Per effettuare operazioni intracomunitarie è necessaria l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate

Diventa operativa la norma introdotta dall’art. 27 del D.L. 78/2010 in merito al nuovo meccanismo di autorizzazione per i soggetti passivi IVA che intendono effettuare operazioni intracomunitarie. L’obiettivo della norma in commento è di prevenire le frodi IVA e a questo fine è ora previsto che imprese e professionisti debbano esplicitamente indicare all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di effettuare operazioni con soggetti passivi UE.

L’Agenzia terrà un apposito elenco con i dati dei soggetti autorizzati a compiere operazioni con i Paesi UE, i quali, per essere autorizzati, dovranno presentare in fase di apertura della partita IVA, ovvero in un momento successivo, apposita istanza attraverso i modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (ditte individuali e lavoratori autonomi) e compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I. Entro 30 giorni l’Agenzia competente potrà negare l’autorizzazione sulla base di una serie di controlli preliminari. I soggetti autorizzati, ai quali non sarà cioè notificato il diniego, saranno comunque soggetti a prcedure di controllo sempre al fine di evitare frodi nelle operazioni intracomunitarie.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29/12/2010  (Prot. n. 2010/188376) descrive dettagliatamente le procedure di valutazione effettuate dall’Agenzia. Lo stesso documento dà istruzioni ai contribuenti già operativi che, in sintesi, possono essere così riassunte: le partite iva già operative nel 2009 e nel 2010, che hanno effettuato in quel periodo operazioni intracomunitarie con presentazione conseguente dei modelli Intrastat, vengono inseriti nell’elenco dei soggetti autorizzati; coloro i quali non hanno invece compiuto operazioni intracomunitarie nei due anni citati, dovranno presentare istanza tramite i modelli AA7 o AA9 e attendere il decorso dei 30 giorni che richiede l’Agenzia per l’effettuazione delle verifiche previste, senza che sia manifestato il diniego.

I soggetti che già svolgono un’attività e che secondo quanto descritto non hanno diritto all’iscrizione automatica nell’elenco degli abilitati, dovranno presentare l’istanza quanto prima se intendono svolgere operazioni intracomunitarie nel prossimo futuro perché entro il 28/02/2011 verranno cancellati dall’archivio informatico contenente i nominativi dei soggetti autorizzati.

In conclusione è bene precisare che durante i 30 giorni che seguono la presentazione dell’istanza, il soggetto passivo IVA non può compiere operazioni intracomunitarie: solo dal 31° giorno, in assenza di diniego, si potranno effettuare transazioni con soggetti UE.

Link:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29/12/2010  (Prot. n. 2010/188376)

4 pensieri riguardo “Per effettuare operazioni intracomunitarie è necessaria l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate

  1. Il 18/01/2012, l’Agenzia delle Entrate, nel corso di un forum fiscale, ha fornito dei chiarimenti sul tema delle operazioni intracomunitarie dopo l’introduzione del regime autorizzatorio che prevede l’iscrizione al VIES dei soggetti passivi che intendono effettuare operazioni con altri soggetti passivi UE.
    In particolare viene confermato che il soggetto passivo italiano che effettua acquisti intracomunitari, senza essere iscritto nell’archivio VIES, deve pagare l’IVA del Paese del fornitore UE, senza poterla chiedere a rimborso. Il fornitore evidentemente dovrà emettere la fattura applicando l’imposta prevista nel proprio Stato, come se effettuasse una cessione/prestazione interna.
    Per quanto concerne invece le cessioni/prestazioni di soggetti passivi italiani a favore di soggetti passivi UE, viene ribadita la necessità per l’operatore nazionale di emettere fattura con IVA italiana, secondo le regole generali applicabili per gli scambi interni.
    Tutte le operazioni intracomunitarie compiute da soggetti non iscritti al VIES, non determinano alcun obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat.
    La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39/E del 01/08/2011 dava già indicazioni in tal senso, tuttavia è da ritenersi utile questo chiarimento da parte della stessa Agenzia.

  2. Con la Risoluzione n. 42/E del 27/04/2012 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ad una società italiana che aveva comprato pannelli fotovoltaici da una società tedesca e aveva perfezionato l’operazione di acquisto nel mese di aprile 2011 senza essere iscritta al Vies. L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che in questo caso l’Iva è dovuta dal fornitore nel suo Paese. Le Entrate segnaleranno l’irregolarità dell’operazione all’altro Stato membro che potrà recuperare l’Iva non assolta. Non trattandosi di acquisto intracomunitario alla transazione non risulta applicabile il regime del reverse charge in Italia.

  3. Valeria ha detto:

    Salve,
    per quel che concerne i social network e i pagamenti di inserzioni a scopi commerciali vale ancora quanto leggo qui nell’art e nei commenti?
    Quel che non è chiaro è se la presentazione di elenchi Intrastat al commercialista è obbligatorio nel caso di inserzioni con scopo commerciale o se – qualora non iscritti al Vies – si può ovviare pagando l’Iva del Paese estero comunitario fornitore

    Facebook ad es. non permette nel caso di scopo commerciale di far pagare all’inserzionista l’Iva già nel costo dell’inserzione ma solo nel caso di scopo non commerciale. Ha informazioni al riguardo?
    Nel caso di scopi commerciali l’iscrizione al Vies è opzionale o obbligatoria?

  4. Premesso che i tempi di iscrizione al Vies sono cambiati (iscrizione immediata), nel caso di prestazioni di servizi generiche che coinvolgono un soggetto passsivo IVA italiano non iscritto al Vies, secondo la dottrina prevalente, supportata da giurisprudenza UE e dalla lettura del quadro normativo vigente, la mancata iscrizione al Vies non dovrebbe pregiudicare la qualificazione della prestazione come fuori campo IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972. Tale chiarimento non è ancora arrivato dall’Agenzia delle Entrate e, anzi, sembra che l’orientamento dell’Agenzia sia di dare prevalenza al dato formale (iscrizione o no al Vies). Rimane infine il dubbio sulla presentazione o meno dell’Intrastat servizi nei casi di mancata iscrizione al Vies.

    Il Vies per “scopi commerciali” non rappresenta un obbligo.

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