Ancora sulla deducibilità IRAP: il problema delle imposte anticipate
La nuova disposizione, introdotta dal D.L. 185/2008, che prevede la deducibilità dell’IRAP pagata nell’anno dall’imponibile IRES nella quota forfetaria del 10%, entrerà necessariamente anche nella fiscalità differita del bilancio di esercizio 2008 giacché la sua corretta applicazione comporta un differimento della deducibilità di una parte dei costi imputati, per competenza, nel conto economico.