Le circolari dell’Agenzia delle Entrate non sono impugnabili

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2850 del 24/02/2012, ha ribadito che le circolari dell’Agenzia delle Entrate non sono mai impugnabili, né innanzi al giudice amministrativo, né di fronte al giudice tributario.

La sentenza citata conferma l’essenza puramente interna delle circolari per gli uffici dell’Agenzia. Esse non sono infatti vincolanti per i terzi, non possono determinare diritti a favore degli stessi né prevedere obblighi a carico dell’amministrazione.

La funzione della circolare è di interpretare e applicare le disposizioni di legge con l’obiettivo di proporre chiarimenti e individuare linee guida comuni e uniformi per gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, gerarchicamente subordinati.

Dal punto di vista amministrativo, la circolare non è impugnabile in quanto non è un atto generale di imposizione; dal punto di vista tributario, il documento di prassi non può essere impugnato perché non è atto di servizio di potestà impositiva, non essendo fra l’altro incluso fra gli atti impugnabili elencati dall’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992.

Infine va ricordato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10, comma 2, L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente che si conforma alle indicazioni contenute negli atti dell’amministrazione finanziaria, come ad esempio le circolari, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione.

Un pensiero riguardo “Le circolari dell’Agenzia delle Entrate non sono impugnabili

  1. Interessante sentenza della Cassazione sulla valenza delle circolari.
    Secondo gli ‘ermellini’ (sentenza n. 3907 del 12/03/2012) le circolari ministeriali sono vincolanti per i concessionari della riscossione che non possono discostarsene. La pronuncia è tornata utile a Equitalia che per il rimborso Iva ha seguito una procedura indicata in una circolare del 1999 e ha vinto la causa contro l’Amministrazione finanziaria. Il concessionario, in quanto vincolato al rispetto delle direttive impartite dall’Amministrazione, non può discostarsi dalle circolari amministrative.

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