Dati societari anche nel sito internet: il nuovo art. 2250 c.c.

Con l’approvazione della c.d. Legge Comunitaria 2008 è stato modificato l’art. 2250 c.c. che prevede l’obbligo di indicare alcune informazioni relative alla società in tutti i documenti (fatture, contratti, lettere, ecc.).
Il nuovo art. 2250 c.c. prevede che le seguenti informazioni:
– denominazione sociale;
– indirizzo completo sede legale;
– codice fiscale e partita IVA;
– importo capitale sociale con indicazione della parte versata;
– registro imprese ove la società è iscritta e numero (è uguale al codice fiscale);
– numero REA.
siano obbligatoriamente riportate anche nel sito internet della società.
Vi invito quindi a provvedere quanto prima ad aggiornare i vostri siti internet onde evitare l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 c.c. (da € 206 a € 2.065).
Colgo l’occasione per ricordare che esiste già una norma fiscale (art. 35 del D.P.R. 633/1972 – IVA) che impone di indicare il solo numero di partita IVA almeno nella home page del sito internet della società. Questa norma rimane comunque efficace, pertanto vi invito a verificare che il vostro sito internet riporti almeno nella pagina iniziale il numero di partita IVA, in quanto anche la mancata osservanza di tale prescrizione è sanzionata.

Con l’approvazione della c.d. Legge Comunitaria 2008 è stato modificato l’art. 2250 c.c. che prevede l’obbligo di indicare alcune informazioni relative alla società in tutti i documenti (fatture, contratti, lettere, ecc.). Le novità introdotte riguardano solamente le società di capitali (s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a.); nulla cambia infatti per quanto riguarda le società di persone.

Il nuovo art. 2250 c.c. prevede che le seguenti informazioni:

– denominazione sociale;
– indirizzo completo sede legale;
– codice fiscale e partita IVA;
– importo capitale sociale con indicazione della parte versata;
– registro imprese ove la società è iscritta e numero (è uguale al codice fiscale);
– numero REA.

siano obbligatoriamente riportate anche nel sito internet e nelle e-mail della società.

È necessario quindi provvedere ad aggiornare i siti internet e le firme delle e-mail delle società di capitali onde evitare l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 c.c. (da € 206 a € 2.065).

Le novità in commento decorrono dal 29/07/2009 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della citata Legge Comunitaria 2008).

Colgo l’occasione per ricordare che esiste già una norma fiscale (art. 35 del D.P.R. 633/1972) che impone di indicare il solo numero di partita IVA almeno nella home page del sito internet della società. Questa norma, applicatabile a tutti i soggetti titolari di partita IVA, rimane comunque efficace e qualora non venisse correttamente applicata esporrebbe la società al rischio di essere sanzionata.

23 pensieri riguardo “Dati societari anche nel sito internet: il nuovo art. 2250 c.c.

  1. francesco ha detto:

    anche nelle email vanno indicati questi dati ? sono da considerarsi “corrispondenza” ?
    grazie

  2. Confermo che i dati sopra indicati vanno riportati anche nelle e-mail, alla stregua di quanto avviene nella ordinaria corrispondenza delle società.

  3. Gianni ha detto:

    grazie della segnalazione, provvederò a comunicarlo ai miei clienti.

    C’è per caso un link diretto alla legge?

  4. Si può consultare il testo integrale della Legge Comunitaria 2008 qui.

  5. ila ha detto:

    salve,
    ringrazio per l’informazione, solo una precisazione:
    i dati devono essere per forza inseriti in homepage o anche in una pagina secondaria del sito…quinidi una pagina nn subito visibile, ma interna…

  6. È possibile creare una pagina ad hoc che riporti tutti i dati. Solamente la partita IVA deve essere indicata necessariamente almeno nella home page.
    Il mio consiglio è quello di inserire un “footer” in ogni pagina con scritti tutti i dati della società, compreso il numero di partita IVA. Credo infatti che graficamente questa soluzione potrebbe essere “sopportabile” per la generalità dei siti internet.

  7. rosy ha detto:

    Buongiorno

    Mi sa dire cosa si intende con:
    * importo capitale sociale con indicazione della parte versata;

    Nel caso di alcuni clienti che approvano il bilancio con perdite ma hanno delle riserve e quindi il patrimonio netto positivo possono comunque indicare il valore del capitale sociale che a qs. punto non risulta intaccato? Può spiegarmi meglio qs punto per cortesia? Grazie

  8. L’importo del capitale sociale da indicare deve seguire le variazioni ufficiali che derivano da operazioni sul capitale, che siano in aumento o in diminuzione secondo le disposizioni del codice civile. L’art. 2250 c.c. prevede in particolare che sia indicato il capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato secondo l’ultimo bilancio depositato.
    Se il bilancio riporta perdite di esercizio coperte (o copribili) da riserve, non vedo perché si debba correggere l’importo indicato del capitale sociale.

