Pubblicato il nuovo Principio contabile OIC 11: da subito in vigore il postulato sulla continuità aziendale

Il tanto atteso Principio contabile OIC 11 è stato approvato e pubblicato il 22/03/2018. L’elemento di maggior interesse è senza dubbio legato alla rappresentazione del postulato della continuità aziendale (going concern), analizzato dai paragrafi dal 21 al 24 del principio, per il quale è prevista una immediata entrata in vigore, già per i bilanci d’esercizo 2017. Tutte le altre novità si applicheranno invece ai bilanci con esercizio che inizia il 01/01/2018 e quindi, per gli esercizi “solari”, a partire dai bilanci 2018.

L’OIC 11 disciplina i postulati che sovrintendono la redazione dei bilanci d’esercizio: prudenza, prospettiva della continuità aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, costanza nei criteri di valutazione, rilevanza, comparabilità.

Trattando il tema della continuità aziendale, il principio, dopo aver ricordato che l’art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c., prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, richiede alla direzione aziendale una valutazione della prospettiva della continuità considerando un orizzonte temporale di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nel caso in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito alla continuità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.

Qualora la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a non ritenere di avere alternative alla cessazione dell’attività, senza che si siano però ancora accertate cause di scioglimento della società, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tuttavia tenendo conto, nell’applicazione dei principi contabili, del limitato orizzonte temporale residuo e dando le necessarie informazioni in nota integrativa.

Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 2485 c.c., venga accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento ex art. 2484 c.c., il bilancio d’esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell’attività e si applicano i criteri di funzionamento tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio.

Con l’entrata in vigore del nuovo principio, sono sospese le disposizioni del capitolo 7 del Principio contabile OIC 5 “Bilanci di liquidazione” relativo a “Le valutazioni nel bilancio d’esercizio nell’ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del going concern”.

Link:

Principio contabile OIC 11

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