Cassazione: la società di leasing paga il bollo auto
Con l’ordinanza n. 3928/2011 della Corte di Cassazione, è stato precisato che il bollo auto deve essere pagato dalla società di leasing e non dall’utilizzatore. Per la Corte, il tributo in esame è dovuto in ogni caso dal proprietario del bene fino all’eventuale esercizio dell’opzione di riscatto da parte dell’utilizzatore, che può verificarsi al termine del periodo stabilito nel contratto di leasing.
Nell’ordinanza in commento viene sottolineato che sulla base delle norme vigenti sono tenuti al versamento del c.d. bollo auto, tutti i soggetti che risultano iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per i veicoli in esso annotati. Non risultando iscritto in tale registro l’utilizzatore, è conseguentemente incisa del tributo in parola la sola società di leasing.
Auto in leasing: le tasse le paga l’utilizzatore
Il Mef chiarisce le perplessità di Assilea sul pagamento delle tasse automobilistiche di automezzi in leasing
Le disposizioni dell’art. 7 della Legge n. 99/2009, ha modificato l’art. 5, comma 29, del D.L. n. 953/1982, ha aggiunto ai proprietari del veicolo, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori in base a contratti di locazione finanziaria, quali soggetti passivi del tributo.
Quindi, per i veicoli in leasing, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore: si ha responsabilità solidale dell’impresa locatrice solo nel caso in cui essa abbia provveduto a pagare in maniera cumulativa le tasse dovute per il periodo facente parte della durata del contratto, al posto degli utilizzatori. Lo chiarisce il dipartimento delle finanze con la nota prot. n. 13270 del 27 giugno 2012, indirizzata ad Assilea. La novella della legge su elencata aveva suscitato delle perplessità in quanto oggetto di difforme applicazione da diversi enti, e proprio per questo Assilea ha sollecitato il Mef a darne un’interpretazione ufficiale.
L’Amministrazione finanziaria rende noto che non ci sono dubbi sul fatto che l’obbligo di pagamento sia posto esclusivamente a carico del titolare del diritto di godimento: a chiarimento, è presentata la previsione che autorizza le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono eseguire cumulativamente il versamento della tassa dovuta per i periodi compresi nel contratto di leasing, dalla quale si presagisce il fatto che in caso di mancato esercizio di tale facoltà, la soggettività passiva compete ai singoli utilizzatori. Quindi la responsabilità solidale delle imprese locatrici si avrà solo nel caso in cui si sia presentata l’ipotesi di versamento cumulativo.
Si ricorda per ultimo, che la norma è entrata in vigore il 15 agosto 2009, e anteriormente a tale data il mancato pagamento è imputabile soltanto al proprietario, mentre per le scadenze successive l’obbligo è in capo ai soggetti passivi individuati dalla nuova norma (quindi il proprietario o l’usufruttuario o l’utilizzatore). Per quanto riguarda poi la competenza del “Pubblico Registro Automobilistico”, essa è strettamente e direttamente collegata al luogo di residenza del proprietario.
Articolo tratto da fiscal-focus.info