Regime dei minimi o nuove iniziative produttive: quale scegliere?

Chi inizia una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo, deve scegliere il regime fiscale più adeguato in relazione alla propria dimensione e alla specifica situazione soggettiva in cui si trova. Nel nostro ordinamento tributario esistono due regimi agevolati alternativi: si tratta del regime dei minimi, introdotto dall’art. 1, commi 96-117, L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), e del regime nuove iniziative produttive (c.d. forfettino), previsto dall’art. 13, L. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001).

Regime dei minimi

Il regime dei minimi può essere applicato, a partire dal 01/01/2008, alle persone fisiche residenti in Italia che prevedono di soddisfare i seguenti requisiti:
ricavi o compensi annuali non superiori a € 30.000;
nessuna cessione all’esportazione (vale a dire vendite fuori dall’Unione Europea) ed operazioni assimilate (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. 633/1972);
nessuna spesa per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), ossia borsisti o tirocinanti, collaboratori a progetto o coordinati e continuativi, anche se familiari; è consentita l’esistenza di familiari collaboratori dell’impresa familiare ed inoltre è consentito avvalersi di collaborazioni occasionali (vedi approfondimento);
– nessuna erogazione di quote di utili ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
– acquisto, anche mediante contratti di appalto, locazione (anche di immobili) o leasing, di beni strumentali di valore complessivo non superiore a € 15.000 in un triennio, considerando al 50% del loro valore i beni che sono ad uso promiscuo (autovettura, cellulare, ecc.).

Chi inizia l’attività nel corso dell’anno deve considerare il limite di fatturato di € 30.000 ragguagliato ad anno: ad esempio se l’attività è svolta per 6 mesi, il limite di fatturato è di € 15.000 per il primo anno.

Per adottare questo regime fiscale è necessario spuntare l’apposita casella della dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/10).

I contribuenti che adottano il regime dei minimi:
non sono soggetti passivi IVA e quindi non sono tenuti ad alcun adempimento IVA, tranne per gli acquisiti intracomunitari (obbligo di integrare le fatture di acquisto, versando l’IVA entro il 16 del mese successivo, e di presentare gli elenchi INTRASTAT) e per le importazioni;
non sono soggetti passivi IRAP;
non sono soggetti agli Studi di Settore, qualora previsti per l’attività svolta, o ai parametri;
– sono soggetti alla disciplina ordinaria relativa all’applicazione della ritenuta d’acconto del 20%, qualora sia svolta attività di lavoro autonomo;
– sulle fatture di importo superiore a € 77,47 devono applicare una marca da bollo di € 1,81.

I “minimi” sono tenuti a versare all’Erario soltanto un’imposta sostitutiva IRPEF del 20%, calcolata come differenza fra i ricavi incassati e i costi sostenuti nell’anno (principio di cassa), che va corrisposta in acconto e saldo, come da regole ordinarie. La determinazione dell’imposta dovuta è illustrata nell’apposito quadro CM della dichiarazione dei redditi UNICO PF. In tale quadro è altresì possibile dedurre i contributi previdenziali corrisposti.

Occorre infine sottolineare che non possono adottare il regime dei minimi i contribuenti che sono contestualmente soci di società di persone, che fanno parte di associazioni professionali o che sono soci in s.r.l. in regime di trasparenza.

Sempre in tema di esclusioni dal regime dei minimi, è bene ricordare che la Circolare AdE n. 73/E dell’anno 2007 ha chiarito che sono escluse dal regime in questione le attività di:
– agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972);
– vendita sali e tabacchi (art. 74, D.P.R. n. 633/1972);
– commercio dei fiammiferi (art. 74, D.P.R. n. 633/1972);
– editoria (art. 74, D.P.R. n. 633/1972);
– gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, D.P.R. n. 633/1972);
– rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, D.P.R. n. 633/1972);
– intrattenimenti, giochi e altre attività (art. 74, D.P.R. n. 633/1972);
– agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972);
– agriturismo (art. 5, comma 2, legge n. 413/1991);
– vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973);
– rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. n. 41/1995);
– agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, D.L. n. 41/1995).

Ulteriori informazioni sul regime dei minimi si possono trovare qui.