  9. rosy ha detto:

    Buongiorno
    Un piccolo chiarimento. Nel caso in cui il patrimonio netto sia positivo, anche in assenza di apposita delibera assembleare da parte dei soci per la copertura della perdita tramite riserva, il capitale sociale da indicare non risulta intaccato dalle perdite se ci sono riserve sufficienti?…. quindi l’importante è avere un patrimonio netto positivo?
    Grazie ancora

  10. Il capitale sociale da indicare per adempiere alle prescrizioni dell’art. 2250 c.c., deve riflettere il dato iscritto al Registro Imprese. Quindi finché il capitale non viene toccato con le previste formalità (in sintesi, intervento del notaio), non si devono apportare variazioni nella corrispondenza, nei siti e nelle e-mail.

  11. Daniele Marano ha detto:

    Leggo l’articolo 2250 del codice civile e non trovo l’obbligo di indicazione del REA. Mi saprebbe indicare da cosa discende questo obbligo?
    La ringrazio anticipatamente.

  12. La norma non cita direttamente il Repertorio Economico e Amministrativo (R.E.A.). Tuttavia, considerando che il R.E.A. è una banca dati contenente notizie economiche e amministrative che integrano le informazioni del Registro Imprese e che riporta la descrizione dell’attività esercitata dalle imprese, delle unità locali ed i dati dei direttori tecnici, dei preposti, ecc., (principali rif. normativi: art. 8 , punto d) della L. 580/93 e art. 9 del D.P.R. 581/95), appare consigliabile indicare anche il numero di R.E.A.

  13. Unochepassa ha detto:

    Ciao,

    …. siano obbligatoriamente riportate anche nel sito internet e nelle e-mail della società …

    > Confermo che i dati sopra indicati vanno riportati anche nelle e-mail,
    > alla stregua di quanto avviene nella ordinaria corrispondenza delle società

    Basta considerare un semplice scambio notizie, pianificazione di un incontro, roba da poche righe e ci si trova di mandare spazzatura, irrilevante al vero messaggio, sul web.
    Dettagli di questo genere andrebbero in un documento aziendale intestato e firmato ed allegato al messaggio, (pe. tipo pdf)

    L’argomento e’ quanto mai appropriato.
    Siete assolutamente sicuri che questo art. sia ben interpretato ?
    anche per i suddetti casi ecc ?

    Ovviamente ‘firmato’ sopramenzionato non sarebbe il tipico ‘cortesemente Sig. XXX’ in fondo del documento (.doc ecc)
    ne’ nell’ eventuale inclusione di una scansione di firma in calce ecc
    ma per esempio nel modello aziendale, protetto e generato dal documento in modo lettura soltanto, in formato pdf.
    Ma beninteso nemmeno questo e’ una garanzia di autenticità.

    Da non confondere con la cosiddetta Firma nell’Email (= Signature : semplice testo) in fondo di un Email
    o con la PEC (certificazione) che ben diversa..

    Ho clienti che mandano quotidianamente righe di robaccia, in formato: firma Email + disclaimer + altri dati, facendo sicché questo pacchetto risulta ‘diverse volte più grande’ dell’essenza del messaggio stesso.

    Basta considerare Email da Tecnici e Ditte professionali dall’USA ed altrove, più le varie guide sul scrivere Email per rendersi conto che all’estero questo ‘nuovo metodo Ita-EU’ sarebbe considerato un segno di incompetenza nel settore.

    Qualche commento sarebbe molto apprezzato.
    Grazie e buon lavoro

  14. barbarini fausto ha detto:

    nell’art. 2250 c.c. si parla di corrispondenza, lettera, atti. i bigliettini da visita sono soggetti all’obbligo di tutte queste indicazioni obbligatorie? la ringrazio anticipatamente.

  15. Piero ha detto:

    Buonasera Dott. Michelini, se vi è l’obbligo di indicare i dati nelle email (e Lei lo conferma) è correto includere un link nella firma (signature) nel client di posta, alla pari di quanto avviene spesso con i disclaimer?

  16. Credo sia preferibile riportare i dati integralmente senza utilizzare la tecnica del solo link che rimanda ad una pagina web.

  17. Beatrice ha detto:

    la pec (ora che dopo il 29/11/2011 dovrà essere obbligatoriamente comunicata in CCIAA da parte di tutte le aziende diciamo) rientra tra i dati da inserire nella carta intestata e sul sito internet?

    grazie

  18. Non è un dato richiamato dalla norma in questione per cui ritengo sia facoltativo inserirlo.

  19. Andrea ha detto:

    Buongiorno,

    nella norma non si fa espresso riferimento alla denominazione sociale. E’ obbligatorio inserire, quindi, anche il tipo di società utilizzato oppure questo può essere omesso?

    Grazie

  20. Al fine di identificare correttamente l’ente societario, appare necessario riportarne anche la denominazione sociale.

  21. Antonio Zanda ha detto:

    Salve vorrei capire se l’obbligo di inserire i propri dati sul sito riguardi anche gli studi professionali. Cosa devono indicare gli studi professionali sui propri siti?? Grazie

  22. Le disposizioni in commento sono relative alle società di capitali (si veda il riferimento all’art. 2250 c.c.).
    Negli altri casi si applica solo quanto disposto dalla normativa IVA (pubblicazione del numero di partita IVA almeno nell’homepage).

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