• Assistenza fiscale
  • Consulenza alle imprese
  • Contabilità, bilanci e revisione
  • Curriculum
  • Contatti

Dott. Mauro Michelini

Dottore Commercialista e Revisore Legale

  • Assistenza fiscale
  • Consulenza alle imprese
  • Contabilità, bilanci e revisione
  • Curriculum
  • Contatti

Secondo l’Agenzia delle Entrate le spese per l’aggiornamento professionale obbligatorio sono sempre deducibili al 50%

21 Settembre 2012 .blog 1 Comment

La maggior parte dei liberi professionisti iscritti ad Albi (dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.) sono obbligati a partecipare durante l’anno a corsi, seminari e convegni di aggiornamento professionale. Lo spirito, senz’altro condivisibile, della disposizione normativa che disciplina la c.d. formazione professionale continua, è quello di “costringere” il professionista a mantenersi aggiornato in modo da poter garantire nel tempo ai propri clienti adeguati livelli di competenza e professionalità.

Per il professionista paretecipare a corsi di aggiornamento ha evidentemente un costo, che va dalla quota di partecipazione richiesta dagli organizzatori fino all’eventuale vitto e alloggio necessari per poter raggiungere la sede ove viene svolto l’evento formativo.

L’art. 54 del Tuir stabilisce che le spese per l’aggiornamento professionale dei lavoratori autonomi sono deducibili al 50%, stabilendo quindi una presunzione di parziale inerenza dei costi in commento rispetto alla professione esercitata. La norma non fa riferimento ai corsi di formazione a cui il professionista deve partecipare obbligatoriamente, pena l’applicazione di sanzioni che potrebbero influire sulla stessa possibilità di esercitare la professione e di rimanere iscritto attivamente all’Albo di riferimento.

Sul punto c’è quindi da chiedersi se per le spese relative ad eventi formativi obbligatori vale la presunzione di cui all’art. 54. Nella Circolare n. 35/E del 20/09/2012, l’Agenzia delle Entrate risponde ad uno specifico quesito che affronta esplicitamente questo argomento:

Domanda
L’articolo 54, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), dispone che “[…] le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare”, introducendo, di fatto, una presunzione legale di inerenza attenuata secondo cui una quota-parte di tali spese, forfetizzata nella misura del 50 per cento è da ritenersi sostenuta per finalità di carattere ludico o, comunque, extra-professionale. Si chiede se la predetta disposizione operi o se, invece, più coerentemente, non rilevi, con riferimento alle spese di pura partecipazione (quindi, con esclusione delle spese di vitto e alloggio) per la formazione continua obbligatoria che determinate categorie di soggetti (tipicamente, gli iscritti in albi professionali), per espressa previsione normativa e ordinamentale, sono obbligate a sostenere e in relazione alle quali pare fuor di dubbio un vincolo di inerenza pieno rispetto all’esercizio della propria attività professionale.

Risposta
Il comma 5 dell’articolo 54 del TUIR, prevede, fra l’altro, la deduzione dal reddito di lavoro autonomo, nel limite del 50 per cento, delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.
Si ritiene che detta disposizione, non operando alcuna distinzione circa la natura del corso, sia applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali.

Il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate non appare condivisibile. Il professionista che per poter esercitare la propria attività è costretto a partecipare ad un determinato numero di eventi formativi ogni anno, sostenendo costi di partecipazione spesso di importo rilevante, dovrebbe vedersi pacificamente riconosciuti fiscalmente detti costi, per i quali è chiaramente dimostrabile l’inerenza totale rispetto all’attività esercitata, sancita fra l’altro dall’accreditamento del corso formativo con l’Ordine professionale di riferimento.

Stupisce la presa di posizione dell’Agenzia di fronte ad uno dei (pochi?) casi in cui il principio generale dell’inerenza appare oggettivamente soddisfatto, confermando purtroppo una certa e ingiustificata ostilità dell’Erario nei confronti dei professionisti italiani, che va ad ostacolare anche e soprattutto i giovani che intendono avvicinarsi alle professioni, caricati da subito di pesanti “balzelli” (polizze assicurative obbligatorie anche in mancanza di clienti diretti, oneri annuali elevati di iscrizione agli Ordini, costi di formazione obbligatoria deducibili soltanto al 50%, ecc.) che finiscono per essere le vere barriere che scoraggiano l’ingresso nelle professioni regolamentate, più dei tanto criticati Esami di Stato, utili invece a verificare e garantire, almeno sulla carta, il possesso delle competenze minime per l’esercizio della professione.

art. 54 Tuirformazione professionaleIRPEF

Contratti di leasing: il metodo finanziario ha riconoscimento fiscale

La Posta Elettronica Certificata (PEC) obbligatoria anche per le ditte individuali

1 thought on “Secondo l’Agenzia delle Entrate le spese per l’aggiornamento professionale obbligatorio sono sempre deducibili al 50%”
  1. Dino
    28 Settembre 2012 at 18:00

    Addirittura il 50%? Quanta umanità!

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

TAG
apertura partiva iva art. 7-ter art. 108 Tuir avvio attività bilancio circolari agenzia delle entrate collegio sindacale continuità aziendale Corte di Cassazione crediti crediti tributari debiti tributari detrazione 55% e-commerce fusioni IL MONDO intrastat IRAP IRES IRPEF IVA leasing nota integrativa OIC OIC 15 operazioni intracomunitarie PEC plusvalenze Principi contabili privacy redditometro regime dei minimi regime nuove iniziative rivalutazione immobili s.p.a. s.r.l. scambi intracomunitari servizi intracomunitari sito internet società di capitali spese di rappresentanza spese vitto/alloggio studi di settore Vies webmaster
Commenti
  • Dott. Mauro Michelini su Cassazione: le sponsorizzazioni sportive sono deducibili come spese di rappresentanza e non come spese di pubblicità
  • Dott. Mauro Michelini su Cassazione: le sponsorizzazioni sportive sono deducibili come spese di rappresentanza e non come spese di pubblicità
  • Dott. Mauro Michelini su L’OIC pubblica il Documento Interpretativo n. 7 sulle rivalutazioni di beni d’impresa e partecipazioni
  • Omar su Società di capitali socie di società di persone
  • Dott. Mauro Michelini su I versamenti dei soci nelle società di capitali: versamenti in conto capitale o finanziamenti rimborsabili?
Copyright © Dott. Mauro Michelini - P.IVA 04255540280
Proudly powered by WordPress | Theme: Doo by ThemeVS.