termine entro il quale le società devono comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC. La nuova scadenza è fissata per il 30/06/2012.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

TAG
apertura partiva iva art. 7-ter art. 108 Tuir avvio attività bilancio circolari agenzia delle entrate collegio sindacale continuità aziendale Corte di Cassazione crediti crediti tributari debiti tributari detrazione 55% e-commerce fusioni IL MONDO intrastat IRAP IRES IRPEF IVA leasing nota integrativa OIC OIC 15 operazioni intracomunitarie PEC plusvalenze Principi contabili privacy redditometro regime dei minimi regime nuove iniziative rivalutazione immobili s.p.a. s.r.l. scambi intracomunitari servizi intracomunitari sito internet società di capitali spese di rappresentanza spese vitto/alloggio studi di settore Vies webmaster
Commenti
  • Dott. Mauro Michelini su Cassazione: le sponsorizzazioni sportive sono deducibili come spese di rappresentanza e non come spese di pubblicità
  • Dott. Mauro Michelini su Cassazione: le sponsorizzazioni sportive sono deducibili come spese di rappresentanza e non come spese di pubblicità
  • Dott. Mauro Michelini su L’OIC pubblica il Documento Interpretativo n. 7 sulle rivalutazioni di beni d’impresa e partecipazioni
  • Omar su Società di capitali socie di società di persone
  • Dott. Mauro Michelini su I versamenti dei soci nelle società di capitali: versamenti in conto capitale o finanziamenti rimborsabili?
Copyright © Dott. Mauro Michelini - P.IVA 04255540280
Proudly powered by WordPress | Theme: Doo by ThemeVS.