Il prossimo 30 novembre scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte dirette per persone fisiche, lavoratori autonomi, ditte individuali e società. Restano esclusi i contribuenti che adottano il regime delle nuove iniziative produttive per i quali l’IRPEF, con aliquota sostitutiva del 10%, va versata solamente a saldo entro il 16 giugno dell’anno successivo (mentre per l’IRAP è previsto il meccanismo di saldo e acconto). Come di consueto, quanto dovuto in acconto può essere determinato con il metodo storico, basandosi sull’imposta a debito dell’anno d’imposta precedente, ovvero con il metodo previsionale che considera i redditi che effettivamente il contribuente registra nell’anno in corso, al netto delle eventuali detrazioni per le quali avrà diritto (ad esempio le detrazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti nell’anno). Prosegui la lettura…
La Circolare n. 36/E del 16 luglio scorso ha scatenato le reazioni di professionisti, imprese e associazioni di categoria in quanto introduceva principi privi di fondamento nella determinazione della nuova base imponibile IRAP, rimettendo in discussione le modalità seguite nei mesi scorsi e pacificamente condivise per il calcolo dell’IRAP. Con la nuova Circolare n. 39/E di oggi, l’Agenzia fa marcia indietro affermando che il contribuente che applica l’art. 5 del D.Lgs. 446/1997 (società di capitali in particolare) non deve necessariamente seguire le limitazioni del Tuir per la deduzione di specifiche voci di costo. Prosegui la lettura…
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La grande novità che ha interessato la liquidazione delle imposte per il periodo d’imposta 2008 ha riguardato essenzialmente l’IRAP. La Finanziaria 2008 aveva infatti, con un evidente intento di semplificazione, fortemente legato la quantificazione dell’imponibile IRAP sulla base delle risultanze del conto economico. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 36/E di ieri, ha stravolto l’intervento del legislatore elaborando una tesi priva di logica perché contraria allo spirito e all’intento, chiaramente espresso, nella Finanziaria dello scorso anno. Il tal modo il calcolo dell’IRAP non avrebbe più sostanzialmente grandi novità rispetto agli anni precedenti, cosa invece non prevista dal nuovo art. 5 del D.Lgs. 446/1997. Prosegui la lettura…
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 26 maggio la Circolare n. 27/E che risponde ad alcune questioni che riguardano la nuova disciplina IRAP applicabile dal periodo d’imposta 2008. Un questione decisamente interessante è quella relativa alla rilevanza delle plus e minusvalenze dalla nuova base imponibile IRAP. Prosegui la lettura…
La nuova disposizione, introdotta dal D.L. 185/2008, che prevede la deducibilità dell’IRAP pagata nell’anno dall’imponibile IRES nella quota forfetaria del 10%, entrerà necessariamente anche nella fiscalità differita del bilancio di esercizio 2008 giacché la sua corretta applicazione comporta un differimento della deducibilità di una parte dei costi imputati, per competenza, nel conto economico. Prosegui la lettura…
Il D.L. 185/2008 ha introdotto nell’ordinamento tributario una norma che prevede la parziale deducibilità dell’IRAP dalle imposte sul reddito (IRES e IRPEF), quantificata, in estrema sintesi, forfetariamente nella misura del 10% dell’IRAP pagata nell’anno d’imposta. Subito dopo l’introduzione di questa novità, sono sorti molti dubbi di interpretazione visto il tenore letterale del testo normativo, tutt’altro che semplice e chiaro. Senza addentrarmi analiticamente nella questione, ormai nota a tutti i professionisti viste le numerose pubblicazioni che si sono viste negli ultimi mesi sul tema in parola, voglio sottolineare la recente presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate che, nella Circolare 16/E del 14/04/2009, dà utili indicazioni soprattutto su due questioni. Prosegui la lettura…
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Recentemente l’Agenzia delle Entrate si è espressa con alcuni chiarimenti in merito al trattamento IVA, IRES e IRAP delle spese sostenute per alberghi e ristoranti, alla luce delle novità introdotte lo scorso anno. Purtroppo anziché semplificare, le nuove norme e le conseguenti interpretazioni dell’Agenzia hanno complicato molto la questione. Credo possa essere utile riassumere la disciplina e per questo propongo uno schema di sintesi che considera le disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2009. Prosegui la lettura…