Le novità in materia di fatturazione applicabili dal 2013

La legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013), che ha convertito in legge il D.L. n. 216/2012 (c.d. decreto “Salva infrazioni”), ha recepito la Direttiva comunitaria 2010/45/UE in materia di fatturazione, IVA e scambi intracomunitari, prevedendo una serie di novità applicabili dal 1° gennaio 2013.

Di seguito vengono elencate le principali novità.

  • Obbligo di emissione della fattura per tutte le operazioni non soggette ad IVA in Italia per mancanza del requisito della territorialità (artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972)

Il nuovo comma 6-bis dell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972, prevede l’indicazione obbligatoria in fattura delle seguenti diciture, che sono facoltativamente integrabili anche con la norma specifica di riferimento:
– “inversione contabile”, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a soggetti passivi UE (es. prestazione di servizi generica, fuori campo di applicazione dell’IVA ex art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972);
– “operazione non soggetta” per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a soggetti passivi extra-UE.

Riportare in fattura, accanto alla dicitura di cui sopra, il riferimento normativo, seppure non obbligatorio, è comunque consigliabile.

Il nuovo obbligo di fatturazione è previsto solo qualora il committente soggetto passivo UE sia debitore d’imposta nello Stato comunitario territorialmente rilevante (altrimenti non vi è la necessita di emettere fattura). Se il committente è soggetto passivo extra UE, la fatturazione va sempre effettuata.

Ad esempio, nel caso di prestazione di servizi effettuata da un soggetto passivo italiano a favore di un committente soggetto passivo tedesco, su un immobile situato in Francia ove il committente tedesco non è identificato, (operazione fuori campo IVA ex art. 7-quater, lettera a), D.P.R. n. 633/72), il committente tedesco non è debitore dell’IVA in Francia per cui l’operatore italiano non deve emettere fattura in base all’art. 21, D.P.R. n. 633/1972, ma si dovrà identificare in Francia e assolvere in quel Paese l’imposta secondo le regole lì vigenti.

Rrimangono in ogni caso escluse da obblighi di fatturazione, le operazioni esenti ex art. 10, comma 1, n., nn. da 1 a 4 e 9, D.P.R. n. 633/1972 (operazioni finanziarie rese a soggetti passivi UE).

Sulle fatture di importo superiore a € 77,47 deve essere applicata una marca da bollo di € 1,81.

Fino al 31/12/2012 l’obbligo di fatturazione era previsto solamente per i servizi generici fuori campo IVA ex art. 7-ter, collegando tale adempimento all’invio periodico degli Intrastat servizi. A questo proposito si ricorda che, nonostante il nuovo obbligo di fatturazione, gli elenchi Intrastat continueranno ad essere presentati soltanto per le prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter.

  • Nuova definizione del volume d’affari IVA

Dal 2013 tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale (artt. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies,  D.P.R. n. 633/1972) concorrono alla formazione del volume d’affari IVA in quanto soggette all’obbligo di fatturazione.

Nel calcolo del plafond degli esportatori abituali, il volume d’affari deve essere depurato delle operazioni in commento, che quindi non vanno in questo caso considerate.

  • Numerazione univoca delle fatture

L’art. 21, comma 2, lettera b), D.P.R. n. 633/1972, richiede che la fattura riporti il “numero progressivo che la identifichi in modo univoco” e non un numero progressivo per anno solare, come previsto nella precedente formulazione del comma 2 in commento.

Gli operatori potranno quindi assicurare l’univocità del documento in vari modi, così come chiarito nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 10/01/2013: proseguendo la numerazione delle fatture senza interruzioni (all’infinito); accompagnando il numero progressivo con l’indicazione dell’anno (es. 1/2013, 2/2013, ecc.); continuando a numerare le fatture con progressione per anno solare, come fatto fino al 31/12/2012, in quanto l’identificazione univoca della fattura è comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato art. 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura (es. fattura n. 1 del 10/01/2013).

  • Indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale del cliente

Dal 2013 è obbligatorio riportare nella fattura anche il numero di partita IVA del cessionario, soggetto passivo IVA italiano o comunitario, ovvero il codice fiscale qualora il cliente nazionale non agisca nell’esercizio di un’attività soggetta all’imposta (es. privati o enti non commerciali).

Nonostante nella prassi tale indicazione fosse già diffusa (anche per poter adempiere all’invio degli elenchi clienti/fornitori), va precisato che fino allo scorso anno era obbligatorio indicare la partita IVA del cliente solo per le fatture emesse in applicazione del regime del reverse charge o per quelle emesse a soggetti passivi comunitari.

  • Diciture obbligatorie in fattura

Il comma 6 dell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972, prevede l’indicazione obbligatoria delle seguenti diciture, a cui è possibile aggiungere, facoltativamente, lo specifico riferimento normativo:
– “operazione non soggetta” (cessioni di beni non territorialmente rilevanti, ex art.7-bis);
– “operazione non imponibile” (esportazioni e operazioni assimilate, ex artt.8, 8-bis, 9 e 38-quater);
– “operazione esente” (operazioni ex art. 10 ad eccezione di quelle indicate al numero 6, come lotto, lotterie, ecc.);
– “regime del margine – beni usati” o “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o collezione“, a seconda dei casi di cui al D.L. n. 41/1995;
– “regime del margine – agenzie di viaggio” (operazioni agenzie di viaggio di cui all’art.74-ter).

Ai sensi del comma 6-ter, art. 21, D.P.R. n. 633/1972, nelle fatture emesse dal cessionario o committente, in virtù di un proprio obbligo, questi deve riportare l’annotazione “autofatturazione“.

  • Fattura semplificata

È possibile emettere una fattura in forma semplificata, indicando soltanto la partita IVA o il codice fiscale del cliente e il corrispettivo totale, IVA compresa, nonché l’aliquota IVA applicata, qualora l’importo totale del documento non superi € 100,00 (presumibilmente da considerare IVA compresa). La fattura semplificata non è ammessa per cessioni e prestazioni intracomunitarie.

Si attende un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate per capire, fra l’altro, come collegare questa norma con quelle che prevedono, ad esempio, l’obbligo di trasmettere periodicamente gli elenchi clienti/fornitori, nei quali il cliente va identificato in modo più ampio.

  • Momento di effettuazione delle cessioni di beni intracomunitarie e fatturazione differita

Dal 2013 il comma 1 dell’art. 39, D.L. n. 331/1993, individua come momento dell’effettuazione delle cessioni di beni intracomunitarie, la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza. Fino al 2012, per gli acquisti di beni da un soggetto passivo UE, l’effettuazione dell’operazione veniva individuata nel momento della consegna dei beni nel territorio dello Stato del cessionario.

Non è più obbligatorio emettere fatture per gli eventuali acconti incassati nell’ambito di operazioni intracomunitarie (art. 39, comma 2, D.L. n. 331/1993): soltanto l’anticipata emissione della fattura fa considerare effettuata l’operazione, limitatamente all’importo fatturato alla data della fattura, a nulla rilevando il momento del pagamento. Si ricorda che questo non vale nel caso di servizi generici ex art. 7-ter in quanto l’eventuale pagamento di acconti deve essere fatturato visto che l’operazione si considerata effettuata limitatamente all’importo incassato (non rileva in questo contesto l’eventuale emissione anticipata della fattura).

Nelle cessioni di beni a soggetti passivi UE, la fattura può essere emessa differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando che si tratta di “operazione non imponibileex art.41, D.L. n. 331/93.

  • Fatturazione differita per i servizi generici

L’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, consente l’emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (coincidente con l’ultimazione della prestazione), nei casi di prestazioni di servizi generici ex art. 7-ter. E’ quindi possibile emettere un’unica fattura cumulativa, con il dettaglio delle operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo committente, qualora le prestazioni di servizi siano individuabili attraverso idonea documentazione

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