Le novità IVA per i servizi intracomunitari

Il 17/03/2012 entrano in vigore importanti novità in materia di applicazione dell’IVA nei servizi intracomunitari, effettuati cioè fra soggetti passivi IVA europei. A partire da quella data, per i servizi ricevuti, l’operatore italiano non dovrà più provvedere ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, ma dovrà procedere con l’integrazione della fattura del fornitore UE, alla stregua di quanto già accade nel caso degli acquisti intracomunitari di beni. Cambia anche il momento in cui si considera effettuata l’operazione ai fini IVA: non rileva più il pagamento del corrispettivo bensì il momento di ultimazione della prestazione.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 02/01/2012, la Legge n. 217 del 15/12/2011, conosciuta come “Legge Comunitaria 2010” e relativa in particolare al recepimento delle Direttive in materia di IVA (n. 2009/69/CE e n. 2009/162/UE).

Come scritto in premessa, la Legge in parola introduce due importanti innovazioni che entrano in vigore dal 17/03/2012.

Per prima cosa l’art. 8 della citata Legge Comunitaria, ha aggiunto al comma 2 dell’art. 17, D.P.R. n. 633/1972, il seguente periodo:

Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331”.

Ciò significa che i committenti italiani che ricevono servizi generici da fornitori comunitari, anziché emettere l’autofattura dovranno integrare la fattura del prestatore UE secondo quanto previsto dagli artt. n. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993. L’integrazione della fattura per servizi intracomunitari, consentita dall’Agenzia delle Entrate ma non prevista esplicitamente dal previgente testo normativo, diventa quindi un preciso obbligo da osservare, senza che siano previste deroghe. La disciplina degli acquisti intracomunitari ha ora un identico trattamento, indipendentemente dal fatto che siano acquisiti beni ovvero servizi da fornitori UE.

L’autofattura per servizi ricevuti da prestatori comunitari va comunque emessa, qualora entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione il committente italiano non abbia ancora ricevuto la fattura dal fornitore o l’abbia ricevuta per un importo inferiore rendendo necessaria un’integrazione (il termine di emissione dell’autofattura è di un mese dal momento in cui si verifica l’errore). Per la corretta individuazione del momento di effettuazione per tali fattispecie, si rimanda alla seconda parte di questo articolo.

Va precisato che ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat per i servizi ricevuti, il numero di fattura da riportare non è quello attribuito dal prestatore comunitario, ma il numero che viene assegnato dal committente italiano per la registrazione del documento fra le vendite (fittizie), così come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 18/03/2010. A tal fine potrà essere istituito, per maggior praticità, un sezionale ad hoc destinato ad ospitare le registrazioni delle fatture di acquisto comunitarie in contropartita fra le fatture emesse, in modo tale da avere una numerazione progressiva solo per tali documenti di acquisto.

Da notare inoltre che nulla cambia per i servizi ricevuti da soggetti non residenti nell’Unione Europea: per tali prestazioni continua ad essere in vigore la disciplina dell’autofatturazione ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.

La seconda importante novità riguarda il momento di effettuazione dell’operazione nelle prestazioni di servizi UE ed extra-UE, ex art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972. In tal caso la portata della novella è quindi più ampia, interessando anche le prestazioni di servizi con soggetti residenti al di fuori dell’Unione Europea.

È infatti stato aggiunto, all’art. 6 del D.P.R. in commento, il comma 6 che, in deroga ai commi n. 3 e 4, individua il momento impositivo delle prestazioni di servizi, con soggetti non residenti, nel momento in cui la prestazione è ultimata e non più quando viene effettuato il pagamento del corrispettivo.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 del 20/09/2012, per motivi di certezza e di semplificazione, afferma che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente può essere assunta come indice dell’effettuazione dell’operazione; è dunque al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell’IVA) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall’effettuazione del pagamento.

Nel caso poi di operazioni a carattere periodico o continuativo, il momento di effettuazione dell’operazione dei servizi UE o extra-UE, coincide con la data di maturazione dei relativi corrispettivi e comunque al termine di ciascun anno se la prestazione è effettuata con un termine superiore all’anno. Qualora il corrispettivo sia pagato prima dell’ultimazione della prestazione, questa si considera effettuata in tale data ma limitatamente all’importo pagato.

