Trasparenza delle erogazioni pubbliche, rivista la disciplina con il decreto crescita

Il D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”) ha modificato la disciplina contenuta nella Legge n. 124/2017 sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche. Di fatto le modifiche introdotte hanno comportato la riscrittura della norma che è stata completamente sostituita con una sostanziale rivisitazione del regime sanzionatorio.

Per quanto concerne le imprese, esse devono adempiere all’obbligo informativo nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, mentre i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono l’obbligo attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet, in un’area liberamente accessibile, o sul portale di categoria entro il 30 giugno di ogni anno. Un aspetto rilevante concerne infatti l’applicazione di questa normativa anche alle ditte individuali e alle società di persone, non tenute alla pubblicazione della nota integrativa al bilancio, per le quali come detto è prevista la necessità di pubblicare le informazioni sul proprio sito internet ovvero sui portali messi a disposizione dalle associazioni di categoria, entro il 30 giugno di ogni anno.

È stato altresì chiarito che gli obblighi informativi riguardano soltanto “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, quindi non sono da rendicontare le somme ricevute in relazioni a rapporti a carattere sinallagmatico. Per quanto riguarda poi la rendicontazione, è necessario applicare il criterio di cassa, con la conferma che l’obbligo di pubblicazione non si applica qualora l’importo sia inferiore a € 10.000.

A proposito delle sanzioni, la formulazione originaria prevedeva, in caso di inosservanza dell’obbligo, la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi. Il “decreto crescita”, nella sua versione finale, ha mitigato il regime sanzionatorio, recependo le osservazioni delle principali associazioni di categoria (in particolare Assonime e CNDCEC).

Viene infatti prevista una moratoria in fase di prima applicazione della norma ed è stata introdotta una sanzione proporzionale, dal 1° gennaio 2020, calcolata nell’1% dei vantaggi economici ricevuti, con un importo minimo comunque dovuto di € 2.000 e la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Passati 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti

A fronte di quanto ora vigente, nessuna sanzione è prevista in relazione agli importi percepiti nell’esercizio (finanziario) 2018 che le società devono indicare nella nota integrativa al bilancio 2018 e che le imprese non tenute alla redazione della nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito internet o sul portale di categoria entro il 30/06/2019.

Link: Circolare CNDCEC-Assonime

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