Operazioni attive e passive con soggetti passivi UE effettuate da un operatore nazionale non iscritto al VIES
L’art. 27 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo, per i soggetti passivi IVA nazionali che intendono effettuare operazioni intracomunitarie (acquisti e vendite di beni e/o servizi con soggetti passivi IVA europei), di richiedere l’inserimento in un apposito archivio informatico denominato VIES. Gli operatori nazionali che non intendono essere iscritti al VIES o che si sono visti negare l’iscrizione ovvero che sono stati cancellati successivamente all’iscrizione, possono effettuare operazioni attive e passive con soggetti passivi UE ma per questi non valgono le generali regole che disciplinano gli scambi intracomunitari.
Per quanto concerne le operazioni attive, i soggetti passivi IVA nazionali non iscritti al VIES, come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39/E del 01/08/2011, possono effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi a clienti comunitari soggetti passivi, qualificando l’operazione come “interna”, ossia con applicazione della normativa IVA italiana e quindi con le aliquote IVA nazionali, come se stessero effettuando una cessione/prestazione interna.
Per le operazioni passive, la Risoluzione n. 42 del 27/04/2012, collegandosi alla sopraccitata Circolare 39/2011, ritiene che gli acquisti intracomunitari posti in essere da un soggetto passivo nazionale non iscritto al VIES, non possono rientrare nella disciplina degli scambi intracomunitari, e pertanto l’imposta sul valore aggiunto non è dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore. Il soggetto passivo nazionale in tale contesto viene quindi considerato alla stregua di un “privato”, con la conseguenza che non dovrà procedere all’integrazione della fattura di acquisto, la quale sarà soggetta all’IVA del Paese del fornitore. Non è inoltre possibile richiedere il rimborso dell’IVA estera pagata al fornitore comunitario, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in risposta al Videoforum del 18/01/2012.
Sia per le operazioni attive che per le operazioni passive, compiute da un operatore nazionale non iscritto al VIES, non esiste l’obbligo di presentare i modelli Intrastat giacché le operazioni poste in essere non rientrano nella disciplina degli scambi intracomunitari.
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