In conclusione va precisato che per i servizi “generici” tra soggetti stabiliti e non in Italia, l’emissione della fattura in un momento antecedente l’ultimazione della prestazione non ha più alcun effetto sul momento di effettuazione dell’operazione.

52 pensieri riguardo “Le novità IVA per i servizi intracomunitari

  1. marcella ha detto:

    Salve, innanzitutto complimenti per il suo sito e l’accuratezza delle sue informazioni.

    Volevo sapere se possibile: questo articolo si riferisce al caso di acquisto di beni da soggetti intracomunitari.

    Se io invece vendo un servizio a un soggetto comunitario (es adsense) e sono in regime iva ordinaria, ovviamente non devo inserire l’iva in fattura. Ma contabilmente devo fare qualcosa come avviene per gli acquisti? O in questo caso è tutto più semplice, incasso, emetto fattura senza Iva e basta…?

    la ringrazio.

  2. Nel caso prospettato, pensando ad un soggetto passivo IVA italiano iscritto al VIES, gli adempimenti sono due:
    1) l’emissione della fattura “fuori campo IVA ex art. 7-ter, D.P.R. 633/1972” con conseguente registrazione nel registro delle fatture emesse, come normalmente avviene;
    2) trasmissione, secondo la periodicità adottabile, dell’Intrastat servizi resi.

    Tutte queste fatture dovranno essere indicate, nel loro importo globale dell’anno solare, in un apposito rigo della dichiarazione IVA (VE39 nel modello IVA 2012 – anno d’imposta 2011).

    Grazie per i complimenti!

  3. Dario ha detto:

    Salve, mi complimento anch’io per il suo Blog, volevo chiedere una info sul tema.
    Spero di essere il più preciso possibile in modo da poter assere anche d’aiuto a chi si trovi di fronte ad un caso analogo:

    Un libero professionista avente nuovo regime dei minimi 2012 (irpef 5% per intenderci) riceve mensilmente una fattura da un fornitore residente negli USA di importo di 100 Dollari (senza tasse/imposte) per servizi di hosting.

    E’ giusta la seguente procedura da porre in essere?:

    1. Apporre sulla fattura ricevuta:
    – la dicitura “integrazione ai sensi dell’art. 17 comma 6 DPR 633/72”
    – l’imponibile (cioè l’importo effettivamente pagato e convertito in Euro, in questo caso dal gestore della propria carta di credito) di 76 euro
    – l’iva 21% = 15,96 euro
    – totale = 91,96 euro

    2. Versare l’iva (15,96) tramite f24 (codice tributo 6099) entro il 16 del mese successivo alla ricezione della fattura.

    3. Allegare la ricevuta di pagamento dell’f24 alla fattura e conservare tra le fatture dei fornitori

    4. La fattura integrata il cui totale sarà di 91,96 rappresenterà quindi per il professionista costo interamente deducibile.

    5. Ripetere la medesima procedura ogni mese (essendo in questo caso una sorta di abbonamento mensile)

    Grazie molte, Dario

  4. La procedura appare sostanzialmente corretta.
    Va precisato che il codice tributo dovrebbe essere quello relativo al mese in cui è stata effettuata l’operazione, come se si fosse contribuenti IVA mensili (quindi per la fattura di aprile, il versamento dell’IVA andrà fatto il 16 maggio con codice tributo 6004).

  5. mattia ha detto:

    salve davvero complimenti per il sito….le volevo chiedere un informazione ma quindi adesso il criterio per la distinzione tra integrazione e autofattura non è piu come prima ovvero:
    -autofattura per acquisti e cessioni di beni e servizi extra cee , e in caso di servizi intracomunitari
    – integrazione se beni intracomunitari
    ma solo sulla base se il bene o servizio proviene da un paese cee(semplice integrazione) o extra cee(autofattura) giusto????

  6. Le novità riguardano soltanto le prestazioni di servizi ricevute da committenti soggetti passivi IVA italiani.
    Se il servizio è prestato da un soggetto passivo IVA europeo, il committente italiano non può emettere autofattura ma deve necessariamente procedere con l’integrazione della fattura del fornitore UE.
    Nulla cambia nel caso in cui il prestatore sia extra-UE: in tal caso si continuerà ad emettere l’autofattura.

