L’OIC pubblica il Documento Interpretativo n. 7 sulle rivalutazioni di beni d’impresa e partecipazioni

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato il Documento Interpretativo n. 7 sugli aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, di cui alla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, valido per le società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Il documento è entrato in vigore al momento della sua pubblicazione e resterà vigente fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile.

L’aspetto più rilevante è riportato nel quinto paragrafo del documento e concerne i beni immateriali non capitalizzati: “Possono inoltre essere oggetto di rivalutazione i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico.“.

La possibilità o meno di rivalutare i beni immateriali non capitalizzati, è stata a lungo al centro del dibattito anche in virtù di indicazioni contrastanti da parte delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate interessate da istanze di interpello (si veda ad esempio il parere contrario espresso nell’Interpello n. 907-1726/2020 della Direzione Regionale del Veneto). Quanto scritto dall’OIC rappresenta un chiarimento importante che dà un’indicazione rilevante per le società che intendono rivalutare beni di tale natura in quanto l’espressa previsione contenuta nel Documento Interpretativo n. 7 ha l’effetto di dare legittimità civilistica all’operazione, stabilendo il presupposto stesso della rivalutazione che a questo punto appare difficilmente contestabile.

L’OIC riporta anche la motivazione che ha portato a tale conclusione:

Si è ritenuto infatti che non fosse corretto generare una disparità di trattamento tra le società che ad esempio hanno deciso di iscrivere a conto economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso invece di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali.
Per la rivalutazione che si intende operare la disposizione contenuta nel paragrafo 5 rileva ai fini civilistici.

A proposito della rivalutazione di immobilizzazioni che comprendono beni separabili (ad esempio, il fabbricato e il relativo terreno sottostante), l’OIC precisa che in questi casi occorre individuare distinti valori di rivalutazione (paragrafo 9).

L’OIC indica, inoltre, che per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, è data la facoltà di eseguire la rivalutazione nel bilancio 2019/2020, a condizione che esso sia approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 104/2020, vale a dire 14 ottobre 2020. È specificato che “nel caso in cui tali imprese abbiano eseguito la rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, non possono eseguirla nel bilancio successivo.“.

Il testo completo del Documento Interpretativo n. 7 è consultabile nel sito della Fondazione OIC seguendo questo link.

Un pensiero riguardo “L’OIC pubblica il Documento Interpretativo n. 7 sulle rivalutazioni di beni d’impresa e partecipazioni

  1. L’Agenzia delle Entrate aderisce all’impostazione dell’OIC
    https://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=831700

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