Passo indietro dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 39/E

La Circolare n. 36/E del 16 luglio scorso ha scatenato le reazioni di professionisti, imprese e associazioni di categoria in quanto introduceva principi privi di fondamento nella determinazione della nuova base imponibile IRAP, rimettendo in discussione le modalità seguite nei mesi scorsi e pacificamente condivise per il calcolo dell’IRAP. Con la nuova Circolare n. 39/E di oggi, l’Agenzia fa marcia indietro affermando che il contribuente che applica l’art. 5 del D.Lgs. 446/1997 (società di capitali in particolare) non deve necessariamente seguire le limitazioni del Tuir per la deduzione di specifiche voci di costo.

Ecco il testo della Circolare n. 39/E:

A chiarimento delle precisazioni fornite nel paragrafo 1.2 della circolare n. 36/E del
16 luglio 2009 l’Agenzia delle entrate ritiene opportuno puntualizzare che con tale
intervento non si è inteso, né sarebbe stato possibile, reintrodurre il legame tra IRES e
IRAP che è venuto meno a seguito dell’abrogazione dell’articolo 11-bis del decreto
IRAP. E’ stato, infatti, chiaramente affermato che:
· in linea generale la rilevanza IRAP dei componenti positivi e negativi segue il
principio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico, così che la
ricorrenza del requisito di inerenza rileva – già ai fini civilistici – come condizione
per imputare a conto economico un determinato componente negativo di reddito;
· i componenti negativi correttamente imputati a conto economico in applicazione dei
principi civilistici, in altri termini, sono normalmente connotati dal generale
requisito di inerenza al valore della produzione IRAP.
Da queste affermazioni si ricava agevolmente che il principio di inerenza che deve
essere seguito ai fini della applicazione dell’IRAP è quello civilistico, desumibile dalla
corretta applicazione dei principi contabili. Alla stregua di questi principi un costo che
non attenga all’attività d’impresa ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci
non può essere dedotto solo perchè civilisticamente è stato imputato al conto
economico. In questi casi, evidentemente, l’Amministrazione finanziaria ha il potere di
contestare al contribuente l’assenza di inerenza del costo in questione ai fini della
determinazione del valore della produzione rilevante ai fini IRAP.
Per limitare le controversie che potrebbero sorgere in sede di controllo, sul modo in
cui tali principi debbano essere correttamente applicati, e tenendo conto delle esigenze
di certezza e di semplificazione che debbono informare il sistema tributario, l’Agenzia
delle entrate nella circolare 36/E del 2009 ha voluto individuare un’area di sicurezza
all’interno della quale i contribuenti possono liberamente posizionarsi.
Il contribuente che nutrisse dubbi sul modo in cui l’inerenza di alcuni componenti
negativi potrebbe essere valutata dall’Agenzia delle entrate può collocarsi in quest’area
deducendo importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le
disposizioni previste per l’applicazione delle imposte sul reddito. In tal caso, infatti, il
requisito di inerenza può ritenersi sicuramente esistente.
3
In modo soltanto esemplificativo è stato esplicitato che questa esigenza potrebbe
sorgere, in particolare, con riferimento a quei costi, per i quali il TUIR ha introdotto
presunzioni legali di parziale inerenza, ponendo limiti alla relativa deducibilità;
presunzioni legali introdotte dal legislatore proprio al fine di evitare controversie sulla
analitica determinazione della inerenza.
La circolare non altera in alcun modo il trattamento dei costi di produzione dedotti
integralmente o in misura superiore, per i quali l’Amministrazione non potrà opporre le
forfetizzazioni del TUIR. Queste ultime, infatti, nel sistema dell’IRAP non hanno valore
di presunzioni e non possono essere utilizzate dagli uffici per contestare l’inerenza dei
costi dedotti.