  7. salvatore ha detto:

    buona sera Dott. Michelini, le volevo chiedere se un committente inglese fa fare ad una impresa italiana dei lavori di manutenzione straordinaria su di un immobile situato in Italia, l’impresa italiana come deve fatturare alla società inglese?
    Grazie

  8. Nel caso prospettato si applica l’art. 7-quater, D.P.R. n. 633/1972:

    <<1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile e' situato nel territorio dello Stato; [...]>>

  9. Francesca ha detto:

    Salve! Ho fatto iscrizione sul sito e-bay (che ha sede in Lussemburgo) per procedere alla vendita on-line per la mia attività e ho ricevuto un messaggio che mi comunica di aver ottenuto l’esenzione dal pagamento dell’iva e di conseguenza la relativa fatturazione iva fuori campo. Cosa intendono? In questa situazione cosa devo fare? Ho sbagliato ad inserire la partita iva?

  10. Se la sua p.iva è scritta al VIES allora la procedura nonché l’esito sono corretti. Per ciascuna fattura mensile si dovranno osservare gli obblighi previsti per i servizi UE (integrazione fattura, eventuale versamento dell’IVA per i soggetti nel regime dei minimi, presentazione dell’Intrastat servizi ricevuti).

  11. Roberta ha detto:

    Salve, complimenti per il Sito e le numerose informazioni che ci fornisce periodicamente.
    Mi trovo a dover registrare una fattura di servizio per un convegno pagata anticipatamente ed emessa da un soggetto passivo EXTRAUE a un soggetto passivo Italiano. Il convegno si terrà ad Amsterdam in data 19-21 Settembre la fattura è datata 10/08/12.
    Devo emettere autofattura in data 10/08/2012 con rif. art.17 comma 2?
    Grazie

  12. SIRIANA ha detto:

    BUONGIORNO,
    COMPLIMENTI PER LA SUA SPIEGAZIONE E’ MOLTO CHIARA E PRATICA.
    MA SE IO RICEVO UNA FATTURA DA UN FORNITORE CEE PER UNA SPEDIZIONE CHE TRANSITA IN TERRITORIO EXTRACEE DEVO COMUNQUE REGISTRARLA COME INTEGRAZIONE IVA O LA REGISTRO COME AUTOFATTURA?

  13. Immaginando che il soggetto passivo italiano sia iscritto al Vies, questi dovrà integrare la fattura del fornitore UE e presentare il modello Intrastat.

  14. MAURIZIO ha detto:

    Per le prestazioni di servizi per una manifestazione fieristica (art. 7 quinquies) effettuate da soggetto passivo ( quindi non privato) tedesco cee a soggetto passivo italiano che ha partecipato a una fiera in Germania come deve essere trattata la fattura ricevuta dal soggetto cee tedesco? Il soggetto passivo italiano deve fare integrazione della fattura ricevuta o autofattura? Un collega sostiene che l’art. 7 quinquies parla di deroghe al 7 ter per servizi per fiere rese a committenti non soggetti passivi ( quindi privati) e quindi se tale prestazione fieristica viene fatta nei confronti di un soggetto passivo italiano con partita iva non privato occorre integrare la fattura e non fare autofattura.
    Riesce a dirmi se nel mio caso devo integrare la fattura ricevuta o fare autofattura e in base a quale criterio.
    Grazie per la disponibilità che vorrà concedemi.

  15. Dal 2011 ai servizi fieristici tra soggetti passivi è applicabile la regola generale di cui al 7-ter (rileva il luogo di stabilimento del committente).
    La rilevanza del luogo di esecuzione continua a trovare applicazione nei confronti dei clienti privati, nonché, in ogni caso, per i servizi di accesso alle manifestazioni.
    Nel caso descritto, va integrata la fattura tedesca.

