D.L. 78/2009: visto di conformità sull’esistenza dei crediti IVA

Il decreto legge n. 78/2009 introduce, a partire dal 2010, una nuova disciplina a proposito dell’utilizzo dei crediti IVA. L’obiettivo del legislatore è di evitare l’emersione e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e a questo fine viene richiesto l’intervento di un soggetto terzo, competente ed indipendente, che attesti l’esistenza e la spettanza del credito IVA. Inizialmente il visto di conformità era previsto come esclusiva competenza di dottori commercialisti e consulenti del lavoro; successivamente, con un recente emendamento, tale facoltà è stata estesa anche a professionisti non iscritti ad un albo professionale. Da qui parte una condivisibile riflessione dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che riporto integralmente.

Da necessaria tutela della fede pubblica a incombenza burocratica.
L’emendamento al decreto 78 del 2009, che estende ad un’eterogenea pluralità di soggetti la possibilità di vistare la reale esistenza di crediti erariali, rende la procedura di apposizione del visto un inutile balzello a carico delle imprese.
Se a certificare l’esistenza di crediti nei confronti dell’erario possono essere tutti coloro che per sola esperienza hanno acquisito conoscenze in campo economico, rivedendo così la funzione di reale garanzia del visto, tanto vale che l’imprenditore sia il certificatore di se stesso.
Se la procedura di apposizione del visto deve perdere la funzione di garanzia che veniva assicurata dall’intervento di professionisti assoggettati a percorsi formativi e obblighi costituzionalmente previsti, conviene lasciarla al libero arbitrio dell’imprenditore il quale, almeno, non dovrà sostenere alcun onere aggiuntivo.
L’Undgcec ritiene che, per il bene del Paese, non è opportuno tramutare le esigenze di tutela della fede pubblica in mere incombenze burocratiche che, piuttosto, è bene eliminare.
Roma, 27 luglio 2009.

Da necessaria tutela della fede pubblica a incombenza burocratica.

L’emendamento al decreto 78 del 2009, che estende ad un’eterogenea pluralità di soggetti la possibilità di vistare la reale esistenza di crediti erariali, rende la procedura di apposizione del visto un inutile balzello a carico delle imprese.

Se a certificare l’esistenza di crediti nei confronti dell’erario possono essere tutti coloro che per sola esperienza hanno acquisito conoscenze in campo economico, rivedendo così la funzione di reale garanzia del visto, tanto vale che l’imprenditore sia il certificatore di se stesso.

Se la procedura di apposizione del visto deve perdere la funzione di garanzia che veniva assicurata dall’intervento di professionisti assoggettati a percorsi formativi e obblighi costituzionalmente previsti, conviene lasciarla al libero arbitrio dell’imprenditore il quale, almeno, non dovrà sostenere alcun onere aggiuntivo.

L’Undgcec ritiene che, per il bene del Paese, non è opportuno tramutare le esigenze di tutela della fede pubblica in mere incombenze burocratiche che, piuttosto, è bene eliminare.

Roma, 27 luglio 2009.

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