Le vendite on-line verso privati o altri non soggetti passivi IVA UE

Nell’e-commerce indiretto è possibile che il soggetto IVA italiano effettui delle cessioni dei propri beni a privati oppure a entità diverse dai soggetti passivi IVA (enti, associazioni, ecc.). La regola generale prevede che le cessioni debbano scontare l’imposta nel Paese UE dell’acquirente applicando le disposizioni (e le aliquote) vigenti nel Paese UE stesso.

Il venditore italiano deve quindi nominare un rappresentante fiscale ovvero identificarsi direttamente nello Stato comunitario del soggetto acquirente in modo tale da poter correttamente adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla disciplina IVA.

Esiste però la possibilità di evitare di porre in essere quanto sopra ricordato, qualora l’ammontare complessivo delle vendite effettuate in uno Stato membro non abbia superato nell’anno solare precedente (o non superi nell’anno in corso) € 100.000, oppure il minore importo individuato dal singolo Stato.

Di seguito riporto le soglie individuate dai vari Paesi UE, in applicazione dell’art. 34 della Direttiva n. 2006/112/CE, che prevede un intervallo per la fissazione dell’importo di cui sopra, che va da € 35.000 fino ad un massimo di € 100.000.

  • Austria € 100.000
  • Belgio € 35.000
  • Bulgaria € 44.642 (70.000 BGN)
  • Cipro € 35.000 (20.000 CYP)
  • Danimarca € 37.528 (280.000 DKK)
  • Estonia € 35.151 (550.000 EEK)
  • Finlandia € 35.000
  • Francia € 100.000
  • Germania € 100.00
  • Gran Bretagna € 95.264 (70.000 sterline)
  • Grecia € 35.000
  • Irlanda € 35.000
  • Italia € 35.000
  • Lettonia € 34.433 (24.000 LVL)
  • Lituania € 36.207 (125.000 LTL)
  • Lussemburgo € 100.000
  • Malta € 35.000
  • Olanda € 100.000
  • Polonia € 44.426 (160.000 PLN)
  • Portogallo € 35.000
  • Repubblica Ceca € 37.622 (1.000.000 CZK)
  • Romania € 32.702 (118.000 RON)
  • Slovacchia € 36.946 (1.500.000 SKK)
  • Slovenia € 35.000
  • Spagna € 35.000
  • Svezia € 33.869 (320.000 SEK)
  • Ungheria € 34.671 (8.800.000 JUF)

Nel caso in cui il soggetto passivo venditore italiano effettui un ammontare complessivo di cessioni presso un determinato Paese UE, inferiore al limite stabilito in quello specifico Stato, allora tale cedente potrà applicare l’IVA in Italia, salvo che non decida, con specifica opzione (che ha vincolo triennale) da indicare nella dichiarazione annuale, di applicare comunque l’imposta nel Paese di destinazione dei suoi prodotti.

Nel caso in cui, nel corso dell’anno, il venditore dovesse superare la soglia prevista, sono fatti salvi gli effetti delle precedenti cessioni “entro-soglia” e per le vendite eccedenti il venditore dovrà applicare l’IVA nel Paese di destinazione. Nell’anno successivo, lo stesso venditore, si troverà di conseguenza costretto a rispettare la disciplina generale applicando l’IVA nel Paese di destinazione, senza poter nuovamente considerare la soglia di disapplicazione della regola generale.

In conclusione, ricordo che quanto scritto nel presente articolo è applicabile solo alle cessioni di beni materiali (e-commerce indiretto), salvo alcune eccezioni come nel caso di vendita di mezzi di trasporto nuovi, e non anche alle cessioni di beni immateriali (e-commerce diretto).

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