  16. Elisabetta ha detto:

    Buongiorno,
    complimenti per il blog. La questione delle prestazioni di servizi intra è un nodo che non riesco purtroppo ancora a sciogliere. Innanzitutto pongo una domanda elementare. Che differenza c’è tra autofatturazione ex art 17 e integrazione fattura prestatore ue? nella pratica sono simili, se si è in presenza di una fattura servizi fornitore comunitario la si registra nell’iva sia negli acquisti che nelle vendite (reverse charge) e la si invia con il riepilogo intrastat. Nel caso di fattura servizi extra cee, si registra la fattura negli acquisti e autofattura nelle vendite. E’ corretto? grazie

  17. “Integrazione” e “autofattura ex art. 17, comma 2” sono due cose ben distinte. In tema di servizi, oggi vanno integrate, applicando l’IVA italiana, le fatture emesse da soggetti IVA comunitari, registrando quindi la fattura del fornitore negli acquisti e nelle vendite (fittizie). Invece le fatture ricevute da soggetti IVA extra-UE, non sono direttamente utilizzabili in quanto il contribuente italiano deve emettere un’autofattura che descriverà l’operazione ma avrà come emittente e destinatario della (auto)fattura sé stesso; in tal caso formalmente il documento (auto)prodotto, sarà registrato sia fra gli acquisti che fra le vendite (fittizie anche in questo caso).

  18. Dalla Circolare n. 35/E del 20/09/2012

    3.1 – Momento di effettuazione prestazioni di servizi da non residente

    Domanda
    La novella apportata dalla legge 217/2011 (Comunitaria 2010) all’articolo 6 del DPR 633/72, in tema di prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, ha eliminato l’emissione anticipata della fattura dalle cause di effettuazione dell’operazione, sicché ai fini della individuazione di tale momento (e quindi anche per l’esigibilità dell’imposta, a cui è collegata la debenza e la detrazione dell’Iva) occorre dare rilevanza alla sola conclusione della prestazione ovvero, se anteriore ad essa, al pagamento anticipato, fino a concorrenza di tale importo. Ciò posto, si chiede quale debba essere il comportamento a cui conformarsi, anche per evitare le sanzioni del caso, laddove dovesse pervenire la fattura del prestatore non residente (in particolare nell’ipotesi in cui questi sia stabilito in uno Stato Ue e quindi la fattura sia soggetta ad integrazione e doppia registrazione, ex artt. 46 e 47 del decreto legge 331/93) prima della ultimazione o del pagamento anticipato della prestazione.

    Risposta
    L’articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, “Legge Comunitaria 2010”, ha apportato alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto significative modifiche, dirette ad adeguare la normativa interna a quella comunitaria, nonché ai principi interpretativi della Corte di Giustizia.
    Tra le novità introdotte, assumono particolare rilevanza le modifiche agli articoli 6 e 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 riguardanti, rispettivamente, il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche, di cui all’articolo 7ter, scambiate con soggetti passivi non stabiliti in Italia, ed il regime dell’inversione contabile (c.d. «reverse charge») previsto in capo al committente italiano.
    Per effetto delle modifiche apportate (entrate in vigore a partire dal 17 marzo 2012), il testo novellato dell’articolo 6 stabilisce che sia le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, sia le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7quater e 7quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate o pagate ovvero, se di carattere periodico o
    continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. La norma stabilisce, altresì, che le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo in un periodo superiore a un anno, senza dar luogo a pagamenti – anche parziali – nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine dell’anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni.
    Risulta dunque derogata la regola generale di cui al quarto comma del citato articolo 6, secondo cui la prestazione si considera effettuata al momento di emissione della fattura.
    Resta fermo che, se anteriormente all’ultimazione della prestazione o alla maturazione dei corrispettivi è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.
    L’articolo 8 della Legge Comunitaria 2010 ha riformulato anche l’articolo 17, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972, disponendo che, per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7ter, del DPR n. 633/1972, effettuate da un operatore comunitario nei confronti di un soggetto passivo sito nel territorio dello Stato, l’imposta deve esse obbligatoriamente assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge). In particolare, l’articolo 17, secondo comma, del DPR n. 633/1972, così come novellato dalla Legge Comunitaria 2010, impone la procedura di integrazione e di registrazione prevista dagli articoli 46 e 47 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, quando il prestatore è soggetto comunitario. In questa ipotesi, il committente nazionale dovrà:
    – numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’IVA, calcolata secondo l’aliquota applicabile (articolo 46, comma 1, decreto legge n. 331/1993);
    – annotare la fattura, come sopra integrata, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro IVA vendite (articolo 23, DPR n. 633/1972), secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo dell’operazione espresso in valuta estera (articolo 47, comma 1, primo periodo, decreto legge n. 331/1993);
    – annotare la stessa fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti (articolo 25, DPR n. 633/1972), al fine di esercitare la detrazione eventualmente spettante (articolo 47, comma 1, terzo periodo, decreto legge n. 331/1993).
    Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, per motivi di certezza e di semplificazione, si deve ritenere che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice dell’effettuazione dell’operazione.
    E’ dunque al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell’IVA) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall’effettuazione del pagamento. Pertanto, a fronte della ricezione della fattura da parte del prestatore comunitario non residente, il committente nazionale di prestazioni «generiche» ex
    articolo 7ter applica l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile, con la tempistica definita dalla specifica disciplina richiamata in materia di acquisti intracomunitari.

