Operazioni intracomunitarie e verifica dell’iscrizione al VIES

Le nuove norme IVA sulle operazioni intracomunitarie in vigore dal 01/01/2020, danno importanza sostanziale all’iscrizione al VIES dei soggetti passivi IVA che effettuano un’operazione intra-UE ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA, ex art. 138, Direttiva n. 2006/112/CE, come riformulato dalla Direttiva UE n. 2018/1910.

L’obbligo di verificare l’iscrizione al VIES della controparte UE sta facendo emergere alcune problematiche che comportano la necessità di individuare i comportamenti da tenere per mettersi al riparo da possibili future contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, considerando che il danno provocato da un mancato riconoscimento della non imponibilità IVA è decisamente elevato, dovendo sommare all’IVA non applicata in fattura anche la relativa sanzione che va dal 90% al 180% dell’imposta stessa.

Un problema che è sorto, a proposito dell’obbligo di iscrizione al VIES, riguarda il fatto che alcuni Paesi UE (es. Germania) non indicano gli estremi completi dei soggetti passivi IVA dei propri Paesi all’interno della banca dati europea dei soggetti iscritti al VIES.

In generale, per la verifica del requisito sostanziale di iscrizione al VIES, il comportamento corretto da porre in essere quando si effettua un’operazione Intra-UE può essere così riassunto:

1) Effettuare sempre, prima di compiere ogni cessione/prestazione intra-UE (beni o servizi), la verifica VIES della controparte UE tramite il sito http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it; periodicamente è bene verificare inoltre anche la propria iscrizione al VIES (fermo restando che una eventuale cancellazione dovrebbe essere notificata, al soggetto titolare della p.iva, dall’Agenzia delle Entrate);

2) La verifica può portare i seguenti risultati:

A) Risultato negativo: “No, numero di partita IVA non valido per transazioni transfrontaliere nell’UE“. In questo caso non è possibile beneficiare del regime di non imponibilità IVA, ma si dovrà emettere fattura con IVA italiana.

B) Risultato positivo: “Sì, partita IVA valida“. In questo caso, se compaiono anche tutti i dati identificativi della controparte, che coincidono con quelli comunicati dal cliente UE per la fatturazione, la verifica si può considerare conclusa avendo l’accortezza di stampare/archiviare la pagina web della verifica, in modo che contenga la data della verifica stessa, allegandola/archiviandola con la fattura emessa.

Il problema nasce nel momento in cui l’esito è sì positivo, ma l’archivio VIES non dà nessun dato identificativo del soggetto passivo IVA se non la sua partita IVA. Questo succede ad esempio con i soggetti passivi IVA tedeschi, per i quali l’esito della verifica riporta soltanto il numero di partita IVA ma non anche denominazione e indirizzo.

Limitarsi all’esito di validità della partita IVA potrebbe essere considerato un comportamento non diligente da parte dell’Agenzia delle Entrate. In tal caso, infatti, non ci si può fermare all’esito positivo ma è necessario ad esempio chiedere al cliente UE la trasmissione di un certificato di attribuzione del numero identificativo IVA rilasciato dall’Agenzia fiscale del Paese UE del cliente, oppure di altra documentazione ufficiale (ad esempio una visura estera), che permetta di provare un comportamento diligente da parte del soggetto passivo IVA italiano. Questa documentazione, una volta acquisita, è opportuno venga archiviata/stampata per essere messa a disposizione in caso di verifica sulla regolare applicazione della non imponibilità IVA nelle fatture emesse.

Infine, è bene ricordare che, nel caso di forniture/prestazioni periodiche abituali con controparti UE, non appare sufficiente controllare saltuariamente l’iscrizione al VIES del cliente UE perché può sempre avvenire la cancellazione dall’elenco senza che il cedente italiano riceva comunicazione, per cui potrebbe accadere ad esempio che il cliente UE è iscritto al VIES oggi ma non più fra un mese.

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