Regime delle nuove iniziative produttive (c.d. forfettino)

Rispetto al regime dei minimi, il c.d. forfettino è adottabile solo per i primi 3 anni di esercizio dell’attività. Sono ammessi a tale regime i soggetti (persone fisiche e titolari di impresa familiare) che:
negli ultimi 3 anni non hanno esercitato un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche familiare o in forma associata (eccezion fatta per il socio di capitali che non ha quindi svolto in concreto alcuna attività);
non intraprendono una nuova attività come mera prosecuzione di una precedente, svolta anche come lavoratore dipendente o autonomo o collaboratore (sono esclusi i periodi di pratica obbligatoria);
hanno ricavi o compensi nel corso dell’anno non superiori a € 30.987,41 (per l’esercizio di attività di lavoro autonomo o per attività imprenditoriali di servizi) ovvero a € 61.974,83 (negli altri casi); se vengono svolte più attività contemporaneamente, la somma dei ricavi e compensi non deve superare il limite previsto per l’attività prevalente;
– se proseguono un’attività svolta precedentemente da un altro soggetto, nell’anno precedente l’ammontare di ricavi e compensi non deve superare i limiti di cui sopra.

Per adottare questo regime fiscale è necessario spuntare l’apposita casella della dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/10).

I contribuenti che adottano il regime nuove iniziative produttive:
sono soggetti IVA ma liquidano e versano l’eventuale imposta dovuta solo una volta l’anno (entro il 16/03);
versano un’imposta sostitutiva IRPEF del 10% una volta l’anno (entro il 16/06), determinando il reddito imponibile secondo le regole ordinarie (per il lavoro autonomo, art. 54 Tuir; per l’attività d’impresa si considerano le norme semplificate ex art. 66 Tuir);
sono soggetti IRAP e versano l’imposta con il meccanismo ordinario di saldo e acconti;
sono tenuti all’applicazione di Studi di Settore o parametri (tranne nel primo anno di attività);
– se svolgono attività di lavoro autonomo non vedono i propri compensi essere soggetti all’applicazione della ritenuta d’acconto del 20%;
non possono dedurre i contributi previdenziali dal reddito d’impresa o lavoro autonomo al quale è applicata l’imposta sostitutiva del 10%.

Entrambi i regimi sopra descritti hanno vantaggi in termini di gestione amministrativa, contabile e fiscale. Tale semplificazione non è tuttavia da leggersi come occasione per gestire il tutto con il fai-da-te: la consulenza di un dottore commercialista è sempre consigliabile sia per le criticità che in ogni caso possono sorgere durante l’anno, sia per l’indiscutibile utilità di avere al proprio fianco un professionista capace di essere sempre aggiornato sulle ultime novità fiscali, da applicare anche in casi relativamente semplici come quelli in discussione.

Da ultimo, val la pena ricordare che le semplificazioni previste per i regimi fiscali agevolati si traducono in costi di gestione (leggasi costi per la tenuta della contabilità e per gli adempimenti fiscali) certamente ridotti rispetto ad un contribuente ordinario.

6 pensieri riguardo “Regime dei minimi o nuove iniziative produttive: quale scegliere?

  1. Aggiornati i riferimenti al modello di dichiarazione di inizio attività (AA9/10), utilizzabile dal 1° gennaio 2010 in sostituzione del precedente AA9/9.

  2. Andrea ha detto:

    Salve,
    il mio commercialista mi ha detto che dal 2008 non si può più aderire al regime delle nuove iniziative produttive ma che è rimasto in vigore solo per chi vi aveva aderito precedentemente e che quindi ad oggi si può optare solo per il regime dei minimi.

    È vero?

    Grazie

  3. L’informazione che le è stata data non è corretta.
    Il regime delle nuove iniziative produttive è ancora adottabile in quanto non abrogato con l’introduzione del regime dei minimi.

  4. Dal 2012 sarà in vigore il nuovo regime dei minimi, così come modificato nel corso del 2011.
    Per un dettaglio delle nuove condizioni di accesso e di permanenza:
    http://www.mauromichelini.it/il-nuovo-regime-dei-minimi-dal-2012/

  5. Stefano ha detto:

    Salve, nel caso di attività commerciale i 60.000 € si riferiscono al fatturato oppure all’utile ?
    Se vendo 60.000 euro di merce e applico un margine del 10 % l’ammontare va calcolato sui 60.000 o teniamo in considerazione i 6000 ?
    Grazie Stefano

  6. Il riferimento è sempre ai ricavi, non al reddito dell’anno.

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