  19. MANUELA ha detto:

    buonasera dott. michelini,
    complimenti per il suo sito.
    Ho un quesito di questo genere, una società italiana ha emesso fattura a cliente polacco per il noleggio di uno stand fieristico per una fiera tenuta in italia, fuori campo iva ai sensi dell’art-7 ter. E’ corretto? Va inserita in intrastat?

  20. Dal 01/01/2011, ai servizi fieristici effettuati tra soggetti passivi, è applicabile la regola generale (art. 7-ter DPR 633/1972) in base alla quale rileva il luogo di stabilimento del committente (la rilevanza del luogo di esecuzione si applica dal 2011 solo nei confronti dei clienti privati, nonché, in ogni caso, per i servizi di accesso alle manifestazioni – art. 7-quinquies DPR 633/1972).

    Immaginando che il cliente polacco sia soggetto passivo IVA e che entrambe le parti siano autorizzate a compiere operazioni intracomunitarie, è corretta la fatturazione “fuori campo IVA ex art. 7-ter”. Sarà necessario presentare l’Intrastat servizi resi.

    Sul tema consiglio la lettura di questo articolo:
    http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/locazione-stand-servizionon-e-riferibile-all%E2%80%99immobile

  21. Elisabetta ha detto:

    Buonasera Dott. Michelini,

    ieri ho postato un quesito che oggi non ritrovo nel blog. Lo riespongo sperando sia possibile farlo. Devo emettere una fattura ad un soggetto passivo svizzero per prestazioni di consulenza organizzativa e artistica relativa ad un concerto musicale tenutosi in svizzera. Ho dubbi sulla esposizione del fuori campo iva se ex art 7 ter o 7 quinquies.credo sia art 7 ter. è giusto? occorrerà poi compilare la black list se <500.00.
    grazie e ancora tanti complimenti per la chiarezza ed esaustività del suo blog.

  22. Kim Rutten ha detto:

    Buonasera, una domanda forse elementare ma ho bisogno di fare chiarezza: sono cittadina olandese ma residente in Italia, ho aperto partita iva con regime dei minimi, per vendita on line di articoli per bambini. Quando acquisto la merce da Ditte olandesi, ricevo la fattura senza iva; è corretto che debba versare l’iva il mese successivo con F24, senza poterla scaricare ma solo mettendola a costo (andrà quindi a deduzione dell’imponibile dle 5% di tasse)? Questo in pratica per me significherebbe rimetterci quasi il 20%… giusto? Se confermato, è la soluzione per me piu’ conveniente, naturalmente rientrando nei parametri del regime dei minimi? Grazie della preziosa collaborazione

  23. E’ corretto che un contribuente minimo, iscritto al Vies, acquisti da soggetti passivi UE senza applicazione dell’IVA del Paese del venditore, integrando la fattura di acquisto con l’IVA italiana (ordinaria al 21%) e versando la relativa imposta con F24 entro il giorno 16 del mese successivo.
    Per il contribuente minimo si tratta di una maggiorazione del costo di acquisto, così come avviene per gli acquisti nazionali.
    Da ricordare che va trasmesso l’Intrastat acquisti periodico.

  24. Bi ha detto:

    Buonasera Dott,il questito è il seguente:
    fattura per prestazione di servizi ue datata 30/09/2012, ricevuta il 5/10/2012 e ultimazione lavori fine settembre.
    E’ corretto ritenere la fattura di competenza di ottobre ai fini Intra(invio il 25/11/2012) ma far rientrare l’operazione ai fini iva nella liquidazione di settembre?Grazie

  25. L’effettuazione delle prestazioni di servizi UE coincide con la data di ricezione della fattura (Circolare n. 35/E 2012 sopra citata).
    Per cui nel suo caso rileva ai fini IVA e Intrastat per il mese di ottobre.