A chiarimento delle precisazioni fornite nel paragrafo 1.2 della circolare n. 36/E del 16 luglio 2009 l’Agenzia delle entrate ritiene opportuno puntualizzare che con tale intervento non si è inteso, né sarebbe stato possibile, reintrodurre il legame tra IRES e IRAP che è venuto meno a seguito dell’abrogazione dell’articolo 11-bis del decreto IRAP. E’ stato, infatti, chiaramente affermato che:
· in linea generale la rilevanza IRAP dei componenti positivi e negativi segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico, così che la ricorrenza del requisito di inerenza rileva – già ai fini civilistici – come condizione per imputare a conto economico un determinato componente negativo di reddito;
· i componenti negativi correttamente imputati a conto economico in applicazione dei principi civilistici, in altri termini, sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza al valore della produzione IRAP.

Da queste affermazioni si ricava agevolmente che il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini della applicazione dell’IRAP è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili. Alla stregua di questi principi un costo che non attenga all’attività d’impresa ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci non può essere dedotto solo perchè civilisticamente è stato imputato al conto economico. In questi casi, evidentemente, l’Amministrazione finanziaria ha il potere di contestare al contribuente l’assenza di inerenza del costo in questione ai fini della determinazione del valore della produzione rilevante ai fini IRAP. Per limitare le controversie che potrebbero sorgere in sede di controllo, sul modo in cui tali principi debbano essere correttamente applicati, e tenendo conto delle esigenze di certezza e di semplificazione che debbono informare il sistema tributario, l’Agenzia delle entrate nella circolare 36/E del 2009 ha voluto individuare un’area di sicurezza all’interno della quale i contribuenti possono liberamente posizionarsi.

Il contribuente che nutrisse dubbi sul modo in cui l’inerenza di alcuni componenti negativi potrebbe essere valutata dall’Agenzia delle entrate può collocarsi in quest’area deducendo importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per l’applicazione delle imposte sul reddito. In tal caso, infatti, il requisito di inerenza può ritenersi sicuramente esistente. In modo soltanto esemplificativo è stato esplicitato che questa esigenza potrebbe sorgere, in particolare, con riferimento a quei costi, per i quali il TUIR ha introdotto presunzioni legali di parziale inerenza, ponendo limiti alla relativa deducibilità; presunzioni legali introdotte dal legislatore proprio al fine di evitare controversie sulla analitica determinazione della inerenza.

La circolare non altera in alcun modo il trattamento dei costi di produzione dedotti integralmente o in misura superiore, per i quali l’Amministrazione non potrà opporre le forfetizzazioni del TUIR. Queste ultime, infatti, nel sistema dell’IRAP non hanno valore di presunzioni e non possono essere utilizzate dagli uffici per contestare l’inerenza dei costi dedotti.

Link:

Circolare n. 39/E del 16/07/2009

Un pensiero riguardo “Passo indietro dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 39/E

  1. Dott. Mauro Michelini ha detto:

    Comunicato stampa UNGDCEC:
    BASE IMPONIBILE IRAP – ULTERIORI CHIARIMENTI

    L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, prende atto delle precisazioni contenute nella circolare 39/E del 22/07/2009.
    Nel testo firmato dal dott. Attilio Befera si legge infatti che il precedente chiarimento del 16/7 u.s. “non altera in alcun modo il trattamento dei costi di produzione dedotti integralmente o in misura superiore, per i quali l’Amministrazione Finanziaria non potrà opporre le forfetizzazioni del TUIR. Queste ultime, infatti, nel sistema dell’Irap non hanno valore di presunzioni e non possono essere utilizzate dagli uffici per contestare l’inerenza dei costi dedotti.”.
    Considerando questa ultima precisazione come un passo verso la ragionevolezza che necessariamente deve caratterizzare i rapporti tra fisco e contribuenti, ritiene l’Ungdcec che ulteriore sforzo nella medesima direzione spetta ora al legislatore chiamato a definire l’abuso del diritto.
    Un sistema tributario informato a criteri di certezza e semplificazione, esigenza oggi sentita da tutti gli attori coinvolti, è l’imprescindibile presupposto di un Paese moderno.

    Roma, 23 luglio 2009.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.