• Assistenza fiscale
  • Consulenza alle imprese
  • Contabilità, bilanci e revisione
  • Curriculum
  • Contatti

Dott. Mauro Michelini

Dottore Commercialista e Revisore Legale

  • Assistenza fiscale
  • Consulenza alle imprese
  • Contabilità, bilanci e revisione
  • Curriculum
  • Contatti

Contratti di leasing: il metodo finanziario ha riconoscimento fiscale

5 Luglio 2012 .blog No Comments

La sentenza n. 231/01/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia dà legittimità fiscale alla contabilizzazione dei contratti di leasing secondo il metodo finanziario in luogo del metodo patrimoniale.

Secondo il citato giudice di primo grado, l’amministrazione finanziaria non può sindacare nel merito la scelta dell’impresa di rilevare i contratti di leasing applicando il metodo finanziario, così come previsto dal Principio contabile internazionale IAS 17, anche se la stessa è tenuta a osservare il codice civile e quindi i Principi contabili nazionali.

Il Principio contabile nazionale OIC 1, pubblicato subito dopo la riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n.6/2003, in tema di contratti di leasing raccomanda l’utilizzo del metodo patrimonaile (rilevazione dei canoni di leasing in conto economico) ricordando che in nota integrativa vanno evidenziati gli effetti dell’applicazione metodo finanziario nel prospetto di cui al punto n. 22, dell’art. 2427, c.c.

La posizione dell’OIC discende dalla scelta del legislatore della riforma societaria di confermare il metodo patrimoniale per i leasing, seguendo la diffusa prassi contabile nazionale. Inoltre, un ulteriore motivo per non consentire esplicitamente il metodo finanziario derivava dai dubbi tributari sulla legittimità di adottare metodi differenti da quello che prevede per l’utilizzatore la rilevazione dei canoni di leasing in conto economico e non di quote di ammortamento e oneri finanziari (art. 102 Tuir).

Se dal punto di vista tributario iniziano ad arrivare i primi riconoscimenti all’utilizzo del metodo finanziario per le imprese tenute ad applicare i Principi contabili nazionali, occorre fare una riflessione dal punto di vista civilistico. È evidente che l’attuale quadro normativo sembra impedire la diretta applicazione del metodo finanziario (artt. 2424 e ss. c.c., Principio OIC 1), tuttavia da una lettura più ampia dei principi di redazione del bilancio d’esercizio (art. 2423 c.c.), tendendo presente la finalità di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio, derogando, in casi eccezionali, le disposizioni del codice civile qualora incompatibili o non idonee a raggiungere le citate finalità, può dirsi applicabile il metodo finanziario anche per le imprese nazionali, considerando che il metodo in questione ha il pregio di rappresentare la sostanza e non la forma, contribuendo a migliorare l’informativa di bilancio. In questo senso sarebbe opportuna una modifica normativa, civile e fiscale, che dia piena ed esplicita legittimità al metodo finanziario.

 

bilancioIRESleasingPrincipi contabili

Cassazione: paga l'IRAP il professionista con attrezzature avanzate

Secondo l'Agenzia delle Entrate le spese per l'aggiornamento professionale obbligatorio sono sempre deducibili al 50%

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

TAG
apertura partiva iva art. 7-ter art. 108 Tuir avvio attività bilancio circolari agenzia delle entrate collegio sindacale continuità aziendale Corte di Cassazione crediti crediti tributari debiti tributari detrazione 55% e-commerce fusioni IL MONDO intrastat IRAP IRES IRPEF IVA leasing nota integrativa OIC OIC 15 operazioni intracomunitarie PEC plusvalenze Principi contabili privacy redditometro regime dei minimi regime nuove iniziative rivalutazione immobili s.p.a. s.r.l. scambi intracomunitari servizi intracomunitari sito internet società di capitali spese di rappresentanza spese vitto/alloggio studi di settore Vies webmaster
Commenti
  • Dott. Mauro Michelini su Cassazione: le sponsorizzazioni sportive sono deducibili come spese di rappresentanza e non come spese di pubblicità
  • Dott. Mauro Michelini su Cassazione: le sponsorizzazioni sportive sono deducibili come spese di rappresentanza e non come spese di pubblicità
  • Dott. Mauro Michelini su L’OIC pubblica il Documento Interpretativo n. 7 sulle rivalutazioni di beni d’impresa e partecipazioni
  • Omar su Società di capitali socie di società di persone
  • Dott. Mauro Michelini su I versamenti dei soci nelle società di capitali: versamenti in conto capitale o finanziamenti rimborsabili?
Copyright © Dott. Mauro Michelini - P.IVA 04255540280
Proudly powered by WordPress | Theme: Doo by ThemeVS.