Scissione e riduzione dei termini ex art. 2505-quater c.c.

Fra gli articoli del codice civile che disciplinano l’operazione di fusione se ne ritrova uno specificamente applicabile quando partecipano all’operazione società con capitale sociale non rappresentato da azioni. L’articolo in questione è il n. 2505-quater:

Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; le disposizioni dell’articolo 2501-sexies possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.

L’articolo in commento non viene richiamato nella parte in cui il codice civile si occupa invece della scissione (art. 2506 e ss.). L’art. 2506-ter c.c., infatti, rende applicabili alla scissione un’insieme di articoli scritti per regolare la fusione ma non fa mai cenno all’art. 2505-quater. Diventa perciò necessario intervenire in via interpretativa giungendo ad una soluzione che non può limitarsi a considerare solamente il dettato letterale degli articoli del codice.

L’art. 2506-bis, trattando del progetto di scissione, si rifà esplicitamente, nel primo e soprattutto nel quinto comma, all’art. 2501-ter, scritto per disciplinare il progetto di fusione dal punto di vista sia del contenuto che delle modalità e dei termini per il deposito dello stesso presso il registro delle imprese. Allo stesso modo l’art. 2506-ter, che richiama un inseme di articoli scritti per la fusione ma applicabili anche alla scissione, al quinto comma include gli artt. 2501-septies (deposito degli atti precedente all’approvazione della fusione) e 2503 (opposizione dei creditori all’operazione).

Gli articoli citati prescrivono termini specifici che, nel caso disciplinato dall’art. 2505-quater, possono essere ridotti della metà. Se per la fusione, ovviamente, non vi sono problemi di applicazione, al contrario, per la scissione, non esiste la possibilità di ridurre alcun termine se non si accetta di includere in via interpretativa anche l’art. 2505-quater.

Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto, nella massima L.A.8 così si esprime:

L.A.8 – (RIDUZIONE DEI TERMINI NELLE SCISSIONI IN CUI NON PARTECIPANO SPA, SAPA O COOP.PER AZIONI – 1° pubbl. 9/04) Nel caso in cui ad una scissione non partecipano s.p.a., s.a.p.a. o cooperative per azioni i termini di cui agli artt. 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, c.c., (direttamente applicati alla scissione per effetto del richiamo contenuto negli artt. 2506bis, quinto comma, e 2506ter, quinto comma, c.c.) sono ridotti alla metà per effetto del disposto dell’art. 2505-quater, c.c. Detto ultimo articolo, infatti, pur non essendo espressamente richiamato in materia di scissione, deve necessariamente applicarsi alla stessa poichè non integra una disposizione autonoma ma una modalità di applicazione degli articoli richiamati.

L’interpretazione dei Notai è senz’altro condivisibile. La riduzione dei termini ex art. 2505-quater c.c. deve essere applicata anche alle operazioni di scissione. Diventerebbe davvero difficile giustificare una tesi opposta giacché le operazioni di fusione e scissione, prevedendo iter simili sotto molti aspetti, non potrebbero che avere, per le medesime fattispecie soggettive, lo stesso trattamento.

In conclusione è bene ricordare che l’applicazione pratica dell’art. 2505-quater c.c. nell’ambito delle operazioni di scissione è tutt’altro che scontata. Si sono invero riscontrate difficoltà presso talune Camere di Commercio nell’accettare depositi “anticipati” che invocavano l’applicazione dell’articolo in discussione. In quei casi la “svista” del legislatore ha determinato un differimento dell’efficacia dell’operazione davvero ingiustificato.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.