L’esonero IRAP per imprese individuali e lavoratori autonomi non è retroattivo

La Legge di Bilancio per il 2022 (Legge n. 234/2021) ha previsto all’art. 1, comma 8, l’esonero IRAP, a decorrere dal 2022, per imprese individuali e lavoratori autonomi.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 18/02/2022 ha affrontato la novità normativa presentando una serie di chiarimenti applicativi della disposizione, specificando che risultano beneficiarie dell’esclusione, oltre alle ditte individuali, anche le imprese coniugali e le imprese familiari, mentre non sono coinvolte le forme associate di esercizio di attività di lavoro autonomo. È bene evidenziare che l’esonero si applica a prescindere dalla sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione e quindi anche in presenza di lavoratori dipendenti o collaboratori e con l’impiego di beni strumentali rilevanti.

Un importante aspetto riguardava la possibile applicazione dell’esonero anche a periodi d’imposta antecedenti al 2022, pensando anche ai contenziosi in essere. Sul punto il parere del MEF è arrivato attraverso la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07710 del 16/03/2022, nella quale si afferma che non può essere riconosciuta efficacia retroattiva per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della norma.

Viene precisato inoltre che “fino al 2021, pertanto, non possono che operare le previgenti disposizioni che sancivano la non debenza del tributo per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, in assenza di autonoma organizzazione la cui verifica, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce, come già evidenziato, questione di mero fatto e deve, quindi, essere effettuata con una valutazione del caso concreto.”.

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