Le novità IVA per i servizi intracomunitari
Il 17/03/2012 entrano in vigore importanti novità in materia di applicazione dell’IVA nei servizi intracomunitari, effettuati cioè fra soggetti passivi IVA europei. A partire da quella data, per i servizi ricevuti, l’operatore italiano non dovrà più provvedere ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, ma dovrà procedere con l’integrazione della fattura del fornitore UE, alla stregua di quanto già accade nel caso degli acquisti intracomunitari di beni. Cambia anche il momento in cui si considera effettuata l’operazione ai fini IVA: non rileva più il pagamento del corrispettivo bensì il momento di ultimazione della prestazione.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 02/01/2012, la Legge n. 217 del 15/12/2011, conosciuta come “Legge Comunitaria 2010” e relativa in particolare al recepimento delle Direttive in materia di IVA (n. 2009/69/CE e n. 2009/162/UE).
Come scritto in premessa, la Legge in parola introduce due importanti innovazioni che entrano in vigore dal 17/03/2012.
Per prima cosa l’art. 8 della citata Legge Comunitaria, ha aggiunto al comma 2 dell’art. 17, D.P.R. n. 633/1972, il seguente periodo:
“Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331”.
Ciò significa che i committenti italiani che ricevono servizi generici da fornitori comunitari, anziché emettere l’autofattura dovranno integrare la fattura del prestatore UE secondo quanto previsto dagli artt. n. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993. L’integrazione della fattura per servizi intracomunitari, consentita dall’Agenzia delle Entrate ma non prevista esplicitamente dal previgente testo normativo, diventa quindi un preciso obbligo da osservare, senza che siano previste deroghe. La disciplina degli acquisti intracomunitari ha ora un identico trattamento, indipendentemente dal fatto che siano acquisiti beni ovvero servizi da fornitori UE.
L’autofattura per servizi ricevuti da prestatori comunitari va comunque emessa, qualora entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione il committente italiano non abbia ancora ricevuto la fattura dal fornitore o l’abbia ricevuta per un importo inferiore rendendo necessaria un’integrazione (il termine di emissione dell’autofattura è di un mese dal momento in cui si verifica l’errore). Per la corretta individuazione del momento di effettuazione per tali fattispecie, si rimanda alla seconda parte di questo articolo.
Va precisato che ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat per i servizi ricevuti, il numero di fattura da riportare non è quello attribuito dal prestatore comunitario, ma il numero che viene assegnato dal committente italiano per la registrazione del documento fra le vendite (fittizie), così come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 18/03/2010. A tal fine potrà essere istituito, per maggior praticità, un sezionale ad hoc destinato ad ospitare le registrazioni delle fatture di acquisto comunitarie in contropartita fra le fatture emesse, in modo tale da avere una numerazione progressiva solo per tali documenti di acquisto.
Da notare inoltre che nulla cambia per i servizi ricevuti da soggetti non residenti nell’Unione Europea: per tali prestazioni continua ad essere in vigore la disciplina dell’autofatturazione ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.
La seconda importante novità riguarda il momento di effettuazione dell’operazione nelle prestazioni di servizi UE ed extra-UE, ex art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972. In tal caso la portata della novella è quindi più ampia, interessando anche le prestazioni di servizi con soggetti residenti al di fuori dell’Unione Europea.
È infatti stato aggiunto, all’art. 6 del D.P.R. in commento, il comma 6 che, in deroga ai commi n. 3 e 4, individua il momento impositivo delle prestazioni di servizi, con soggetti non residenti, nel momento in cui la prestazione è ultimata e non più quando viene effettuato il pagamento del corrispettivo.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 del 20/09/2012, per motivi di certezza e di semplificazione, afferma che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente può essere assunta come indice dell’effettuazione dell’operazione; è dunque al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell’IVA) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall’effettuazione del pagamento.
Nel caso poi di operazioni a carattere periodico o continuativo, il momento di effettuazione dell’operazione dei servizi UE o extra-UE, coincide con la data di maturazione dei relativi corrispettivi e comunque al termine di ciascun anno se la prestazione è effettuata con un termine superiore all’anno. Qualora il corrispettivo sia pagato prima dell’ultimazione della prestazione, questa si considera effettuata in tale data ma limitatamente all’importo pagato.
In conclusione va precisato che per i servizi “generici” tra soggetti stabiliti e non in Italia, l’emissione della fattura in un momento antecedente l’ultimazione della prestazione non ha più alcun effetto sul momento di effettuazione dell’operazione.
La fattura va registrata come costo (si può fare anche solo movimento di contabilità generale) e non rileva ai fini Intrastat.
Il modello Intrastat segue sempre la registrazione
Autore: Paolo Parodi e Benedetto Santacroce
Fonte: II Sole 24 Ore 14/05/2013 pag: 22
Lo scorso 1°gennaio sono cambiate le regole per i tempi di registrazione delle fatture ricevute per gli acquisti intraUe, ma non è variata la tempistica di presentazione dei modelli Intrastat. La registrazione delle fatture relative ad acquisti intracomunitari può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura ma con riferimento al mese di ricevimento della fattura. La tempistica di registrazione non incide sul momento in cui si configura il debito di imposta nei confronti dell’Erario. Incide, invece, sulla scadenza di presentazione dei modelli Intrastat. L’art. 5 del dm 22 febbraio 2010 dice che negli elenchi intrastat vanno inseriti i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione. L’inserimento nell’elenco non è legato, però, al momento di effettuazione dell’operazione o al momento di ricevimento della fattura, ma alla sua registrazione. Tale principio vale anche per gli acquisti intraUe degli enti non commerciali.