  26. alfredo ha detto:

    buonasera complimenti per il sito..e per le risposte le volevo chiedere una cosa ho commisionato una ricerca di mercato in equador adesso loro mi faranno una ricevuta perche la loro socite emette ricevute e non fatture in quanto piccola di dimensioni….come mi devo comportare ? devo fare autofattura e poi versare l’iva? la ringrazioe distinti saluti alfredo

  27. Per i servizi generici extracomunitari si applica l’art. 7-ter emettendo autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2. L’IVA va versata entro il giorno 16 del mese successivo qualora il soggetto passivo italiano, committente del servizio, sia nel regime dei minimi.

  28. Luigi ha detto:

    Buongiorno, un quesito prefestivo! una srl italiana ha effettuato una prestazione di servizi in italia per una societa’ committente residente in olanda: come dovra’ comportarsi con la fatturazione del servizio? Grazie per il consiglio che potra’ dare e nel complimentarmi per il sito internet porgo Auguri di buone Feste!

  29. Se la srl italiana è iscritta al Vies così come il cliente olandese e se si tratta di servizio generico “7-ter” DPR 633/72, andrà fatta fattura non imponibile citando l’articolo ora richiamato.
    Andrà conseguentemente elaborato e trasmesso l’Intrastat servizi resi periodico.
    Auguri anche a lei!

  30. tiziana ha detto:

    buonasera, volevo sapere se una fattura ricevuta da un hotel sloveno deve essere inserita negli elenchi intrastat delle prestazioni ricevure-
    grazie

  31. No, l’Hotel dovrebbe aver fatturato con l’IVA slovena. Territorialmente è una prestazione da riferirsi allo Stato Sloveno (ex art. 7-quater DPR 633/1972).

  32. Daniele ha detto:

    Salve volevo sapere se un soggetto passivo IVA italiano (non iscritto al VIES) emette fatture per servizi resi a soggetti intracee, con assoggettamento dell’IVA in fattura, è obbligato alla compilazione degli elenchi INTRASTAT.
    Lo stesso soggetto che acquista da paesi cee come deve comportarsi ai fini della registrazione delle fatture? le integra e paga l’iva e poi compila il modello INTARSTAT?
    Grazie mille

  33. tiziana ha detto:

    salve ho acquistato un cellulare dalla apple distribution international con sede in Irlanda ma riporta una partita iva italiana (IT00146089990) ed ha applicato l’iva del 21% in fattura, come devo comportarmi per la registrazione in contabilità? l’intra lo devo inviare mensilmente o trimestralmente? grazie

  34. Gli acquisti da Apple per le imprese devono essere fatti telefonicamente, altrimenti ci si identifica come privati e non come soggetti passivi IVA.
    Sembra comunque che Apple emetta fatture errate agli operatori nazionali che intendono comprare online identificandosi con la propria partita IVA italiana, iscritta al VIES.
    In sostanza Apple ha un rappresentante fiscale in Italia che serve loro per effettuare correttamente gli adempimenti IVA nei confronti dei privati italiani. La partita IVA del rappresentante fiscale è ininfluente per i clienti nazionali iscritti al VIES. Apple quindi dovrebbe fatturare senza l’applicazione dell’IVA italiana e si possono poi verificare due ipotesi:
    – Apple vende un prodotto che viene spedito in Italia da un altro Paese UE: trattasi di operazione intracomunitaria che prevede l’obbligo di integrare la fattura di acquisto con l’IVA italiana e l’invio dell’Intra periodico;
    – Apple vende un prodotto che si trova già in Italia presso un loro magazzino: non è operazione intracomunitaria e l’operatore italiano deve integrare la fattura di acquisto ex art. 7-bis DPR 633/1972, senza presentare la dichiarazione Intra.

  35. Andrea ha detto:

    Buongiorno Dott. Michelini,

    complimenti per il suo blog.
    Come azienda spagnola (P.IVA spagnola), sto affitando una location in Italia per un evento.
    Ebbene, mi è stato detto che ai fini della normativa del 2010, la mia azienda è tenuta al pagamento dell’IVA in Italia, invece che esserne esentata.

