Nuove regole per il riporto delle perdite per i soggetti IRES

Il Legislatore nell’ambito della c.d. Manovra correttiva, D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111/2011, ha modificato l’art. 84 Tuir, cambiando la disciplina del riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRES. 

Secondo quanto previsto dalla nuova norma, viene introdotto il riporto (sempre in avanti) delle perdite fiscali senza limiti di tempo ma a fronte di un utilizzo in abbattimento del reddito imponibile IRES degli anni successivi fino ad un massimo dell’80%. Ciò sta a significare che i contribuenti in parola dovranno versare IRES in ogni periodo d’imposta successivo a quello in cui si realizzano perdite fiscali, almeno sul 20% del reddito imponibile.

Il nuovo limite quantitativo non è previsto soltanto per le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva. Tali perdite possono quindi trovare capienza nell’intero utile imponibile realizzato negli anni successivi.

È stato quindi eliminato il vincolo quinquennale per il riporto delle perdite fiscali realizzate negli anni successivi ai primi tre periodi d’imposta, introducendo però un tetto quantitativo dell’80% nell’utilizzo di dette perdite.

Occorre precisare che la Manovra non ha modificato le norme che disciplinano il riporto delle perdite per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria. L’art. 8 Tuir resta pertanto invariato, consentendo il riporto in avanti delle perdite entro il quinto anno successivo e per l’intero importo che trova capienza nei redditi conseguiti (salvo il riporto illimitato per le perdite fiscali conseguite nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione).

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