Contratti di leasing: il metodo finanziario ha riconoscimento fiscale

La sentenza n. 231/01/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia dà legittimità fiscale alla contabilizzazione dei contratti di leasing secondo il metodo finanziario in luogo del metodo patrimoniale.

Secondo il citato giudice di primo grado, l’amministrazione finanziaria non può sindacare nel merito la scelta dell’impresa di rilevare i contratti di leasing applicando il metodo finanziario, così come previsto dal Principio contabile internazionale IAS 17, anche se la stessa è tenuta a osservare il codice civile e quindi i Principi contabili nazionali.

Il Principio contabile nazionale OIC 1, pubblicato subito dopo la riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n.6/2003, in tema di contratti di leasing raccomanda l’utilizzo del metodo patrimonaile (rilevazione dei canoni di leasing in conto economico) ricordando che in nota integrativa vanno evidenziati gli effetti dell’applicazione metodo finanziario nel prospetto di cui al punto n. 22, dell’art. 2427, c.c.

La posizione dell’OIC discende dalla scelta del legislatore della riforma societaria di confermare il metodo patrimoniale per i leasing, seguendo la diffusa prassi contabile nazionale. Inoltre, un ulteriore motivo per non consentire esplicitamente il metodo finanziario derivava dai dubbi tributari sulla legittimità di adottare metodi differenti da quello che prevede per l’utilizzatore la rilevazione dei canoni di leasing in conto economico e non di quote di ammortamento e oneri finanziari (art. 102 Tuir).

Se dal punto di vista tributario iniziano ad arrivare i primi riconoscimenti all’utilizzo del metodo finanziario per le imprese tenute ad applicare i Principi contabili nazionali, occorre fare una riflessione dal punto di vista civilistico. È evidente che l’attuale quadro normativo sembra impedire la diretta applicazione del metodo finanziario (artt. 2424 e ss. c.c., Principio OIC 1), tuttavia da una lettura più ampia dei principi di redazione del bilancio d’esercizio (art. 2423 c.c.), tendendo presente la finalità di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio, derogando, in casi eccezionali, le disposizioni del codice civile qualora incompatibili o non idonee a raggiungere le citate finalità, può dirsi applicabile il metodo finanziario anche per le imprese nazionali, considerando che il metodo in questione ha il pregio di rappresentare la sostanza e non la forma, contribuendo a migliorare l’informativa di bilancio. In questo senso sarebbe opportuna una modifica normativa, civile e fiscale, che dia piena ed esplicita legittimità al metodo finanziario.

 

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