La sede dell’imprenditore individuale nella residenza del titolare

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 14 gennaio 2013, Prot. 5095, emesso in risposta ad un quesito posto dalla Camera di Commercio di Potenza,  afferma che nel caso delle imprese individuali che svolgono la propria attività senza l’imprescindibile necessità di appositi locali (es. agente di commercio), la sede dell’impresa può coincidere con la residenza del titolare.

Il Parere del Ministero giunge in risposta ad un quesito nel quale si riteneva potessero sorgere delle perplessità qualora vi fosse coincidenza tra sede dell’impresa e residenza del titolare, pensando in particolare alle normative che riguardano l’IMU, l’occupazione di suolo pubblico, ecc.

Il Ministero, considerando il delimitato ambito dei controlli che l’Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 581/1995, è tenuto a effettuare sulle istanze di iscrizione delle ditte individuali, per le quali manca un atto costitutivo, invita la Camera di Commercio a ritenere per buono quello che l’imprenditore indica in sede di iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese.

Link:

Parere n. 5095/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico

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