Le prestazioni occasionali nel regime dei minimi

Il regime dei contribuenti minimi, introdotto con la Legge 24/12/2007 n. 244 (c.d. Finanziaria 2008), prevede alcuni requisiti specifici da soddisfare affinché il contribuente possa aderire a tale regime fiscale agevolato. In particolare, la norma prevede che il contribuente non possa sostenere spese per lavoro dipendente e collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir e cioè spese per borsisti o tirocinanti, collaboratori a progetto o coordinati e continuativi, anche se familiari. Esiste però un’eccezione, legata alle prestazioni occasionali.

I commi della Legge Finanziaria 2008 che disciplinano il regime dei minimi non fanno cenno alle prestazioni occasionali. L’Agenzia delle Entrate però, nella Circolare n. 7/E del 28/01/2008, raccogliendo le risposte a varie domande sul tema, ritiene che il sostenimento di spese per prestazioni occasionali non precluda l’accesso al regime, né ne provochi la fuoriuscita.

La risposta dell’Agenzia è riportata al punto 2.13 della citata Circolare:

Quesito
Ai fine della verifica delle condizioni di accesso al regime dei contribuenti minimi le prestazioni occasionali sono assimilate al lavoro dipendente?
Risposta
L’aver sostenuto spese per prestazioni di natura occasionale non preclude l’accesso al regime dei contribuenti minimi trattandosi di spese diverse da quelle per lavoro dipendente o per rapporti di collaborazione indicati nel comma 96.

L’interpretazione, senza dubbio condivisibile, consente quindi al contribuente che adotta il regime dei minimi di avvalersi di collaborazioni, seppure solamente occasionali.

Link:

Circolare n. 7/E del 28/01/2008

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