Metodo storico per la determinazione dell’acconto dei contribuenti che entrano nel regime dei minimi

Il prossimo 30 novembre scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte dirette per persone fisiche, lavoratori autonomi, ditte individuali e società. Restano esclusi i contribuenti che adottano il regime delle nuove iniziative produttive per i quali l’IRPEF, con aliquota sostitutiva del 10%, va versata solamente a saldo entro il 16 giugno dell’anno successivo (mentre per l’IRAP è previsto il meccanismo di saldo e acconto). Come di consueto, quanto dovuto in acconto può essere determinato con il metodo storico, basandosi sull’imposta a debito dell’anno d’imposta precedente, ovvero con il metodo previsionale che considera i redditi che effettivamente il contribuente registra nell’anno in corso, al netto delle eventuali detrazioni per le quali avrà diritto (ad esempio le detrazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti nell’anno).

I contribuenti in regime ordinario che hanno optato, avendone i requisiti oggettivi e soggettivi, per il regime dei minimi, non possono scegliere il metodo previsionale per calcolare l’acconto IRPEF ma sono obbligati ad adottare il metodo storico. Ciò non vale per l’IRAP in quanto  i contribuenti in regime dei minimi sono esentati da tale imposta per previsione di legge e pertanto non dovranno versare alcun acconto.

A proposito del metodo previsionale è bene ricordare che qualora i versamenti in acconto non siano almeno pari al debito effettivo calcolato in dichiarazione dei redditi, è prevista una sanzione del 30% per insufficiente versamento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.