    Posso chiederle un chiarimento in tal senso?
    I soggetti IVA stranieri, intracomunitari, non dovrebbero pagare l’IVa nel proprio stato di appartenenza?

  36. fede ha detto:

    Buongiorno Dottore,
    nel caso precedente (Apple vende un prodotto che si trova già in Italia presso un loro magazzino: non è operazione intracomunitaria e l’operatore italiano deve integrare la fattura di acquisto ex art. 7-bis DPR 633/1972, senza presentare la dichiarazione Intra), come mi devo comportare in fase di compilazione della dichiarazione iva?
    l’importo dell’acquisto deve essere riportato sia in VF25 (casella acquisti intracomunitari) che in VJ9?

  37. @Andrea Nel caso di locazione di immobili si applica l’art. 7-quater che riconosce la territorialità italiana qualora l’immobile si trovi nel territorio dello Stato.

    @fede L’acquisto va indicato nel quadro VF e nel rigo VJ9.

  38. SILVIA ha detto:

    Una società italiana, che non è iscritta nel registro VIES, ha ricevuto una fattura da una società Bulgara per il seguente “pacchetto”: partecipazione ad un convegno + ingresso ad una fiera + cena a Bucarest.
    La fattura espone l’IVA dello stato estero. Nel registrare la fattura a quale art.IVA devo fare riferimento ( fuori campo, escluso art.???).
    Grazie.
    Cordiali saluti.
    Silvia

  39. E’ un’operazione non rilevante ai fini IVA per cui ha riflessi solo in contabilità generale per la registrazione del costo.

  40. simona ha detto:

    Buongiorno Dottore,
    la mia società ha riceveuto fattura dall’albergo in Turchia dove ho soggiornato per lavoro. La fattura espone l’IVA dello stato estero. In contabilità andrà inserita solo a costo?.
    Grazie.
    Cordiali saluti.
    Simona

  41. Sì, rileva solo come costo.

  42. Claudia ha detto:

    Buongiorno, cod.attivita’ 461104 agente rappresentante fibre tessili gregge, emette fatture a favore ditte in Germania, Gran Bretagna, Francia,Spagna in base all’art. 7-ter che viene indicato sulle fatture,ed invia regolarmente Intrastat, ma e’ soggetto anche all’indicazione dell’inversione contabile sulle fatture? Grazie per la risposta
    cordiali saluti Claudia

  43. Si veda l’articolo sulle novità in tema di fatturazione applicabili dal 2013:
    http://www.mauromichelini.it/le-novita-in-materia-di-fatturazione-applicabili-dal-2013/

  44. maria grazia ha detto:

    Fattura ricevuta da operatore intracomunitario per trasposrto beni. Il trasporto è extracee. Procediamo all’integrazione della fattura ai sensi art. 9, 1 comma. E’ corretto?

  45. Se il servizio corrisponde alle previsioni di cui all’art. 9, è corretta l’integrazione citando tale articolo. Non va fatto l’Intra.

  46. Marco ha detto:

    Buongiorno.
    Anzitutto complimenti (non di circostanza ma sinceri) per l’ottimo blog.
    Abbiamo effettuato un pagamento di un servizio (generico) ricevuto da un fornitore Cee nel mese di gennaio.
    La fattura (datata 20 gennaio) ci è pervenuta solo ora.
    E’ corretto registrare la fattura nel mese di febbraio e inviare il modello intra entro il 25 marzo ?
    Oppure dovevamo includere l’operazione nell’intra del mese di gennaio ?Grazie e saluti

  47. Grazie per i complimenti!

    Come indica la Circolare n. 35/2012, si guarda il momento di ricezione della fattura.

  48. Paolo Prevedello ha detto:

    Buongiorno Dott. Michelini,
    un ns. collaboratore ha effettuato un viaggio di lavoro in Germania.
    L’hotel dove ha pernottato ha emesso regolare fattura intestata alla società italiana esponendo l’Iva con aliquota tedesca 7%.
    Ai fini contabili la fattura va registrata fuori campo Iva? Ai fini intrastat la fattura in questione non ha alcun titolo e non si deve integrare?
    Grazie per la risposta, cordiali saluti

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