Le novità IVA per i servizi intracomunitari
Il 17/03/2012 entrano in vigore importanti novità in materia di applicazione dell’IVA nei servizi intracomunitari, effettuati cioè fra soggetti passivi IVA europei. A partire da quella data, per i servizi ricevuti, l’operatore italiano non dovrà più provvedere ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, ma dovrà procedere con l’integrazione della fattura del fornitore UE, alla stregua di quanto già accade nel caso degli acquisti intracomunitari di beni. Cambia anche il momento in cui si considera effettuata l’operazione ai fini IVA: non rileva più il pagamento del corrispettivo bensì il momento di ultimazione della prestazione.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 02/01/2012, la Legge n. 217 del 15/12/2011, conosciuta come “Legge Comunitaria 2010″ e relativa in particolare al recepimento delle Direttive in materia di IVA (n. 2009/69/CE e n. 2009/162/UE).
Come scritto in premessa, la Legge in parola introduce due importanti innovazioni che entrano in vigore dal 17/03/2012.
Per prima cosa l’art. 8 della citata Legge Comunitaria, ha aggiunto al comma 2 dell’art. 17, D.P.R. n. 633/1972, il seguente periodo:
“Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331”.
Ciò significa che i committenti italiani che ricevono servizi generici da fornitori comunitari, anziché emettere l’autofattura dovranno integrare la fattura del prestatore UE secondo quanto previsto dagli artt. n. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993. L’integrazione della fattura per servizi intracomunitari, consentita dall’Agenzia delle Entrate ma non prevista esplicitamente dal previgente testo normativo, diventa quindi un preciso obbligo da osservare, senza che siano previste deroghe. La disciplina degli acquisti intracomunitari ha ora un identico trattamento, indipendentemente dal fatto che siano acquisiti beni ovvero servizi da fornitori UE.
Va precisato che ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat per i servizi ricevuti, il numero di fattura da riportare non è quello attribuito dal prestatore comunitario, ma il numero che viene assegnato dal committente italiano per la registrazione del documento fra le vendite (fittizie), così come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 18/03/2010. A tal fine potrà essere istituito, per maggior praticità, un sezionale ad hoc destinato ad ospitare le registrazioni delle fatture di acquisto comunitarie in contropartita fra le fatture emesse, in modo tale da avere una numerazione progressiva solo per tali documenti di acquisto.
Da notare inoltre che nulla cambia per i servizi ricevuti da soggetti non residenti nell’Unione Europea: per tali prestazioni continua ad essere in vigore la disciplina dell’autofatturazione ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.
La seconda importante novità riguarda il momento di effettuazione dell’operazione nelle prestazioni di servizi UE ed extra-UE, ex art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972. In tal caso la portata della novella è quindi più ampia, interessando anche le prestazioni di servizi con soggetti residenti al di fuori dell’Unione Europea.
È infatti stato aggiunto, all’art. 6 del D.P.R. in commento, il comma 6 che, in deroga ai commi n. 3 e 4, individua il momento impositivo delle prestazioni di servizi, con soggetti non residenti, nel momento in cui la prestazione è ultimata e non più quando viene effettuato il pagamento del corrispettivo. Nel caso poi di operazioni a carattere periodico o continuativo, il momento di effettuazione dell’operazione dei servizi UE o extra-UE, coincide con la data di maturazione dei relativi corrispettivi. Qualora infine il corrispettivo sia pagato prima dell’ultimazione della prestazione, questa si considera effettuata in tale data ma limitatamente all’importo pagato.

Salve, innanzitutto complimenti per il suo sito e l’accuratezza delle sue informazioni.
Volevo sapere se possibile: questo articolo si riferisce al caso di acquisto di beni da soggetti intracomunitari.
Se io invece vendo un servizio a un soggetto comunitario (es adsense) e sono in regime iva ordinaria, ovviamente non devo inserire l’iva in fattura. Ma contabilmente devo fare qualcosa come avviene per gli acquisti? O in questo caso è tutto più semplice, incasso, emetto fattura senza Iva e basta…?
la ringrazio.
Nel caso prospettato, pensando ad un soggetto passivo IVA italiano iscritto al VIES, gli adempimenti sono due:
1) l’emissione della fattura “fuori campo IVA ex art. 7-ter, D.P.R. 633/1972″ con conseguente registrazione nel registro delle fatture emesse, come normalmente avviene;
2) trasmissione, secondo la periodicità adottabile, dell’Intrastat servizi resi.
Tutte queste fatture dovranno essere indicate, nel loro importo globale dell’anno solare, in un apposito rigo della dichiarazione IVA (VE39 nel modello IVA 2012 – anno d’imposta 2011).
Grazie per i complimenti!