La rilevanza IRAP delle plus e minusvalenze relative a beni strumentali alla luce della Circolare 27/E del 26/05/2009

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 26 maggio la Circolare n. 27/E che risponde ad alcune questioni che riguardano la nuova disciplina IRAP applicabile dal periodo d’imposta 2008. Un questione decisamente interessante è quella relativa alla rilevanza delle plus e minusvalenze dalla nuova base imponibile IRAP.

Le conclusioni dell’Agenzia sono sostanzialmente condivisibili e portano a ritenere che le plus/minusvalenze sono rispettivamente tassabili o deducibili se relative a beni strumentali, indipendentemente dalla loro classificazione in conto economico (aggregati A o B ovvero E, se ritenute straordinarie).

Di seguito riporto integralmente la risposta dell’Agenzia sul tema.

Domanda
L’articolo 1, comma 50, della legge finanziaria per il 2008 che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, disciplina con nuovi criteri la determinazione della base imponibile IRAP, ha soppresso il comma 3 dell’articolo 11 del d.lgs. n. 446 del 1997. Tale disposizione disponeva che le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda concorrevano, in ogni caso, alla formazione della base imponibile IRAP. Tale previsione non è stata espressamente riprodotta negli articoli 5, 6 e 7 del decreto IRAP. Si chiede di chiarire se l’abrogazione del comma 3, dell’articolo 11 del d. lgs. n. 446 determini l’irrilevanza, ai fini IRAP, delle suddette componenti.

Risposta dell’Agenzia
Come ricordato, l’articolo 1, comma 50, lettera f), n. 3) della legge finanziaria per il 2008 ha disposto l’abrogazione dell’articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997 che prevedeva, tra l’altro, la rilevanza agli effetti dell’IRAP delle plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda.

Tale previsione non è stata, peraltro, espressamente riprodotta all’interno degli articoli dedicati alla disciplina IRAP applicabile alle società di capitali ed enti commerciali, alle banche e società finanziarie e alle imprese di assicurazione (articoli 5, 6 e 7 del decreto IRAP, così come modificati ad opera dell’articolo 1, comma 50, della legge finanziaria per il 2008).

Tuttavia l’irrilevanza delle citate plus/minusvalenze che, prima facie, sembrerebbe derivare dalla soppressione del comma 3 dell’articolo 11 del d. lgs. n. 446 del 1997 non appare coerente con il quadro sistematico che discende dal complesso della riforma della disciplina dell’IRAP. Si deve tener presente, infatti, che con la riforma il legislatore ha inteso rafforzare la derivazione diretta dell’IRAP dai dati di bilancio introducendo tuttavia anche regole specifiche. In tale senso, va osservato che la totale irrilevanza delle suddette componenti relative ai beni strumentali non sarebbe coerente:

– con la disposizione inserita negli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997, secondo cui “le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione”;

– con la deducibilità dalla base imponibile delle quote di ammortamento relative ai beni strumentali.

In buona sostanza, non sarebbe coerente un sistema in cui assumono rilievo le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali e non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che ordinariamente partecipano al processo produttivo. Né si può trascurare la circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi d’imposta precedenti, attraverso quote di ammortamento.

Una interpretazione di tipo sistematico porta, in definitiva, a ritenere pienamente rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali. Diversamente, si può affermare che non concorrono a formare la base imponibile le plus/minusvalenze derivanti da fenomeni valutativi, posto che l’articolo 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 esclude espressamente la deducibilità dall’IRAP della voce B10) lettera c) del conto economico, riferita alle svalutazioni delle immobilizzazioni.

Tali conclusioni restano valide anche per i soggetti IAS adopter i quali devono assumere, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, le “voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1” ( cfr. articolo 5, comma 2, del decreto IRAP).

Si ritiene, infine, che l’irrilevanza ai fini IRAP dei fenomeni valutativi valga anche per le banche (in quanto, per queste, le rettifiche di valore rientrano in una voce del conto economico non contemplata dall’articolo 6 del decreto IRAP) nonché per le imprese di assicurazione, se le rettifiche riguardano voci del conto non tecnico.

In conclusione è bene ricordare che invece le plu/minusvalenze relative a cessioni d’azienda sono ancora oggi irrilevanti nella determinazione della base imponibile IRAP.

Link:

– Circolare 27/E 2009

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