Al via la costituzione delle SRL start-up innovative con firma digitale
Il D.M. 1 luglio 2016, operativo dal 20 luglio 2016, consente la costituzione delle SRL start-up innovative senza la necessità dell’atto pubblico (e quindi dell’intervento di un notaio) in quanto possibile mediante firma digitale e iscrizione diretta al Registro delle Imprese. Per la prima volta quindi, questa particolare tipologia di SRL può essere costituita senza l’atto notarile ma, ad esempio, recandosi presso un dottore commercialista.
Il nuovo bilancio di esercizio dal 2016
Il D.Lgs. n. 139 del 18/08/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 04/09/2015, ha dato attuazione alla direttiva europea n. 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Si tratta di una “rivoluzione contabile” di stretta derivazione internazionale (IAS/IFRS), i cui effetti sono pienamente operativi dal 1° gennaio 2016 e quindi sostanzialmente dall’esercizio 2016 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare.
Principio SA Italia 250B, chiarimenti dal CNDCEC
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato un interessante documento, realizzato con Assirevi, che analizza le criticità inerenti l’applicazione del nuovo Principio di revisione SA Italia 250B, che è in vigore dal 2015 nell’ambito della nuova applicazione dei principi ISA Italia.
Il nuovo regime forfetario agevolato dal 2015
La Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) ha rivoluzionato i regimi fiscali agevolati introducendo un nuovo regime agevolato rivolto alle persone fisiche residenti in Italia che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale. Il nuovo regime ha comportato l’abrogazione dal 2015 del regime dei minimi, del regime degli ex-minimi e del regime delle nuove iniziative produttive; i contribuenti già attivi nel regime dei minimi potranno comunque mantenere in essere tale regime fino a esaurimento del periodo (es. fino al 35° anno di età ovvero al compimento del 5° anno nel regime) o comunque fino al mantenimento di tutti i requisiti necessari al mantenimento del vecchio regime (es. limite beni strumentali, assenza di spese per lavoro dipendente, ecc.).